Corte di giustizia, Sentenza C-490/18
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 16 ottobre 2019. — SD contro Agrárminiszter. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság. — Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Settore dell’apicoltura – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Regolamento delegato (UE) 2015/1366 – Domanda di aiuto – Presupposti – Numero minimo di colonie di api – Determinazione con effetto retroattivo – Principio della certezza del diritto – Principio della tutela del legittimo affidamento. — Causa C-490/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che il regolamento delegato 2015/1366 serve a ripartire i fondi UE tra gli Stati membri in base a un metodo affidabile di conteggio degli alveari, ma non regola i requisiti soggettivi per ottenere gli aiuti nazionali dagli apicoltori. Ha quindi ritenuto irrilevanti, ai fini della controversia principale, le questioni volte a contestare il nuovo requisito ungherese sul numero minimo di colonie. Quanto ai principi di certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento, la Corte ha escluso che ostino a un nuovo programma triennale che aumenti il requisito minimo e lo applichi anche in relazione a una data anteriore, se gli apicoltori soddisfano le nuove condizioni.
Aiuti nazionali nel settore dell’apicoltura: compatibilità con i principi di certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento di un aumento retroattivo del numero minimo di colonie richiesto dal nuovo programma triennale
La questione giuridica
Se l’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2015/1366 disciplini anche le condizioni individuali di accesso agli aiuti per gli apicoltori e consenta agli Stati membri di derogare al metodo annuale di determinazione degli alveari; in particolare, se sia compatibile con il diritto dell’Unione una normativa nazionale che, per il nuovo periodo di programmazione, aumenti il numero minimo di colonie di api richiesto per ottenere l’aiuto e lo applichi con effetto retroattivo; inoltre, se gli aiuti UE nel settore apicolo debbano essere impostati in modo pratico da incentivare effettivamente l’attività apicola.
Principio di diritto
L’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2015/1366 riguarda soltanto il metodo affidabile per determinare il numero di alveari ai fini della ripartizione del contributo finanziario dell’Unione tra gli Stati membri e non disciplina le condizioni individuali di accesso agli aiuti per gli apicoltori; pertanto non osta a una normativa nazionale che, nell’ambito dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, fissi per un nuovo programma apicolo triennale condizioni diverse dai programmi precedenti, anche più rigorose, e le applichi a partire da una data anteriore all’entrata in vigore, purché gli interessati soddisfino le nuove condizioni. In tale contesto, i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento non impediscono l’introduzione di tali nuove condizioni, poiché gli operatori non possono pretendere il mantenimento delle condizioni del programma scaduto e la modifica era prevedibile nel quadro del potere discrezionale degli Stati membri.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 1308/2013, articoli 55, 56 e 57
- Regolamento delegato (UE) 2015/1366, articoli 1, 2 e 4
Aiuti nazionali nel settore dell’apicoltura: nuovo requisito minimo di colonie e principi di certezza del diritto
La pronuncia è resa in sede di rinvio pregiudiziale ex articolo 267 TFUE dal Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság e riguarda un diniego di aiuto all’acquisto di attrezzature per la transumanza apicola. La Corte esamina il rapporto tra il regolamento (UE) n. 1308/2013, il regolamento delegato (UE) 2015/1366 e una normativa ungherese che ha elevato il numero minimo di colonie richiesto per accedere all’aiuto.
Fatti e procedimento principale
SD aveva presentato domanda di aiuto il 13 marzo 2017 dichiarando di possedere 62 colonie di api. La Tesoreria dello Stato ungherese ha respinto la domanda perché nel TIR risultavano solo 36 colonie, mentre il decreto n. 4/2017 richiedeva, per il nuovo periodo 2017-2019, almeno 60 colonie registrate. Il Ministro dell’Agricoltura ha confermato il rigetto, e SD ha impugnato la decisione dinanzi al giudice del rinvio.
Normativa UE rilevante
La Corte richiama l’articolo 55 del regolamento (UE) n. 1308/2013, che consente agli Stati membri di elaborare programmi nazionali triennali a favore del settore dell’apicoltura. L’articolo 56, paragrafo 1, lettera b), attribuisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati sulla base di ripartizione del contributo finanziario dell’Unione tra gli Stati membri; l’articolo 57 riguarda gli atti di esecuzione per l’approvazione dei programmi. Il regolamento delegato (UE) 2015/1366, in particolare gli articoli 1, 2 e 4, definisce il metodo di determinazione degli alveari e la base di assegnazione del contributo UE.
Questioni pregiudiziali
Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza:
- se l’articolo 2 del regolamento 2015/1366 consentisse di far gravare sul richiedente la comunicazione del numero di colonie e se ciò integrasse un metodo affidabile;
- se gli Stati membri potessero derogare al criterio annuale tra il 1° settembre e il 31 dicembre;
- se il numero richiesto potesse essere determinato a gennaio con effetto retroattivo;
- se fosse consentito fissare diversamente il numero di alveari richiesto per il 2017 dopo la conclusione del precedente periodo;
- se il regolamento 2015/1366 consentisse una norma nazionale non conforme e se gli aiuti UE dovessero essere concretamente idonei a incentivare l’attività apicola.
Ragionamento della Corte sulla rilevanza delle questioni
La Corte osserva che l’articolo 2 del regolamento 2015/1366 disciplina il metodo di determinazione del numero di alveari per la ripartizione del contributo finanziario dell’Unione tra gli Stati membri, non le condizioni individuali di concessione degli aiuti agli apicoltori. Poiché la controversia principale riguarda proprio una condizione fissata dal decreto nazionale per l’accesso all’aiuto, l’interpretazione dell’articolo 2 non era pertinente per risolvere la lite. Di conseguenza, le prime, seconde, quarte e quinte questioni sono dichiarate non rilevanti ai fini del giudizio principale.
Principi di certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento
La terza questione viene ricondotta ai principi generali della certezza del diritto e del legittimo affidamento. La Corte ricorda che gli Stati membri dispongono, ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento n. 1308/2013, di un ampio margine discrezionale nel predisporre programmi apicoli triennali e nel determinare o modificare le condizioni per la concessione degli aiuti, purché rispettino i principi generali del diritto dell’Unione.
Sul piano della certezza del diritto, la Corte evidenzia che la modifica delle condizioni per un nuovo periodo di programmazione può essere prevedibile, poiché il nuovo programma può perseguire l’obiettivo di migliorare le condizioni di produzione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura. Quanto al legittimo affidamento, gli operatori non possono pretendere il mantenimento delle condizioni del programma scaduto, né possono contare sulla conservazione di una situazione suscettibile di essere modificata nel quadro del potere discrezionale nazionale.
Decisione
La Corte conclude che, fatte salve le verifiche del giudice del rinvio, i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento non ostano a una normativa nazionale che, per un nuovo periodo triennale, preveda condizioni diverse e più severe rispetto ai programmi precedenti e consenta di beneficiare dell’aiuto a partire da una data anteriore all’entrata in vigore della normativa, purché gli apicoltori soddisfino le nuove condizioni.
Portata pratica per gli operatori
La sentenza distingue nettamente tra:
- il livello UE, in cui si stabilisce il criterio di ripartizione dei fondi tra Stati membri;
- il livello nazionale, in cui lo Stato può fissare i requisiti di accesso all’aiuto per gli apicoltori. Per gli operatori del settore apistico, ciò significa che il mutamento dei requisiti nazionali di accesso agli aiuti, anche in senso restrittivo, non è di per sé contrario al diritto UE se inserito in un nuovo programma triennale e coerente con la finalità della misura.
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