Sentenza del 31/01/2017 n. 2403 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria contestava il riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste dalla L. n. 168 del 1982, art. 5, sostenendo che un piano particolareggiato relativo al centro storico non potesse essere equiparato a un piano di recupero. Il piano comunale, infatti, era stato approvato dopo l'entrata in vigore della L. n. 457 del 1978 e, secondo l'Ufficio, non possedeva i requisiti temporali previsti dall'art. 34 di tale legge. Il notaio, con ricorso incidentale, lamentava inoltre che l'avviso fosse stato emesso in violazione delle norme del Testo unico dell'imposta di registro, poiché la maggiore imposta derivava da una valutazione giuridica e avrebbe dovuto essere richiesta con un atto di accertamento, non mediante semplice avviso di liquidazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondata la tesi dell'Amministrazione sull'impossibilità di equiparare in via generale i piani particolareggiati ai piani di recupero: l'equiparazione opera solo per i piani particolareggiati già approvati alla data di entrata in vigore della L. n. 457 del 1978 e finalizzati al risanamento dell'edilizia esistente. Tuttavia, ha confermato il dispositivo favorevole al notaio, correggendo la motivazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c. La maggiore imposta richiesta era infatti di natura complementare, poiché conseguiva a una valutazione giuridica sull'insussistenza dei presupposti dell'agevolazione e non alla semplice rilevazione di un errore immediatamente desumibile dall'atto. In base all'art. 57, comma 2, del TUR, il notaio rogante, pur essendo obbligato in solido per l'imposta principale, non risponde dell'imposta complementare o suppletiva. Il ricorso principale dell'Ufficio è stato quindi rigettato; il ricorso incidentale del notaio è stato dichiarato assorbito e le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Legge n. 168 del 1982, art. 5
Agevolazioni fiscali collegate agli interventi e agli immobili ricompresi nei piani di recupero
Le agevolazioni non possono essere riconosciute sulla sola base dell'inserimento dell'immobile in una zona di recupero; occorre verificare la sussistenza dei presupposti normativi relativi a un effettivo piano di recupero o a un piano validamente equiparato.
Legge n. 457 del 1978, art. 34
Soltanto ai piani particolareggiati già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge e finalizzati al risanamento del patrimonio edilizio esistente i Comuni possono attribuire il valore di piani di recupero
L'equiparazione tra piani particolareggiati e piani di recupero è eccezionale e non generalizzata. Richiede sia l'approvazione del piano entro la data prevista dalla legge sia la sua finalizzazione al risanamento dell'edilizia esistente.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 42
L'imposta principale è quella applicata al momento della registrazione; l'imposta suppletiva corregge errori od omissioni dell'ufficio; l'imposta complementare è quella applicata in ogni altro caso
La maggiore imposta derivante dalla successiva verifica dell'insussistenza di un'agevolazione, quando richiede una valutazione sostanziale o giuridica, è imposta complementare e non principale o suppletiva.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 2
La responsabilità solidale del notaio rogante non si estende al pagamento dell'imposta complementare e suppletiva
Il notaio è obbligato in solido per l'imposta principale, ma non può essere destinatario della pretesa relativa a imposte complementari o suppletive derivanti da una successiva valutazione dell'operazione.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2
Termine di decadenza di tre anni per la pretesa relativa all'imposta complementare
Quando la perdita dell'agevolazione determina un'imposta complementare, l'Amministrazione deve far valere la pretesa mediante un apposito atto impositivo entro il termine decadenziale previsto.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 4
La Corte di cassazione può correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo è conforme al diritto, mantenendo quindi fermo il risultato favorevole alla parte vittoriosa.
Massime di principio
- L'equiparazione tra strumenti urbanistici diversi, ai fini del riconoscimento di agevolazioni fiscali, deve essere applicata restrittivamente e solo quando sono rispettati tutti i requisiti temporali e sostanziali previsti dalla legge.
- La semplice qualificazione urbanistica dell'immobile come inserito in una zona di recupero non equivale automaticamente all'esistenza di un piano di recupero idoneo a fondare un'agevolazione fiscale.
- Quando la perdita di un'agevolazione dipende da un'interpretazione giuridica o da una valutazione sostanziale dell'operazione, la maggiore imposta tende a qualificarsi come complementare, non come principale o suppletiva.
- Il notaio rogante, in materia di imposta di registro, risponde solidalmente dell'imposta principale, ma non dell'imposta complementare o suppletiva richiesta a seguito di una successiva rivalutazione giuridica dell'atto.
- L'Amministrazione non può utilizzare una mera liquidazione automatica quando la pretesa richiede un accertamento o una motivazione specifica sull'insussistenza dei presupposti dell'agevolazione.
- Anche se la motivazione del giudice di merito è errata, la decisione può essere confermata in cassazione quando il dispositivo è corretto per una diversa ragione giuridica.
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