Cassazione Penale, Sentenza n. 33395/2026 del 11/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di tre anni, applicata in quanto ritenuto soggetto pericoloso ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011. Aveva chiesto la revoca della misura deducendo, quale fatto sopravvenuto, il passaggio in giudicato di una sentenza di assoluzione relativa a un episodio del 2018 valorizzato nel procedimento di prevenzione, nonché l'esistenza di un orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudice della prevenzione non potrebbe utilizzare, ai fini della pericolosità generica, fatti oggetto di assoluzione irrevocabile. Il Tribunale aveva rigettato l'istanza e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 159 del 2011, dell'art. 125 c.p.p. e degli artt. 111 e 117 Cost., sostenendo che il nuovo indirizzo giurisprudenziale costituisse un mutamento favorevole e applicabile retroattivamente e che, eliminato il fatto del 2018, fosse venuto meno il fondamento attuale della pericolosità. Con il secondo motivo ha sostenuto che non potessero essere utilizzati fatti travolti dal giudicato assolutorio o comunque provenienti da procedimenti conclusi senza una definitiva affermazione di responsabilità, invocando i principi di presunzione di innocenza e di non contraddizione dell'ordinamento. Con il terzo motivo ha censurato l'omessa rimessione alla Corte costituzionale della questione relativa alla compatibilità degli artt. 4, comma 1, lett. c), e 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011 con gli artt. 6, par. 2, e 7 CEDU, con l'art. 2 del Protocollo n. 4 CEDU e con l'art. 117 Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo che l'indirizzo giurisprudenziale invocato integrasse un overruling imprevedibile: il precedente richiamato si inseriva infatti in un contrasto già esistente e si allineava a un orientamento preesistente, sebbene minoritario. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità e mancato svolgimento della prova di resistenza. Sebbene il passaggio in giudicato dell'assoluzione relativa ai fatti del 2018 costituisse un elemento nuovo, la misura non era fondata esclusivamente su tali fatti, ma anche su ulteriori elementi, tra cui accertamenti giudiziali riguardanti attività usuraria abituale, professionale e continuativa e una sentenza di applicazione della pena per esercizio abusivo dell'attività finanziaria. Il ricorrente non aveva spiegato in modo specifico perché tali ulteriori elementi dovessero ritenersi irrilevanti ai fini della pericolosità. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la questione di costituzionalità non era rilevante: il giudizio di persistente pericolosità si fondava anche su fatti diversi da quelli oggetto dell'assoluzione irrevocabile.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011
La disposizione costituisce il parametro per la valutazione della pericolosità generica ai fini dell'applicazione e del mantenimento della misura di prevenzione personale.
artt. 4, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159 del 2011
La disposizione è stata oggetto della questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente in relazione alla valutazione della pericolosità sociale generica.
art. 10 d.lgs. n. 159 del 2011
Norma richiamata quale disciplina dell'impugnazione del provvedimento in materia di prevenzione.
art. 11 d.lgs. n. 159 del 2011
Norma invocata quale fondamento dell'istanza di revoca per fatti sopravvenuti; la Corte ha ritenuto che il mutamento giurisprudenziale dedotto non costituisse un overruling e ha esaminato la rilevanza del sopravvenuto giudicato assolutorio.
art. 125 c.p.p.
Richiamato in relazione alla dedotta apparenza della motivazione; la Corte ha ritenuto non mancante la motivazione, poiché il provvedimento si fondava anche su ulteriori elementi.
art. 530, comma 2, c.p.p.
Richiamato nell'enunciazione dell'orientamento secondo cui, in determinate ipotesi, il giudice della prevenzione può valutare fatti delineati con sufficiente chiarezza anche se non idonei a fondare una condanna penale.
art. 444 c.p.p.
Richiamato con riferimento alla sentenza di applicazione della pena utilizzata, insieme ad altri accertamenti, quale elemento del giudizio di pericolosità.
art. 640 c.p.
Il fatto del 2018 relativo al reato di truffa era stato valorizzato nel procedimento di prevenzione, ma il ricorrente era stato successivamente assolto con sentenza divenuta irrevocabile.
art. 132, comma 1, d.lgs. n. 385 del 1993
La sentenza di applicazione della pena per esercizio abusivo dell'attività finanziaria è stata considerata tra gli elementi ulteriori idonei a sostenere la valutazione di abitualità e professionalità dell'attività di prestito.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi del giusto processo e all'obbligo di motivazione.
art. 117, comma 1, Cost.
Richiamato quale parametro interposto rispetto alle garanzie previste dalla CEDU; la questione prospettata è stata ritenuta non rilevante nel caso concreto.
art. 23 legge n. 87 del 1953
Richiamato con riferimento all'obbligo di rimessione della questione di legittimità costituzionale.
art. 6, par. 2, CEDU
Invocato dal ricorrente a tutela della presunzione di innocenza.
art. 7 CEDU
Invocato dal ricorrente in relazione ai principi di legalità e prevedibilità delle conseguenze giuridiche.
art. 2 Protocollo n. 4 CEDU
Invocato in relazione alla libertà di circolazione e ai limiti derivanti dalla misura di prevenzione.
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione il giudice conserva autonomia valutativa rispetto al processo penale e può apprezzare fatti emersi in sede penale secondo lo standard indiziario proprio della prevenzione, purché tali fatti risultino delineati con sufficiente chiarezza e oggettività.
- Il contrasto tra orientamenti giurisprudenziali, anche quando uno degli indirizzi sia più favorevole all'interessato, non integra di per sé un overruling imprevedibile se il precedente invocato si inserisce in un orientamento preesistente, ancorché minoritario.
- Il sopravvenuto giudicato assolutorio relativo a uno degli elementi utilizzati nel procedimento di prevenzione non impone la revoca della misura quando il giudizio di pericolosità risulti fondato anche su ulteriori elementi autonomi e il ricorrente non dimostri, mediante la prova di resistenza, che tali elementi siano insufficienti o irrilevanti.
- La censura secondo cui l'eliminazione di un fatto assolutorio farebbe venir meno il giudizio di pericolosità è inammissibile per difetto di specificità se non si confronta puntualmente con tutti gli ulteriori elementi posti a fondamento della decisione impugnata.
- La questione di legittimità costituzionale relativa all'utilizzabilità, nel giudizio di prevenzione, di fatti oggetto di assoluzione irrevocabile è irrilevante quando la decisione sulla pericolosità attuale si fondi anche su altri accertamenti giudiziali non interessati dall'assoluzione.
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