Sentenza n. 11049/2021 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento, se esistente, con il quale la ricorrente non è stata ammessa alla prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2242 "Funzionari giudiziari nei ruoli dell’Amministrazione giudiziaria" (Codice F/MG), indetto con bando del 17.07.2019 pubblicato sulla G.U. 4 Serie Speciale Concorsi n. 59 del 26.7.2019; dell’ “elenco provvisorio” degli ammessi alla prova scritta del concorso di cui al punto che precede, reso noto con l’avviso pubblicato sul sito http://riqualificazione.formez.it il giorno 20/11/2019, nella parte in cui non include la ricorrente; del questionario (“Test 2 – Versione A”) somministrato alla ricorrente nella seduta del 12/11/2019, ore 14:30, per lo svolgimento della prova preselettiva prevista per il concorso di cui innanzi, nella parte in cui contiene un quesito (il n. 25) con “risposte multiple” nessuna delle quali è esatta; del punteggio di 31,03 assegnato alla ricorrente per la predetta prova preselettiva svolta il 12/11/2019, dalla stessa conosciuto attraverso la pubblicazione in data 20/12/2019 dei propri “atti concorsuali” (elaborato, fascicolo delle domande, griglia delle risposte esatte) sulla “pagina riservata” accessibile attraverso il link www.ripam.cloud con le credenziali personali; della “griglia delle risposte esatte” riferita al questionario somministrato alla ricorrente per la prova preselettiva, nella parte in cui indica quale risposta corretta per il quesito n. 25 quella contrassegnata con la lettera “A”, parimenti conosciuta attraverso la pubblicazione in data 20/12/2019 dei propri “atti concorsuali” (elaborato, fascicolo delle domande, griglia delle risposte esatte) sulla “pagina riservata” accessibile attraverso il link www.ripam.cloud con le credenziali personali; ove esistente, della scheda di valutazione della prova preselettiva svolta dalla ricorrente; dei verbali ed atti, se esistenti, di predisposizione e validazione dei quesiti somministrati ai candidati, relativi alla prova preselettiva, redatti dalla Commissione esaminatrice nominata con delibera della Commissione Interministeriale RIPAM prot. 731 dell'11.10.2019; di tutti i verbali e atti relativi alla prova preselettiva nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorché sconosciuti, relativi allo svolgimento della prova preselettiva; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente di essere ammessa alla prova scritta della procedura concorsuale in questione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito provvisorio della prova preselettiva del concorso per funzionari giudiziari, nella parte in cui non ammetteva la ricorrente alle prove successive, nonché il quesito a risposta multipla e la relativa griglia di correzione
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La candidata, partecipante al concorso per funzionari giudiziari, aveva ottenuto 31,03/60, a fronte della soglia di ammissione di 31,39/60. Con un unico motivo ha dedotto violazione della lex specialis, dei principi di trasparenza, par condicio e parità di trattamento, nonché eccesso di potere per arbitrarietà e manifesta irragionevolezza, contestando il quesito sulla funzione del Parlamento in seduta comune relativo all'elezione dei componenti del CSM. La griglia indicava come corretta la risposta secondo cui il Parlamento elegge i componenti del CSM per due terzi tra professori universitari e avvocati; la candidata non aveva risposto, sostenendo che, alla luce dell'art. 104 Cost., la risposta fosse errata e che nessuna delle quattro opzioni fosse corretta. L'attribuzione del punto avrebbe potuto consentirle di superare la soglia. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e la tardività/inammissibilità del ricorso, chiedendone il rigetto.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero, poiché il concorso era finalizzato all'assunzione nei ruoli di quel dicastero. Ha respinto anche l'eccezione di tardività: la candidata aveva conosciuto il punteggio, la griglia e il contenuto dell'elaborato solo il 20 dicembre 2019, e il ricorso notificato il 18 febbraio 2020 era tempestivo. Nel merito, ha accolto il ricorso. Pur riconoscendo che la formulazione e la validazione dei quiz rientrano nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione, il giudice può sindacare l'errore manifesto o l'ambiguità che impedisca di individuare un'unica risposta esatta. Il quesito contestato era erroneo perché l'art. 104 Cost. attribuisce al Parlamento in seduta comune l'elezione di un terzo dei componenti del CSM, non di due terzi; nessuna delle quattro opzioni risultava quindi corretta. Il TAR ha annullato gli atti impugnati nella parte in cui non includevano la candidata e ha disposto la riformulazione della graduatoria considerando valida la risposta omessa. Ha condannato le amministrazioni resistenti alle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 104 Cost.
L’errore è immediatamente percepibile, data la divergenza rispetto al contenuto dell’art. 104 Cost., che prevede che il Parlamento in seduta comune elegge 1/3 dei componenti del CSM; il quesito così come formulato, pertanto, non consente di individuare una risposta esatta, poiché tutte e quattro le possibili risposte prospettate sono errate.
L'art. 104 Cost. riserva al Parlamento in seduta comune l'elezione di un terzo dei componenti del CSM; un quiz che attribuisca al Parlamento l'elezione dei due terzi è manifestamente errato e, se tutte le opzioni risultano scorrette, non può essere mantenuto con una risposta indicata come esatta.
Massime di principio
- La discrezionalità tecnica dell'amministrazione nella predisposizione e validazione dei quesiti concorsuali è sindacabile quando il quesito presenti un errore manifesto, un'ambiguità o un'irragionevolezza tale da impedire di individuare un'unica risposta corretta.
- I quesiti a risposta multipla di una prova preselettiva devono essere formulati in modo chiaro e completo e prevedere una sola risposta esatta; sono illegittimi quelli che contengono più risposte esatte o nessuna risposta esatta.
- Quando un quesito errato abbia inciso sulla valutazione del candidato che, per il dubbio ingenerato dall'errore, non ha risposto, l'amministrazione deve neutralizzarne l'effetto negativo nella valutazione complessiva e riformulare la graduatoria in parte qua.
- Il termine per impugnare l'esito di una prova concorsuale decorre dalla conoscenza degli elementi necessari a percepire la lesività dell'atto, inclusi, nel caso concreto, il punteggio attribuito, la griglia delle risposte e l'elaborato corretto.
Come è indicizzato
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