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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-432/18

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 16 ottobre 2019. — Peeter Palo contro Commissione europea. — Funzione pubblica – Agenti temporanei – Pensioni – Modalità del regime pensionistico – Indennità una tantum – Articolo 12, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto – Principi di parità di trattamento e non discriminazione – Legittimo affidamento – Principio di buona amministrazione – Dovere di sollecitudine. — Causa T-432/18

Giurisprudenza europea62018TJ0432

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso di un ex agente temporaneo di Europol che contestava il diniego dell’indennità una tantum prevista dallo Statuto. Ha ritenuto che i versamenti effettuati al regime assicurativo privato non fossero manifestamente idonei a garantire una pensione di vecchiaia sufficiente e che il secondo contratto non potesse essere preso in considerazione perché non concluso a partire dall’entrata in servizio. Sono stati respinti anche i motivi fondati su parità di trattamento, legittimo affidamento, buona amministrazione e dovere di sollecitudine, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria.

Agente temporaneo ex Europol: condizioni per ottenere l’indennità una tantum ex articolo 12, paragrafo 2, allegato VIII dello Statuto e legittimità del diniego della Commissione

La questione giuridica

Nel ricorso ex articolo 270 TFUE, il Tribunale è stato chiamato a stabilire se la Commissione avesse violato l’articolo 12, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto negando al ricorrente l’indennità una tantum, nonché se il diniego fosse viziato da violazione dei principi di parità di trattamento e non discriminazione, legittimo affidamento, buona amministrazione e dovere di sollecitudine; in subordine, se spettasse il risarcimento del danno materiale e morale.

Principio di diritto

L’indennità una tantum prevista dall’articolo 12, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto ha natura derogatoria ed è interpretata restrittivamente: spetta solo se i versamenti effettuati dall’agente, a partire dall’entrata in servizio, a un regime pensionistico nazionale o privato siano idonei, in concreto e caso per caso, a costituire o mantenere diritti pensionistici tali da garantire all’interessato una pensione di vecchiaia sufficiente ed evitare il ricorso all’assistenza sociale; se tali condizioni non sono soddisfatte, il diniego è legittimo. Il principio di parità di trattamento non consente di ottenere un vantaggio fondato su eventuali prassi illegittime verso altri agenti, il legittimo affidamento richiede assicurazioni precise, incondizionate, coerenti, provenienti da fonte autorizzata e conformi al diritto applicabile, e buona amministrazione/dovere di sollecitudine non possono prevalere sulle norme statutarie.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 90 Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 1 quinquies Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 11, paragrafo 1, allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 12, paragrafo 1, lettera b), allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 12, paragrafo 2, allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013
  • Regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004
  • Articolo 134, paragrafo 1, regolamento di procedura del Tribunale

Agente temporaneo ex Europol: diniego dell’indennità una tantum ex articolo 12, paragrafo 2, allegato VIII dello Statuto

La pronuncia riguarda un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE da un ex agente temporaneo di Europol contro la Commissione europea. Il contenzioso verte sul rifiuto di concedere l’indennità una tantum prevista dallo Statuto dei funzionari dell’Unione europea, nella versione modificata dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013.

Fatti e procedimento amministrativo

Il ricorrente aveva prestato servizio presso Europol dal 1° dicembre 2010 al 31 agosto 2017. Il 19 giugno 2017 aveva chiesto l’indennità una tantum di cui all’articolo 12, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, dichiarando di aver versato contributi a un’assicurazione privata pensionistica a partire dall’entrata in servizio e chiedendo il versamento diretto dell’equivalente attuariale dei diritti maturati nell’RPIUE. La Commissione, tramite il PMO, ha respinto la domanda con decisione del 5 ottobre 2017, rilevando che i contributi versati al regime privato non erano comparabili con quelli versati all’RPIUE e che, quindi, non potevano garantire un reddito futuro equivalente. Il reclamo amministrativo è stato respinto dall’AACC con decisione del 10 aprile 2018.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 11, paragrafo 1, dell’allegato VIII dello Statuto, relativo al trasferimento dell’equivalente attuariale dei diritti pensionistici;
  • l’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), dello stesso allegato, che disciplina il trasferimento verso un altro regime pensionistico;
  • l’articolo 12, paragrafo 2, che prevede in deroga alla lettera b) la possibilità dell’indennità una tantum per chi, a partire dall’entrata in servizio, abbia continuato a versare a un regime nazionale, privato o a un fondo pensione conforme ai requisiti dello Statuto;
  • l’articolo 1 quinquies dello Statuto;
  • l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
  • l’articolo 90 dello Statuto, sulle fasi di domanda e reclamo amministrativo.

Primo motivo: interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 2, allegato VIII

Il ricorrente sosteneva che la disposizione fosse stata applicata in modo illegittimo dalla Commissione, perché il testo non richiederebbe un criterio di equivalenza tra contributi versati al regime privato e contributi versati all’RPIUE. A suo avviso, era sufficiente che i versamenti privati fossero "in linea" con la finalità della norma e che fossero stati effettuati "a partire dall’entrata in servizio". Il Tribunale ha invece affermato che la disposizione, essendo derogatoria e relativa a prestazioni finanziarie, deve essere interpretata restrittivamente. Essa mira a evitare che l’ex agente, al momento della pensione, resti privo di un reddito sufficiente e debba ricorrere all’assistenza sociale degli Stati membri. Ne consegue che i versamenti al regime scelto devono essere idonei, da soli, a costituire o mantenere diritti pensionistici capaci di garantire una pensione di vecchiaia effettiva. Applicando tale criterio al caso concreto, il Tribunale ha rilevato che i versamenti effettuati dal ricorrente, pari complessivamente a EUR 14 200 al momento della cessazione dal servizio, non erano manifestamente idonei a garantire una pensione di vecchiaia sufficiente. Inoltre, il secondo contratto del 2014 non poteva essere considerato, poiché l’articolo 12, paragrafo 2, richiede che i versamenti siano effettuati "a partire dall’entrata in servizio", mentre in questo caso essi erano iniziati solo nel dicembre 2014, quasi quattro anni dopo l’assunzione.

Secondo motivo: parità di trattamento e non discriminazione

Il ricorrente invocava casi di altri ex agenti di Europol che avrebbero ottenuto l’indennità una tantum pur in situazioni analoghe. Il Tribunale ha ricordato che il principio di parità di trattamento non può essere invocato per ottenere il beneficio di un trattamento eventualmente illegittimo accordato ad altri soggetti: non esiste una "parità di trattamento nell’illegalità". Poiché il diniego nel caso del ricorrente era conforme all’articolo 12, paragrafo 2, dell’allegato VIII, non poteva configurarsi alcuna discriminazione rispetto a eventuali decisioni erronee favorevoli ad altri agenti. L’articolo 1 quinquies dello Statuto è stato ritenuto non pertinente, perché il ricorrente non allegava una discriminazione fondata su uno dei criteri protetti da tale disposizione.

Terzo motivo: legittimo affidamento

Il ricorrente sosteneva di aver ricevuto assicurazioni, da comunicazioni interne di Europol, da una presentazione di una compagnia privata e da scambi tra Europol e tale compagnia, secondo cui un contributo mensile di EUR 50 sarebbe bastato per ottenere l’indennità una tantum. Il Tribunale ha applicato i criteri consolidati del legittimo affidamento: occorrono assicurazioni precise, incondizionate e coerenti, provenienti da fonti autorizzate e affidabili, idonee a generare aspettative fondate e conformi al diritto. Tali condizioni sono state escluse nel caso di specie. La comunicazione del 16 luglio 2014 non proveniva da una fonte pienamente affidabile, appariva peraltro basata su informazioni della compagnia di assicurazione e non poteva essere letta come promessa certa. La presentazione PowerPoint della compagnia non proveniva da un’autorità dell’Unione, mentre i successivi scambi interni non erano rivolti al ricorrente e non risultava che egli ne fosse a conoscenza. La lettera del 26 febbraio 2018 del direttore esecutivo di Europol era posteriore alla decisione impugnata e non poteva fondare alcun affidamento legittimo. In ogni caso, eventuali assicurazioni non erano conformi alla disciplina statutaria.

Quarto motivo: buona amministrazione e dovere di sollecitudine

Il ricorrente lamentava di non essere stato adeguatamente sentito, di non aver ricevuto la comunicazione interna del novembre 2017 sull’articolo 12, paragrafo 2, e di non aver visto accertati i suoi diritti pensionistici effettivi. Il Tribunale ha osservato che il procedimento amministrativo era stato regolare: il ricorrente aveva potuto presentare la domanda, fornire informazioni, proporre reclamo e sviluppare le proprie osservazioni. Ha inoltre rilevato che la Commissione non era tenuta a trasmettere agli ex agenti una comunicazione destinata al personale in servizio, perché ciò non avrebbe cambiato la loro situazione. Quanto all’asserita omissione di un esame più approfondito dei diritti pensionistici, il Tribunale ha precisato che il principio di buona amministrazione e il dovere di sollecitudine non possono essere invocati per derogare al rispetto dell’articolo 12, paragrafo 2, e che, in ogni caso, la Commissione aveva considerato tutti gli elementi rilevanti.

Domanda risarcitoria e dispositivo

Poiché tutte le censure di annullamento sono state respinte, è stata respinta anche la domanda risarcitoria, strettamente connessa al ricorso principale. Il Tribunale ha quindi rigettato integralmente il ricorso e condannato il ricorrente alle spese.

Principi affermati

La sentenza conferma che l’indennità una tantum ex articolo 12, paragrafo 2, allegato VIII dello Statuto è una deroga eccezionale, applicabile solo quando i versamenti al regime privato o nazionale, effettuati a partire dall’entrata in servizio, siano concretamente idonei a garantire una pensione di vecchiaia sufficiente. La pronuncia ribadisce inoltre che:

  • la parità di trattamento non legittima il mantenimento di trattamenti illegittimi concessi ad altri;
  • il legittimo affidamento richiede assicurazioni ufficiali, precise e conformi al diritto;
  • buona amministrazione e dovere di sollecitudine non possono prevalere sulla disciplina statutaria applicabile.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica dell’unione europeaprevidenza e pensioni degli agenti dell’unioneparità di trattamento e non discriminazionelegittimo affidamentobuona amministrazione

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