Cassazione Civile, Ordinanza n. 19056/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione pubblica)
La controversia
Un ex militare, titolare di pensione privilegiata per infermità riconosciuta come dipendente da causa di servizio, aveva agito davanti al giudice del lavoro per ottenere dal Ministero della Difesa gli interessi legali sulle somme pensionistiche corrisposte in ritardo, invocando la disciplina speciale sugli accessori dei crediti pensionistici. Il Tribunale aveva declinato la giurisdizione ritenendo che la domanda riguardasse accessori di pensione pubblica. Riassunto il giudizio dinanzi alla Corte dei conti, questa ha sollevato d'ufficio conflitto di giurisdizione ritenendo che, in realtà, la pretesa sostanziale fosse diretta non tanto a contestare il diritto agli accessori pensionistici, quanto a censurare la correttezza del comportamento dell'amministrazione che aveva opposto alla richiesta il vincolo derivante da un pignoramento presso terzi eseguito dall'Agenzia delle Entrate. Il Procuratore generale ha invece sostenuto che la giurisdizione spettasse alla Corte dei conti, perché il riparto va determinato sulla base della domanda proposta e non delle eccezioni del convenuto. La Corte di cassazione è stata quindi investita del regolamento di giurisdizione d'ufficio per stabilire se la presenza dell'eccezione sul vincolo pignoratizio potesse attrarre la controversia alla giurisdizione ordinaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato la giurisdizione della Corte dei conti e ha rimesso le parti davanti al giudice contabile. Ha ritenuto infondato il regolamento, osservando che la domanda originaria verteva sul pagamento degli interessi su prestazioni pensionistiche corrisposte in ritardo e che, secondo costante giurisprudenza, tutte le controversie concernenti la sussistenza, la misura, la decorrenza della pensione pubblica e gli accessori dei ratei pensionistici, compresi interessi e rivalutazione, appartengono alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti. L'eccezione del Ministero relativa al successivo pignoramento del credito da parte di un terzo non spostava la giurisdizione, perché ai fini del riparto rileva il petitum sostanziale come prospettato dall'attore e non le difese del convenuto, salvo ipotesi particolari non ricorrenti nel caso di specie. La pronuncia della Corte costituzionale n. 114/2018, richiamata dalla Corte dei conti, è stata ritenuta non decisiva perché attinente a un diverso ambito, quello dell'esecuzione forzata tributaria. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata.
Norme richiamate
art. 5 c.p.c.
La giurisdizione si determina in base alla domanda proposta dall'attore e non secondo le eccezioni del convenuto, salvo casi particolari in cui le difese facciano emergere sin dall'origine una pretesa estranea alla cognizione del giudice adito.
artt. 13 e 62 R.D. 12 luglio 1934, n. 1214
Attribuiscono alla Corte dei conti la giurisdizione esclusiva sulle controversie relative alla sussistenza, alla misura e alla decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle sugli accessori, sugli interessi e sulla rivalutazione dei ratei pagati in ritardo.
art. 615 c.p.c.
Richiamato solo per distinguere il diverso ambito delle opposizioni all'esecuzione forzata tributaria, non ritenuto decisivo nel caso concreto.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 57, comma 1, lett. a)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale di tale norma è stata reputata non pertinente, perché riferita alle controversie sull'esecuzione forzata tributaria e non al riparto di giurisdizione in materia pensionistica.
sentenza Corte cost. n. 114/2018
Richiamata solo per escluderne l'applicabilità alla controversia, trattandosi di un diverso ambito processuale e sostanziale.
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione, occorre avere riguardo al petitum sostanziale delineato dall'attore e ai fatti allegati a fondamento della domanda; le eccezioni del convenuto non possono di regola modificare la giurisdizione, che non può essere determinata secundum eventum litis.
- Le controversie che hanno come elemento identificativo il rapporto pensionistico pubblico rientrano nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti non solo quando sia contestato il diritto alla pensione in sé, ma anche quando si discuta degli accessori del trattamento, come interessi e rivalutazione sui ratei corrisposti tardivamente.
- L'eventuale opposizione del debitore fondata su fatti impeditivi sopravvenuti, come un pignoramento presso terzi disposto da un soggetto estraneo al giudizio, attiene al merito della pretesa e non sposta di per sé la giurisdizione sul rapporto originario dedotto in giudizio.
- Le pronunce della Corte costituzionale che incidono sulla tutela giurisdizionale in materia di esecuzione forzata tributaria non sono automaticamente estensibili a controversie diverse, quali quelle concernenti il pagamento di accessori pensionistici, ove il problema sia il riparto di giurisdizione e non l'ammissibilità di specifiche opposizioni esecutive.
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