Cassazione Penale, Sentenza n. 30548/2023 del 13/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Asciutto ha impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen. e che aveva rigettato la domanda di affidamento in prova al servizio sociale. Il ricorso deduceva violazione e/o erronea applicazione degli artt. 99 cod. pen., 4-bis e 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen., mancata motivazione ai sensi dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. In particolare, il ricorrente sosteneva che l'Ufficio esecuzioni penali avesse riconosciuto (provvedimento del 25/10/2022) l'esatta estinzione della pena di 4 anni per la rapina, tenuto conto di liberazioni anticipate, e che quindi sarebbe dovuta essere concessa la detenzione domiciliare. Inoltre chiedeva lo "scioglimento" del cumulo giuridico anche con riguardo all'aumento per recidiva, invocando il principio di favor rei, l'uguaglianza e la funzione rieducativa della pena, e contestava la mancata indicazione della ragione per cui i 6 mesi di aumento per recidiva fossero stati riferiti alla rapina.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui i benefici penitenziari non sono concedibili per i delitti ostativi di cui all'art. 4-bis, e che, quando utile ai fini del beneficio, occorre procedere allo scioglimento del cumulo giuridico per verificare se la pena relativa al delitto ostativo sia stata integralmente espidata. Tuttavia, anche operando lo scioglimento, la Corte ha ritenuto che la pena in concreto riferibile alla rapina fosse di 4 anni e 6 mesi (4 anni base più 6 mesi per la recidiva reiterata), pertanto non ancora interamente espiata al momento della decisione. La Corte ha ricordato che l'aumento per recidiva è una circostanza che va riferita alla fattispecie cui si applica (qui la rapina) e non può avere autonomia. Ha inoltre ritenuto generica la censura circa l'asserita mancata prova che l'aumento fosse riferito alla rapina, dal momento che l'ordinanza impugnata aveva esplicitamente indicato tale riferibilità sulla base della sentenza di condanna e la difesa non ha specificamente dimostrato il contrario. Ne consegue che il provvedimento della Procura di esecuzione che aveva computato diversamente la pena era errato e il Tribunale dell'esecuzione ha correttamente discostarsene. Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen.
Prevede la disciplina della detenzione domiciliare cd. "generica" e stabilisce l'ostatività per i delitti previsti dall'art. 4-bis; la Corte ribadisce che tale beneficio non è concedibile per reati ostativi.
art. 4-bis Ord. pen.
Individua i reati ostativi alla concessione di benefici penitenziari; la sua applicazione impedisce la detenzione domiciliare per i reati in esso inclusi.
art. 99 cod. pen.
Riguarda il cumulo e la continuazione; la Corte ricorda che, ai fini dei benefici, occorre sciogliere il cumulo per verificare se la pena relativa al reato ostativo sia stata interamente espiata.
art. 628, terzo comma, cod. pen.
Norma sulla rapina aggravata: la fattispecie concreta di rapina è il reato ostativo; la Corte ha ritenuto che l'aumento per recidiva sia da ricondurre a questa fattispecie, portando la pena in concreto a 4 anni e 6 mesi.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Impone motivazione delle decisioni; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse fornito adeguata motivazione sulla riferibilità dell'aumento per recidiva alla rapina e che la doglianza difensiva fosse generica.
art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.
Prevede i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto infondati i motivi dedotti.
Massime di principio
- La detenzione domiciliare "generica" è incompatibile con i reati ostativi previsti dall'art. 4-bis: se la condanna comprende reati ostativi il beneficio non può essere concesso finché la pena relativa a tali reati non sia stata integralmente espiata.
- Quando il cumulo o la continuazione incide sulla valutazione dell'ammissibilità di un beneficio, è necessario sciogliere il cumulo per valutare separatamente la pena riferibile al reato ostativo; la valutazione deve considerare la pena in concreto e non solo quella edittale.
- L'aumento per recidiva è una circostanza che va riferita alla fattispecie per la quale è stata dichiarata ed applicata: esso non ha autonomia e deve essere computato nella pena relativa al reato ostativo se lì applicato.
- Le decisioni amministrative di esecuzione (es. provvedimenti degli uffici esecuzioni penali) possono contenere errori di calcolo della pena; il giudice dell'esecuzione può discostarsene se dalla sentenza emerge diversamente la determinazione della pena.
- Le censure generiche sulla motivazione o sulla riferibilità di aumenti sanzionatori sono in genere inammissibili: la difesa deve fornire elementi specifici per dimostrare l'erroneità degli assunti motivazionali del giudice.
- Principi costituzionali come favor rei e funzione rieducativa non impongono automaticamente lo scioglimento del cumulo a favore del detenuto quando, anche dopo lo scioglimento, risulta che la pena per il reato ostativo non è stata interamente espiata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30487/2023 del 13/07/2023
- Sentenza penale · 13 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30488/2023 del 13/07/2023
- Sentenza penale · 13 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30489/2023 del 13/07/2023
- Sentenza penale · 13 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30490/2023 del 13/07/2023
- Sentenza penale · 13 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30491/2023 del 13/07/2023
- Sentenza penale · 13 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30492/2023 del 13/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →