Corte di giustizia, Sentenza C-128/18
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 ottobre 2019. — Dumitru-Tudor Dorobantu. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo – Motivi di rifiuto di esecuzione – Articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Divieto di trattamenti inumani o degradanti – Condizioni di detenzione nello Stato membro emittente – Valutazione da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione – Criteri. — Causa C-128/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte conferma che, nel sistema del mandato d'arresto europeo, la tutela contro trattamenti inumani o degradanti impone un controllo concreto delle condizioni detentive nello Stato membro emittente. L'autorità di esecuzione deve valutare la situazione dell'istituto in cui la persona sarà realmente detenuta e non può limitarsi a verificare insufficienze manifeste o a bilanciare il rischio con esigenze di cooperazione giudiziaria. Per lo spazio personale in cella, la Corte recepisce i criteri della giurisprudenza della Corte EDU, con particolare rilievo alla soglia dei 3 m2 nelle celle collettive.
Mandato d'arresto europeo e condizioni di detenzione nello Stato membro emittente: criteri di valutazione del rischio di trattamento inumano o degradante ai fini del rifiuto di consegna
La questione giuridica
Se, alla luce dell'articolo 4 della Carta e della decisione quadro 2002/584/GAI, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione debba limitarsi a verificare carenze manifeste nelle condizioni di detenzione dello Stato membro emittente oppure debba compiere una valutazione complessiva e individualizzata; quali criteri applicare, in particolare per lo spazio personale in cella; se possano rilevare misure generali di miglioramento del sistema penitenziario e se il rischio di trattamenti inumani o degradanti possa essere bilanciato con esigenze di effettività della cooperazione giudiziaria e di mutua fiducia.
Principio di diritto
L'autorità giudiziaria dell'esecuzione che disponga di elementi oggettivi, attendibili, precisi e aggiornati circa carenze sistemiche o generalizzate nelle carceri dello Stato membro emittente deve, prima di consegnare la persona ricercata, valutare in concreto se, nell'istituto penitenziario in cui essa sarà effettivamente detenuta, vi siano seri e comprovati motivi di ritenere che subirà un rischio reale di trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta. Tale controllo deve riguardare tutti gli aspetti materiali pertinenti delle condizioni di detenzione, non è limitato alle carenze manifeste, segue i parametri dell'articolo 3 CEDU per lo spazio personale in cella (escludendo le infrastrutture sanitarie ma includendo il mobilio) e non può essere eluso né per la presenza di rimedi interni o di riforme strutturali nello Stato emittente né mediante un bilanciamento con l'efficacia della cooperazione penale o con la fiducia reciproca.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 53 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Decisione quadro 2002/584/GAI
- Decisione quadro 2009/299/GAI
- Articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI
- Articoli 3, 4, 4 bis, 5, 6, 7, 15 e 17 della decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 3 della CEDU
- Articolo 101, paragrafo 1, secondo periodo, del Grundgesetz
- Articolo 73 della legge tedesca sulla cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale
- Articolo 2 TUE
Mandato d'arresto europeo e condizioni di detenzione nello Stato membro emittente
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell'Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg nell'ambito dell'esecuzione in Germania di un mandato d'arresto europeo emesso dalla Romania nei confronti del sig. Dumitru-Tudor Dorobantu. Il giudice del rinvio chiede come applicare l'articolo 4 della Carta in presenza di carenze nelle condizioni di detenzione nello Stato membro emittente e quali limiti derivino dalla decisione quadro 2002/584/GAI.
Fatti e procedimento principale
Il mandato d'arresto europeo era stato emesso il 12 agosto 2016 per consentire l'esercizio dell'azione penale in Romania; in seguito, dopo la condanna in contumacia del sig. Dorobantu a una pena detentiva, il mandato originario è stato sostituito da un nuovo mandato del 1o agosto 2018 per l'esecuzione della pena. Il giudice tedesco aveva inizialmente dichiarato lecita la consegna, rilevando carenze sistemiche e generalizzate nelle carceri romene ma ritenendo, sulla base delle informazioni acquisite, che nel caso concreto il rischio fosse compensato da altre condizioni e da un sistema di controllo interno.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio ha chiesto in sostanza:
- se esista un limite minimo assoluto di spazio in cella, e come calcolarlo;
- se il controllo debba essere limitato alle insufficienze manifeste oppure sia più ampio;
- se contino i diversi regimi penitenziari e le misure normative/organizzative di miglioramento;
- se il rischio di violazione dell'articolo 4 della Carta possa essere bilanciato con le esigenze di effettività del mandato d'arresto europeo e con i principi di fiducia e riconoscimento reciproci.
Normativa rilevante
La Corte richiama l'articolo 4 della Carta, che corrisponde all'articolo 3 CEDU ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3, della Carta. Sul piano della cooperazione penale, vengono in rilievo l'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI, che tutela i diritti fondamentali, nonché gli articoli 3, 4, 4 bis, 5, 6, 7, 15 e 17 della stessa decisione quadro. La Corte fa inoltre riferimento all'articolo 267 TFUE quale base del rinvio e richiama la propria giurisprudenza precedente, in particolare Aranyosi e Căldăraru e Generalstaatsanwaltschaft.
Ragionamento della Corte: premessa sui principi di fiducia reciproca e riconoscimento reciproco
La Corte ribadisce che il sistema del mandato d'arresto europeo si fonda sulla fiducia reciproca tra Stati membri e sul principio del riconoscimento reciproco, che costituisce la regola generale. Tuttavia, in circostanze eccezionali, tali principi possono essere limitati per evitare che la consegna esponga la persona ricercata a un trattamento inumano o degradante, vietato in modo assoluto dall'articolo 4 della Carta.
Ragionamento della Corte: intensità e ampiezza del controllo delle condizioni di detenzione
L'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve fondarsi su elementi oggettivi, attendibili, precisi e aggiornati che dimostrino l'esistenza di carenze sistemiche o generalizzate o di carenze riguardanti determinati gruppi o istituti penitenziari. Una volta accertata tale base fattuale, essa deve compiere una valutazione concreta e precisa del rischio relativo alla persona interessata, chiedendo, se necessario, informazioni complementari all'autorità giudiziaria emittente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro.
La Corte esclude che il controllo possa essere limitato alle sole insufficienze manifeste: il divieto dell'articolo 4 della Carta è assoluto e richiede una verifica sostanziale delle condizioni materiali di detenzione pertinenti. Al tempo stesso, il controllo non deve estendersi, in modo generale, a tutti gli istituti penitenziari dello Stato membro emittente, ma solo a quelli in cui la persona è concretamente prevista come detenuta, anche temporaneamente o in via transitoria.
Ragionamento della Corte: spazio personale in cella e criteri di valutazione
Poiché nel caso concreto la persona sarebbe stata detenuta in cella collettiva, la Corte si concentra sui requisiti relativi allo spazio personale in tali celle. In assenza di regole minime del diritto dell'Unione, la Corte assume come parametro i criteri elaborati dalla Corte EDU sull'articolo 3 CEDU, in particolare nella sentenza Muršić c. Croazia.
La Corte afferma che:
- uno spazio personale inferiore a 3 m2 in cella collettiva fa sorgere una forte presunzione di violazione dell'articolo 3 CEDU;
- tale presunzione può essere superata solo in presenza di riduzioni brevi, occasionali e minori, di sufficiente libertà di movimento fuori dalla cella, di attività adeguate all'esterno della cella, di condizioni generali dignitose e in assenza di ulteriori circostanze aggravanti;
- tra 3 e 4 m2 lo spazio resta un fattore rilevante e può contribuire a una violazione se accompagnato da altre condizioni detentive sfavorevoli;
- oltre i 4 m2, gli altri aspetti materiali della detenzione rimangono comunque pertinenti.
Quanto al calcolo della superficie, la Corte precisa che non si deve conteggiare lo spazio occupato dalle infrastrutture sanitarie, mentre va incluso quello occupato dal mobilio, purché il detenuto conservi la possibilità di muoversi normalmente nella cella.
Ragionamento della Corte: regimi di esecuzione e misure di miglioramento
La Corte ammette che il regime penitenziario concreto possa incidere sulla valutazione, ad esempio se il detenuto beneficia di una notevole libertà di movimento e di attività lavorative che riducano il tempo trascorso in cella. Tali elementi devono però essere verificati dal giudice nazionale.
Parimenti, eventuali misure legislative o strutturali adottate nello Stato emittente per rafforzare il controllo delle condizioni di detenzione, come sistemi di mediazione o giudici dell'esecuzione delle pene, possono essere considerate come dati positivi del contesto, ma non bastano da sole a escludere il rischio di trattamento vietato dall'articolo 4 della Carta. Rimane necessario un esame individuale della situazione della persona da consegnare.
Ragionamento della Corte: impossibilità di bilanciamento con l'efficacia della cooperazione penale
La Corte esclude espressamente che il rischio reale di trattamento inumano o degradante possa essere bilanciato con considerazioni relative all'efficacia della cooperazione giudiziaria, alla funzionalità del sistema penale europeo o ai principi di fiducia e riconoscimento reciproci. Il carattere assoluto del divieto dell'articolo 4 della Carta impedisce qualunque compensazione di questo tipo.
Decisione e principio affermato
La Corte conclude che, quando l'autorità giudiziaria dell'esecuzione dispone di elementi aggiornati e affidabili su carenze sistemiche o generalizzate, essa deve valutare tutti gli aspetti materiali pertinenti delle condizioni di detenzione nell'istituto concretamente individuato, senza limitarsi alle insufficienze manifeste. Deve inoltre, in mancanza di elementi precisi contrari, fidarsi delle assicurazioni dell'autorità giudiziaria emittente, dopo aver eventualmente chiesto chiarimenti supplementari.
Il mancato rispetto delle condizioni minime di spazio personale, alla luce dei criteri dell'articolo 3 CEDU, può quindi ostare alla consegna se integra un rischio reale di trattamento inumano o degradante. Tale rischio non può essere neutralizzato né da rimedi interni né da misure strutturali né da esigenze di efficienza della cooperazione penale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 15 ott 2019Corte di giustizia, Ordinanza C-447/17
- Sentenza · 16 ott 2019Tribunale, Sentenza T-432/18
- Sentenza · 16 ott 2019Corte di giustizia, Sentenza C-490/18
- Sentenza · 16 ott 2019Corte di giustizia, Sentenza C-270/18
- Sentenza · 16 ott 2019Corte di giustizia, Sentenza C-189/18
- Sentenza · 16 ott 2019Corte di giustizia, Sentenza C-4/18
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →