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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23566/2023 del 30/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per guida in stato di ebbrezza (capo a) e per resistenza a pubblico ufficiale (capo b). Il ricorrente denunciava: 1) erronea dichiarazione di inammissibilità dell'appello rispetto alla contravvenzione per guida in stato di ebbrezza; 2) violazione dell'art. 186 c.d.s. in quanto non c'era certezza che il ricorrente si fosse posto alla guida e mancava prova del tempo intercorso tra la guida e l'esecuzione dell'alcoltest; 3) violazione dell'art. 337 c.p. sostenendo che si trattò di mera resistenza passiva a fronte di un atto arbitrario degli operanti; 4) prescrizione dei reati

La decisione

Il primo motivo (ammissibilità dell'appello e profili di prova sulla "guida") è stato ritenuto fondato: la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la parte della sentenza relativa alla contravvenzione per guida in stato di ebbrezza (capo a) e ha eliminato la pena corrispondente, rilevando comunque che il reato era ormai prescritto. Il terzo motivo (resistenza) è stato dichiarato inammissibile per genericità e la condanna per il residuo reato è stata confermata: pena di 8 mesi di reclusione. Pertanto annullamento senza rinvio limitatamente alla contravvenzione (eliminazione di 10 giorni di arresto e euro 1.200 di ammenda); ricorso inammissibile nel resto con conferma della pena per resistenza a pubblico ufficiale.

Norme richiamate

  • art. 186 c.d.s.

    Norma sul reato di guida in stato di ebbrezza. La Corte ha posto l'accento sulla necessità di certezza che l'imputato si sia effettivamente posto alla guida e sul nesso temporale tra guida e accertamento alcolimetrico per sostenere la responsabilità.

  • art. 337 cod. pen.

    Norma che punisce la resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorrente sosteneva una mera resistenza passiva dovuta a un atto arbitrario; la Corte ha invece ritenuto che la sentenza di merito avesse adeguata motivazione fondata sulle risultanze e ha dichiarato il motivo generico e inammissibile.

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione

    Sez. 1, n. 471 del 04/12/2012; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015; Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009

    Riferimenti usati per i criteri di ammissibilità dell'appello e per i principi relativi alla nozione di guida e agli effetti della prescrizione: in particolare il principio che, se sopravviene prescrizione e non emergono elementi idonei al proscioglimento, è possibile l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Un atto di impugnazione non è inammissibile per genericità se individua chiaramente il "punto" di censura rispetto alla motivazione della sentenza impugnata: è necessario contestare specificamente la parte della motivazione che si intende rimettere in discussione.
  • Per affermare la responsabilità per guida in stato di ebbrezza è necessaria la prova che l'imputato si sia effettivamente posto alla guida e il rapporto temporale adeguato tra la guida e l'accertamento alcolimetrico; l'assenza di tali elementi può rendere la contestazione fondata.
  • La contestazione di resistenza a pubblico ufficiale può essere respinta se la motivazione del giudice di merito è congrua e basata su riscontri probatori concreti; i motivi generici o meramente conclusivi rischiano di essere dichiarati inammissibili.
  • Se, all'esito del ricorso, risultano decorso i termini di prescrizione di un reato e non emergono elementi per il proscioglimento nel merito, la Corte di cassazione può annullare senza rinvio la parte di sentenza relativa alla fattispecie estinta per prescrizione, con eliminazione della pena corrispondente.
  • La prescrizione sopravvenuta dopo la sentenza di merito non sempre può essere rilevata se il motivo che la riguarda è stato reso inammissibile per genericità; è opportuno eccepire la prescrizione tempestivamente e con specificità.
  • Nelle difese contro accuse fondate su accertamenti tecnici (es. etilometro) è importante censurare sia l'elemento materiale (chi ha guidato) sia quello temporale (quando è stato eseguito il test) con riferimenti probatori chiari.

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