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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-4/18

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 ottobre 2019. — Michael Winterhoff contro Finanzamt Ulm e Jochen Eisenbeis contro Bundeszentralamt für Steuern. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesfinanzhof. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 132, paragrafo 1, lettera a) – Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico – Servizi pubblici postali – Direttiva 97/67/CE – Fornitore del servizio postale universale – Operatore privato che fornisce un servizio di notifica formale di atti promananti da organi giurisdizionali o da autorità amministrative. — Cause riunite C-4/18 e C-5/18

Giurisprudenza europea62018CJ0004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, riunite due cause tedesche, ha stabilito che le notifiche formali di atti eseguite da operatori postali privati, quando imposte dalla legge nazionale nell’ambito di una licenza di distribuzione di corrispondenza, rientrano nel servizio postale universale ai sensi della direttiva 97/67. Di conseguenza, tali operatori devono essere considerati "servizi pubblici postali" e le prestazioni sono esenti da IVA ai sensi della direttiva 2006/112. La Corte ha inoltre escluso che la diversa qualificazione nel diritto interno o l’eventuale omissione di notifica alla Commissione possano impedire l’esenzione.

Esenzione IVA per le notifiche formali di atti svolte da operatori postali privati obbligati dalla legge nazionale: qualificazione come fornitori del servizio universale e come servizi pubblici postali.

La questione giuridica

Se un operatore privato titolare di licenza nazionale, che esegue notifiche formali di atti per organi giurisdizionali o autorità amministrative in base a norme di diritto pubblico, debba essere considerato fornitore del servizio universale ai sensi della direttiva 97/67 e, conseguentemente, se tali prestazioni siano esenti da IVA ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112.

Principio di diritto

Gli operatori privati titolari di una licenza nazionale che, in forza della normativa interna, sono tenuti a effettuare notifiche formali di atti per organi giurisdizionali o autorità amministrative e che svolgono tali attività nell’ambito di obblighi specifici non negoziati individualmente, devono essere considerati fornitori, almeno parziali, del servizio postale universale ai sensi della direttiva 97/67; di conseguenza, quando rendono tali prestazioni, sono "servizi pubblici postali" ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112 e le prestazioni devono essere esentate dall’IVA. La qualificazione del diritto nazionale, l’eventuale mancata notifica alla Commissione e il fatto che il servizio sia limitato al territorio nazionale non impediscono tale esenzione se la prestazione rientra sostanzialmente nel servizio universale.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 97/67/CE
  • Articolo 2, punto 13, direttiva 97/67/CE
  • Articolo 3, paragrafi 1, 4 e 7, direttiva 97/67/CE
  • Articolo 4, paragrafo 2, direttiva 97/67/CE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 131, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 132, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2006/112/CE
  • Umsatzsteuergesetz (UStG) tedesco
  • Postgesetz tedesco
  • Post-Universaldienstleistungsverordnung tedesca
  • Zivilprozessordnung tedesca

Esenzione IVA per le notifiche formali di atti svolte da operatori postali privati

La pronuncia riguarda due rinvii pregiudiziali del Bundesfinanzhof in materia di IVA e servizi postali. La questione centrale è se le notifiche formali di atti, effettuate da operatori privati incaricati per legge, rientrino nel servizio postale universale e beneficino quindi dell’esenzione IVA prevista per i servizi pubblici postali.

Fatti e procedimento principale

Nella causa C‑4/18, la DIREKTexpress Holding AG, poi fallita, svolgeva prestazioni di notificazione formale di atti per organi giurisdizionali e amministrativi; l’amministrazione fiscale tedesca riteneva che tali operazioni fossero imponibili. Nella causa C‑5/18, la JUREX GmbH aveva chiesto un certificato di esenzione IVA per il medesimo tipo di servizio, ma l’autorità fiscale aveva negato l’esenzione perché la prestazione non sarebbe rientrata nel servizio postale universale.

Normativa rilevante

La Corte interpreta principalmente:

  • la direttiva 97/67/CE, in particolare l’articolo 2, punto 13, e l’articolo 3, paragrafi 1, 4 e 7;
  • la direttiva 2006/112/CE, in particolare l’articolo 131 e l’articolo 132, paragrafo 1, lettera a). Sono richiamate anche norme tedesche in materia di IVA, servizi postali e notifiche civili/amministrative.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se:

  • la notificazione formale di atti imposta dal diritto pubblico costituisca una prestazione del servizio postale universale;
  • un operatore privato che la effettua debba essere qualificato come fornitore del servizio universale;
  • conseguentemente, tali prestazioni siano esenti da IVA come servizi resi dai "servizi pubblici postali".

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che le esenzioni dell’articolo 132 della direttiva IVA sono nozioni autonome del diritto dell’Unione e non dipendono dalla qualificazione nazionale dell’operazione. Le condizioni fissate dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 131 non possono alterare il contenuto dell’esenzione.

La Corte ribadisce inoltre che l’esenzione per i servizi pubblici postali mira a favorire attività di interesse pubblico e, nel settore postale, coincide sostanzialmente con l’obiettivo di garantire il servizio postale universale a prezzi accessibili e in tutto il territorio. Sono dunque rilevanti gli operatori che si impegnano a offrire servizi postali rispondenti alle esigenze essenziali della popolazione, ossia a fornire la totalità o una parte del servizio universale.

Nel caso di specie, le notifiche formali di atti:

  • sono imposte dalla normativa tedesca ai titolari di licenza per la distribuzione di corrispondenza;
  • sono disciplinate da obblighi specifici non frutto di negoziazione individuale;
  • servono alla buona amministrazione della giustizia, non a soddisfare esigenze particolari di singoli operatori economici;
  • sono accessibili, nella sostanza, in tutti i punti del territorio nazionale nell’ambito del servizio affidato.

La Corte osserva anche che il fatto che gli incarichi provengano soprattutto da organi pubblici non esclude il soddisfacimento del requisito dell’offerta a "tutti gli utenti", poiché gli utenti postali comprendono anche i destinatari e, più in generale, gli interessati al corretto funzionamento del sistema giudiziario e amministrativo.

Infine, non ostano all’esenzione né:

  • la circostanza che il diritto nazionale non qualifichi tali prestazioni come servizio universale;
  • la mancata comunicazione alla Commissione dell’identità degli operatori, poiché un simile difetto formale non può consentire agli Stati membri di vanificare l’esenzione armonizzata;
  • il fatto che il servizio sia limitato al territorio nazionale, poiché la direttiva consente agli Stati membri di designare diversi operatori per parti diverse del servizio universale.

Decisione

La Corte dichiara che l’articolo 2, punto 13, e l’articolo 3 della direttiva 97/67 devono essere interpretati nel senso che operatori come quelli delle cause principali sono fornitori del servizio universale e, quando eseguono notifiche formali di atti in base alla normativa nazionale, le relative prestazioni sono esenti da IVA ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112.

Principi affermati

  • La nozione di "servizi pubblici postali" è autonoma e coincide, in sostanza, con gli operatori che forniscono tutto o parte del servizio postale universale.
  • Un servizio postale può rientrare nel servizio universale anche se è imposto dalla legge e rivolto prevalentemente a organi pubblici, quando risponde a esigenze essenziali della collettività.
  • La disciplina nazionale o omissioni formali di notifica alla Commissione non possono limitare l’esenzione IVA prevista dal diritto dell’Unione quando la prestazione rientra sostanzialmente nel servizio universale.

Come è indicizzato

Materieivaservizi postaliesenzioni fiscaliservizio universale postalenotifiche formali di atti

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