Cassazione Penale, Sentenza n. 2599/2025 del 22/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli che negava la revoca/annullamento dell'ordine di demolizione esecutivo di una sentenza penale irrevocabile (condanna per abusi edilizi). Il ricorrente deduceva: a) l'ammissibilità e la possibile accoglienza di più istanze di condono/istanze di compatibilità paesaggistica (presentate per le due unità abitative), poiché le opere sarebbero state completate "al rustico" entro il 31/12/1993 e dunque sanabili; b) violazione degli artt. 6, 7 e 8 CEDU e degli artt. 14 e 32 Cost., per eccessiva sproporzione della demolizione che colpirebbe l'unica abitazione del nucleo familiare e che, considerata la situazione economica precaria e le istanze di condono pendenti, risulterebbe oltremodo afflittiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sulla questione del condono ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione ha correttamente valutato gli elementi: le domande di condono/compatibilità paesaggistica non avevano avuto esito favorevole (erano state oggetto di preavviso di diniego), l'immobile insiste su area vincolata e parti sostanziali dell'opera risultano completate dopo il 1993, con conseguente esclusione della sanabilità alla luce delle leggi richiamate. Sulla questione dei diritti convenzionali e della proporzionalità (art. 8 CEDU) la Corte ha confermato l'orientamento secondo cui l'ordine di demolizione, pur incidendo sul domicilio, non viola in astratto l'art. 8 CEDU e deve essere valutato con il principio di proporzionalità alla luce di elementi concreti (capacità del ricorrente di ottenere la sanatoria in tempi utili, alternative abitative, impatto su diritti di terzi, consapevolezza dell'abusività). Nel caso concreto il Tribunale aveva svolto una valutazione non illogica e i fatti posti a fondamento della sproporzione non sono stati adeguatamente provati dall'interessato (assenza di allegazioni concrete sulla situazione economica e sulle iniziative adottate per reperire altra abitazione). La Corte ha inoltre precisato che l'ordine di demolizione ha funzione ripristinatoria e non punitiva e quindi non è soggetto alla prescrizione penale né alla prescrizione prevista per sanzioni pecuniarie con funzione punitiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
legge n. 47 del 1985 (condono edilizio)
Richiamata come normativa di riferimento sulle sanatorie edilizie; la Corte verifica la sussistenza dei presupposti per la concessione del condono e osserva che, se gli elementi fattuali escludono la sanabilità, l'istanza non impedisce l'esecuzione dell'ordine di demolizione
legge n. 724 del 1994 (condono edilizio)
Richiamata come possibile titolo di sanatoria, ma la Corte conferma che, ove le opere siano realizzate in epoca successiva al 1993 o sussistano vincoli paesaggistici impeditivi, la sanatoria non è concedibile
legge n. 326 del 2003 (condono edilizio)
Analogamente richiamata: la Corte segnala che, dati i fatti emersi (stato di avanzamento e vincoli), il ricorrente non poteva legittimamente attendersi l'accoglimento dell'istanza
legge n. 308 del 2004 (art. 1, commi 37 ss. - compatibilità paesaggistica)
Rilevante per l'incidenza di vincoli paesaggistici: la pendenza di istanze di compatibilità paesaggistica non sospende automaticamente l'esecuzione se non è ragionevolmente prevedibile un rapido esito favorevole; nel caso tali istanze avevano ricevuto preavviso di diniego
d.P.R. n. 380 del 2001 (art. 31)
L'art. 31 è richiamato in relazione all'ordine di demolizione per abusi edilizi; la Corte ricorda il dovere del giudice dell'esecuzione di esaminare l'esito prevedibile delle procedure di sanatoria
art. 173 cod. pen.
La Corte afferma che l'ordine di demolizione, essendo strumentale a una funzione ripristinatoria e non punitiva, non è soggetto alla prescrizione penale prevista per le sanzioni penali
art. 28 legge n. 689 del 1981
Applicazione esclusa: la prescrizione prevista per sanzioni pecuniarie con finalità punitiva non si applica all'ordine di demolizione, il quale non è sanzione di natura punitiva
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (artt. 6, 7, 8)
Gli artt. 6 e 7 non sono efficaci a impedire l'esecuzione ripristinatoria; l'art. 8 (diritto alla vita privata e familiare e domicilio) non conferisce un diritto assoluto a permanere in un immobile abusivo: l'esecuzione deve rispettare il principio di proporzionalità e la Corte italiana ha verificato che tale bilanciamento è stato adeguatamente compiuto
Costituzione italiana (artt. 14 e 32)
Richiamati dal ricorrente nella prospettiva della tutela dell'abitazione e della salute; la Corte ritiene che le garanzie costituzionali non escludono la legittimità dell'ordine di demolizione se emerge un bilanciamento proporzionato con gli interessi pubblici
Giurisprudenza CEDU: "Ivanova vs. Bulgaria", "Cherkezov", "Kaminskas"
Le sentenze CEDU sono utilizzate come parametri per il principio di proporzionalità: occorre valutare la disponibilità di tempo per sanare, le alternative abitative, l'impatto su minori/diritti fondamentali e la consapevolezza dell'abusività; tali criteri sono stati ritenuti correttamente applicati dal giudice dell'esecuzione nel caso concreto
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione deve valutare specificamente e motivatamente l'esito prevedibile e i tempi di definizione di eventuali procedure amministrative di sanatoria; la mera pendenza di istanze non è sufficiente a sospendere l'esecuzione se non è ragionevole prevederne rapidamente un esito favorevole
- La presenza di vincoli paesaggistici o la realizzazione di opere in epoca successiva ai termini di legge possono escludere la possibilità di condono; in tali casi l'istanza di sanatoria non impedisce l'esecuzione dell'ordine di demolizione
- L'ordine di demolizione ha finalità ripristinatorie e non punitive: perciò non è soggetto alle prescrizioni proprie delle sanzioni penali o delle sanzioni pecuniarie punitive
- Il diritto previsto dall'art. 8 CEDU non garantisce un diritto assoluto a permanere in un immobile abusivo; tuttavia l'esecuzione deve rispettare il principio di proporzionalità valutando fattori concreti (possibilità di sanatoria rapida, alternative abitative, impatto su minori, consapevolezza dell'abusività)
- Per invocare la non proporzionalità della demolizione è necessario fornire prove concrete e specifiche (situazione economica dettagliata, iniziative per ottenere altra abitazione, atti amministrativi favorevoli o ragionevoli prospettive di sanatoria); vaghe allegazioni non bastano
- La pendenza di procedure amministrative di compatibilità paesaggistica può legittimare una sospensione dell'esecuzione solo se esistono elementi concreti che rendano prevedibile una rapida e favorevole definizione
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