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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11296/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da due trasferimenti della nuda proprietà di un immobile: prima i soci illimitatamente responsabili di una società poi fallita vendono il bene a una società acquirente; poco dopo quest’ultima rivende il medesimo bene a un terzo soggetto. Il curatore del fallimento della società di persone agisce ex artt. 66 l. fall. e 2901 c.c. per far dichiarare l’inefficacia di entrambi gli atti verso la massa dei creditori, assumendo che le vendite abbiano pregiudicato le ragioni creditorie e che gli acquirenti fossero consapevoli del pregiudizio. Il tribunale rigetta la domanda, ma la Corte d’appello accoglie l’impugnazione del fallimento e dichiara inefficaci entrambe le vendite, valorizzando la preesistenza di alcuni crediti rispetto al primo atto, la situazione debitoria e patrimoniale della società, nonché elementi indiziari relativi alla consapevolezza degli acquirenti. La società acquirente propone ricorso principale per cassazione con cinque motivi; il terzo acquirente propone controricorso e ricorso incidentale con quattro motivi. I motivi incidentali riguardano soprattutto: pretesa violazione del giudicato interno sulla mancata allegazione della dolosa preordinazione; dedotta novità in appello di un fatto decisivo (il rapporto di coniugio tra venditrice e legale rappresentante della società acquirente); errore nella valutazione dell’eventus damni perché la Corte d’appello avrebbe considerato anche crediti sorti dopo gli atti e avrebbe omesso di verificare il patrimonio dei soci illimitatamente responsabili; infine, mala fede del subacquirente desunta per presunzioni ritenute insufficienti. La Cassazione accoglie il terzo motivo del ricorso incidentale, rilevando che, in caso di revocatoria promossa dal curatore contro atti dispositivi compiuti dai soci illimitatamente responsabili di una società fallita, l’eventus damni va verificato con riguardo ai soli crediti preesistenti all’atto e al patrimonio dei soci disponenti, non solo a quello della società; rigetta il primo motivo, dichiara inammissibile il secondo e assorbito il quarto; per effetto dell’accoglimento del terzo motivo vengono assorbiti anche il ricorso principale e il restante motivo incidentale. La sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello per nuovo esame e regolazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie il terzo motivo del ricorso incidentale, rigetta il primo, dichiara inammissibile il secondo e assorbito il quarto; dichiara assorbito l’intero ricorso principale. Cassa la sentenza della Corte d’appello di Napoli e rinvia alla medesima Corte, in diversa composizione, affinché riesamini la revocatoria alla luce del principio per cui, quando il curatore agisce contro un atto di disposizione compiuto dai soci illimitatamente responsabili, la verifica dell’eventus damni deve riguardare i crediti preesistenti e il patrimonio dei singoli soci, non solo quello della società. Le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 66 l. fall.

    Legittima il curatore ad agire in revocatoria per la tutela della massa dei creditori; nel caso di specie è richiamato insieme all’art. 2901 c.c. come base della domanda di inefficacia degli atti di disposizione.

  • art. 2901 c.c.

    L’azione revocatoria presuppone la prova dell’eventus damni e, se l’atto è anteriore al credito, della consapevolezza del pregiudizio; la Corte precisa che, per atti compiuti da soci illimitatamente responsabili, l’accertamento del pregiudizio deve riferirsi ai loro patrimoni e ai crediti preesistenti.

  • art. 345 c.p.c.

    In appello sono vietate nuove domande e nuove allegazioni/fattispecie costitutive non già introdotte in primo grado; tuttavia, nel caso concreto il motivo fondato su tale violazione è stato ritenuto non decisivo perché il fatto contestato era solo uno degli indici della consapevolezza dell’acquirente.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Viene utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione: nullità della sentenza, violazione di legge e falsa applicazione di norme sostanziali e processuali.

  • artt. 324, 329 e 336 c.p.c.

    Sono richiamati in relazione alla dedotta formazione del giudicato interno e all’effetto devolutivo dell’appello; la censura viene respinta perché la domanda originaria era già impostata come revocatoria per frode e pregiudizio.

  • art. 163 c.p.c.

    È evocato nel motivo incidentale sulla pretesa introduzione in appello di un nuovo fatto costitutivo della domanda.

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato quale norma sul principio di non contestazione e sull’utilizzo dei fatti pacifici; la doglianza viene però ritenuta in parte non decisiva.

  • art. 147 l. fall.

    Viene richiamato per affermare che, nel fallimento di società di persone e soci illimitatamente responsabili, il curatore del fallimento sociale può agire anche contro atti di disposizione compiuti dal socio.

  • art. 148, comma 3, l. fall.

    È richiamato per spiegare che, nel fallimento dei soci illimitatamente responsabili, i crediti ammessi al passivo rilevano anche in relazione al loro fallimento personale.

  • art. 2304 c.c.

    Viene menzionato per ribadire la responsabilità dei soci illimitatamente responsabili verso i creditori sociali.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Sono richiamati nel motivo assorbito relativo alle presunzioni semplici per dimostrare la mala fede del subacquirente; la Corte non si pronuncia nel merito perché il motivo è assorbito.

Massime di principio

  • Quando il curatore esercita l’azione revocatoria contro un atto compiuto da soci illimitatamente responsabili di una società fallita, la verifica dell’eventus damni non può essere compiuta soltanto sul patrimonio della società, ma deve investire anche il patrimonio personale dei soci disponenti, che rispondono dei debiti sociali.
  • Ai fini dell’azione revocatoria proposta dal curatore, rilevano i soli crediti preesistenti rispetto all’atto dispositivo impugnato; i crediti sorti successivamente non possono essere considerati per integrare l’eventus damni.
  • La prova dell’eventus damni richiede una valutazione complessiva della consistenza del credito, della sua anteriorità e della modifica patrimoniale prodotta dall’atto; il pregiudizio sussiste solo se l’atto rende oggettivamente più difficile la soddisfazione del credito oltre la normale esposizione imprenditoriale.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura relativa alla novità in appello di un fatto costitutivo o di una specificazione della causa petendi può essere non decisiva se quel fatto costituisce solo uno degli indici probatori di un elemento già in contestazione e autonomamente sorretto da ulteriori elementi.
  • Nel fallimento, l’onere di dimostrare l’insussistenza dell’eventus damni per la presenza di residue consistenze patrimoniali non può essere automaticamente trasferito sul convenuto beneficiario dell’atto impugnato, poiché il curatore rappresenta la massa e il debitore e la distribuzione dell’onere probatorio deve rispettare la vicinanza della prova.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaResponsabilità civileProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicatoNesso di causalità

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