Ordinanza n. 5276/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa adozione di ogni idonea misura cautelare anche monocratica 1) dell'Avviso pubblicato sul sito dell'Università La Sapienza di Roma in data 30.01.2023 recante la pubblicazione della Graduatoria sostitutiva di quella precedentemente pubblicata in riferimento al trasferimento per posti disponibili anni successivi al I° a.a. 2022/23 e della graduatoria del II°, nella parte in cui non include parte ricorrente, nonché della graduatoria del III° anno, nella parte in cui include parte ricorrente peraltro con l'indicazione errata dei cfu posseduti; 2) di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) i verbali di formazione delle Graduatorie di trasferimento al II° e al III° anno del 30.01.2023; b) tutti gli atti istruttori sottesi alla formazione delle Graduatorie del II° e del III° anno pubblicate il 30.01.2023; c) del decreto di approvazione delle dette graduatorie; d) dell'esito di valutazione della ricorrente, sebbene allo stato sconosciuto; e) degli scorrimenti di graduatoria. per la declaratoria di illegittimità dell'operato dell'Ateneo resistente nella formazione delle Graduatoria suddette, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; con conseguente condanna delle resistenti a rinnovare l'iter di formazione della Graduatoria di trasferimento al II° anno secondo i canoni di legge nonché i criteri prefissati nel bando di concorso e ad adottare ogni altro provvedimento utile per il corretto esame della posizione della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie sostitutive pubblicate il 30 gennaio 2023 per il trasferimento a posti disponibili ad anni successivi al primo, nella parte relativa all'esclusione della ricorrente dalla graduatoria del II anno e alla sua inclusione nella graduatoria del III anno con indicazione ritenuta errata dei crediti formativi
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'avviso dell'Università recante la pubblicazione delle graduatorie sostitutive per i trasferimenti a posti disponibili ad anni successivi al primo dell'anno accademico 2022/2023, nonché gli atti presupposti e consequenziali, lamentando la mancata inclusione nella graduatoria del II anno e l'inclusione in quella del III anno con indicazione errata dei crediti formativi posseduti. Ha chiesto l'annullamento degli atti, la declaratoria di illegittimità dell'operato dell'Ateneo e la rinnovazione dell'istruttoria e della formazione della graduatoria del II anno secondo il bando e i criteri prefissati. Nell'udienza del 13 marzo 2026 il Collegio ha rilevato che non erano stati forniti aggiornamenti sul percorso universitario della ricorrente e che, considerato il tempo trascorso, ella potrebbe avere già concluso gli studi; ha quindi sollecitato il contraddittorio sulla permanenza dell'interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha rilevato la necessità di verificare se permanga l'interesse concreto e attuale della ricorrente, con specifico riferimento alla domanda di trasferimento al II anno, alla luce del tempo trascorso e dell'eventuale conclusione del percorso universitario. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha assegnato alle parti quindici giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza per depositare memorie limitate alla questione della permanenza dell'interesse, riservando ogni decisione all'esito.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
concedendo alle stesse giorni 15 (quindici) dalla pubblicazione ovvero dalla notificazione della presente ordinanza per presentare memorie vertenti sull’unica questione della permanenza dell’interesse
Il giudice, prima di decidere, sottopone al contraddittorio delle parti una questione rilevata d'ufficio potenzialmente decisiva, assegnando un termine per il deposito di memorie.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato, senza che il provvedimento ne sviluppi ulteriormente l'interpretazione.
Massime di principio
- Prima di definire il ricorso, il giudice amministrativo deve verificare la permanenza dell'interesse concreto e attuale alla decisione, anche quando il tempo trascorso possa avere reso inutile l'accoglimento della domanda di annullamento.
- Quando rileva d'ufficio una questione potenzialmente decisiva, il giudice amministrativo deve sottoporla al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per il deposito di memorie.
- In una controversia relativa all'ammissione o al trasferimento universitario, l'eventuale conclusione del percorso di studi può incidere sulla permanenza dell'interesse alla decisione sulla graduatoria impugnata e deve essere verificata prima della pronuncia sul merito.
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