Sentenza del 21/04/2016 n. 1126 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Avviso di accertamento - IVA - frode carosello - broker - organizzazione imprenditoriale - non sussiste - società cartiera - non consegue necessariamente. Avviso di accertamento - IVA - elementi probatori - conoscenza frode - dichiarazioni non circostanziate - non rilevano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’accertamento si fondava sulla presunta conoscenza o partecipazione a una frode carosello IVA. In particolare, l’Amministrazione riteneva significativo che il contribuente, operante come broker nella compravendita di autovetture, fosse privo di magazzino, autosalone e di una rilevante organizzazione imprenditoriale. Erano inoltre richiamate dichiarazioni accusatorie generiche, non adeguatamente circostanziate, sulla sua partecipazione alla frode.
La decisione
La contestazione non è stata ritenuta provata. L’assenza di una struttura organizzativa non dimostra di per sé la partecipazione a una frode carosello, perché l’organizzazione deve essere valutata in rapporto alla concreta attività esercitata: un broker di autovetture può operare anche senza magazzino o autosalone, utilizzando strumenti essenziali come telefono e fax. Anche le dichiarazioni generiche e prive di indicazioni specifiche di tempo, luogo e modalità non hanno sufficiente valore probatorio. Ne consegue l’annullamento o comunque il rigetto della pretesa impositiva fondata su tali elementi.
Massime di principio
- Nelle frodi carosello IVA, la mera anomalia organizzativa o l’assenza di una struttura materiale non dimostra automaticamente la partecipazione consapevole del soggetto alla frode.
- La valutazione dell’organizzazione imprenditoriale deve essere rapportata al tipo di attività concretamente svolta: attività di intermediazione o brokeraggio possono richiedere strutture minime e non necessariamente magazzini, depositi o locali aperti al pubblico.
- Per contestare validamente la conoscenza o partecipazione a una frode carosello occorrono elementi concreti, convergenti e specifici, idonei a dimostrare la consapevolezza del contribuente.
- Dichiarazioni accusatorie generiche, non contestualizzate e prive di indicazioni su fatti, tempi, luoghi e modalità non sono sufficienti, da sole, a fondare un accertamento tributario.
- L’utilizzo di una società cartiera nella catena commerciale non comporta automaticamente la responsabilità degli altri operatori: deve essere provata la loro conoscenza o conoscibilità della frode.
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