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Sentenza

Sentenza n. 8705/2021 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202102925

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato la perdita del grado; con motivi aggiunti, annullamento in autotutela della destituzione, sospensione cautelare e successivo provvedimento di perdita dello stato militare e cessazione dal rapporto di impiego

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio per ottenere l'esecuzione della precedente sentenza del Consiglio di Stato, che aveva annullato la sanzione disciplinare della perdita del grado con decorrenza dal 9 gennaio 2007, sostenendo che l'Amministrazione non avesse reintegrato il militare e che non residuassero margini temporali per rinnovare il potere disciplinare. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha annullato in autotutela la precedente destituzione, autorizzato l'avvio di un nuovo procedimento e disposto una nuova sospensione cautelare; ha poi rinnovato il procedimento e disposto la perdita dello stato militare e la cessazione dal rapporto di impiego. Con i motivi aggiunti il ricorrente ha dedotto la nullità dei primi nuovi atti per carenza dei presupposti, eccesso di potere, manifesta irragionevolezza della motivazione e sviamento; contro il provvedimento conclusivo ha dedotto l'assenza dei presupposti di legge, la violazione del termine perentorio di avvio del procedimento, la nullità propria e derivata, l'assenza o contraddittorietà della motivazione e l'illegittima decorrenza degli effetti.

La decisione

Il ricorso per ottemperanza è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: l'Amministrazione ha riesercitato il potere disciplinare nel corso del giudizio, in conformità alla precedente sentenza, che aveva annullato l'automatismo destitutorio ma aveva espressamente fatto salva la riedizione del potere, ove ne ricorressero i presupposti e le condizioni. Il fatto che l'esito del nuovo procedimento sia ancora sfavorevole al militare non dimostra l'inottemperanza, poiché il giudicato non imponeva la reintegrazione, ma vietava la destituzione automatica e lasciava all'Amministrazione la valutazione della gravità dei fatti. I motivi aggiunti sono dichiarati inammissibili: i vizi dei nuovi atti adottati nell'ambito del riesercizio del potere, al di fuori dei limiti conformativi del giudicato, devono essere fatti valere con un ordinario giudizio di cognizione e non possono essere dedotti come vizi di ottemperanza. Spese compensate, poiché i provvedimenti esecutivi sono intervenuti dopo la proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • artt. 866, comma 1, 867, comma 3 e 923, comma 1, lettera i), d.lgs. 66/2010

    La Corte costituzionale (con la sentenza n. 268 del 2016, emessa sulla questione sollevata in un diverso giudizio dal Tar per la Lombardia, Sede di Milano, con l’ordinanza del 26 giugno 2015) dichiarava l'illegittimità costituzionale degli articoli 866, comma 1, 867, comma 3, e 923, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), nella parte in cui i medesimi prevedevano l’irrogazione di una misura ‘automatica’, e non l'instaurazione del procedimento disciplinare per la cessazione dal servizio per perdita del grado conseguente alla pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici.

    Le disposizioni, nella parte in cui prevedevano la cessazione automatica dal servizio per effetto della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, erano costituzionalmente illegittime: occorreva un procedimento disciplinare e una valutazione amministrativa della gravità dei fatti.

  • art. 119 d.P.R. 3/1957

    La sentenza di appello di cui si chiede l’ottemperanza ha annullato l’atto impugnato sotto il profilo procedimentale, prendendo atto dell’incostituzionalità della disciplina che consentiva l’automatico effetto destitutorio a fronte dell’irrogazione con sentenza penale di condanna della pena accessoria della interdizione solo temporanea, anziché perpetua, dai pubblici uffici, ma facendo comunque sia salva la riedizione del potere, sussistendone i presupposti e le condizioni (in coerenza con la regola generale prevista dall’art. 119 del testo unico approvato con il d.P.R. n. 3 del 1957).

    L'annullamento per vizio procedimentale non preclude la riedizione del potere disciplinare, purché sussistano i relativi presupposti e condizioni.

  • art. 99 c.p.a.

    I quali possono essere oggetto di impugnazione secondo l’ordinario giudizio di cognizione, non potendosi dedurre quali vizi di ottemperanza della sentenza (o della sua esecuzione) vizi che affliggono i nuovi atti amministrativi emanati a seguito di rinnovato procedimento amministrativo, all’interno del segmento di attività non astretto dai vincoli conformativi nascenti dal giudicato ed espressamente fatto salvo dal giudicato medesimo (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 2/2013).

    Riferimento alla sentenza dell'Adunanza plenaria n. 2/2013, non a una specifica interpretazione dell'art. 99 c.p.a.; il passaggio afferma che i vizi dei nuovi atti adottati nel segmento di potere non vincolato dal giudicato vanno contestati in un ordinario giudizio di cognizione, non in ottemperanza.

Massime di principio

  • Quando il giudicato annulla una sanzione disciplinare perché applicata automaticamente, ma fa salva la riedizione del potere, l'Amministrazione può rinnovare il procedimento e adottare una nuova decisione sfavorevole, purché rispetti i vincoli conformativi fissati dalla sentenza e svolga la valutazione richiesta.
  • L'esito sfavorevole del procedimento rinnovato non costituisce di per sé inottemperanza se il giudicato non imponeva la reintegrazione e l'Amministrazione ha riesercitato il potere nel segmento espressamente lasciato libero.
  • I vizi propri dei nuovi atti adottati in esecuzione del giudicato, quando riguardano profili non vincolati dalla sentenza, devono essere dedotti con un ordinario ricorso di cognizione e non mediante motivi aggiunti nel giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaDisciplina militare e di polizia
RamiProcesso amministrativoForze armate e forze di polizia
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesse

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