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Sentenza

Sentenza del 14/01/2016 n. 3107 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava l'avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione aveva dichiarato la decadenza dalle agevolazioni fiscali previste dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 9, applicabili alle imposte di registro, ipotecaria e catastale per gli acquisti di terreni situati in territori montani. Sosteneva che la qualifica di imprenditore agricolo professionale potesse essere acquisita entro 24 mesi dal trasferimento dei terreni e che tale qualifica fosse stata successivamente documentata per i soci. Deduceva inoltre vizi di motivazione della sentenza della CTR sull'applicabilità delle disposizioni agevolative invocate.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la decisione della CTR dell'Umbria. Ha stabilito che, al momento dell'acquisto del 30 luglio 2004, la società non possedeva i requisiti richiesti per beneficiare dell'agevolazione: la qualifica necessaria doveva sussistere al momento della stipula dell'atto e non poteva essere acquisita successivamente ai fini del beneficio. La successiva iscrizione della denominazione di società agricola e l'attestazione di imprenditore agricolo professionale rilasciata nel 2006 non erano quindi sufficienti. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 9

    Le agevolazioni fiscali per gli acquisti di terreni agricoli in territori montani richiedono il possesso, da parte dell'acquirente, dei requisiti soggettivi previsti dalla disciplina, valutati con riferimento al momento dell'atto di acquisto.

  • D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 1, comma 5-ter

    La società sosteneva che la qualifica di imprenditore agricolo professionale potesse essere conseguita entro 24 mesi dal trasferimento dei terreni; la Corte ha escluso che tale possibilità consentisse di conservare l'agevolazione in assenza dei requisiti al momento dell'acquisto, secondo la disciplina applicabile al caso.

  • D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 2

    La parificazione fiscale tra coltivatore diretto persona fisica e società qualificata come imprenditore agricolo professionale ha carattere innovativo e non si applica retroattivamente agli atti anteriori alla sua entrata in vigore né ai benefici destinati al riordino della piccola proprietà contadina.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 41, 42 e 52

    Le disposizioni sono state richiamate dalla ricorrente in relazione alla motivazione e alla liquidazione dell'imposta, ma la Corte non ha ravvisato vizi decisivi tali da modificare l'esito del giudizio.

  • Legge 31 gennaio 1994, n. 97, art. 1, comma 5-ter

    La norma è stata invocata dalla società per sostenere l'applicabilità delle agevolazioni agli imprenditori agricoli professionali, ma non è stata ritenuta idonea a superare la mancanza dei requisiti richiesti al momento dell'acquisto.

  • Legge 6 agosto 1954, n. 604

    La disciplina agevolativa richiamata dalla società non è stata applicata perché i requisiti soggettivi necessari non risultavano posseduti alla data dell'atto traslativo.

Massime di principio

  • Per beneficiare di un'agevolazione fiscale collegata all'acquisto di un bene, i requisiti soggettivi richiesti devono normalmente sussistere alla data dell'atto, salvo che la legge preveda espressamente una regolarizzazione o acquisizione successiva.
  • La successiva acquisizione della qualifica professionale, la modifica della ragione sociale o il riconoscimento amministrativo ottenuto dopo l'acquisto non sanano automaticamente l'assenza dei requisiti originari.
  • Le norme che estendono agevolazioni fiscali alle società qualificate come imprenditori agricoli professionali hanno natura innovativa e, in assenza di una specifica previsione retroattiva, non si applicano agli atti anteriori alla loro entrata in vigore.
  • In materia di agevolazioni tributarie, il contribuente deve poter dimostrare con documenti idonei il possesso della qualifica richiesta e la valutazione della prova spetta in primo luogo al giudice di merito.
  • Quando la disciplina agevolativa riguarda la piccola proprietà contadina o i territori montani, non è sufficiente dimostrare genericamente lo svolgimento di attività agricola: occorre verificare puntualmente la qualifica soggettiva prevista dalla norma applicabile alla data dell'acquisto.

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