Corte di giustizia, Sentenza C-270/18
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 ottobre 2019. — UPM France contro Premier ministre e Ministre de l'Action et des Comptes publics. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Conseil d'État (Francia). — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/96/CE – Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Articolo 21, paragrafo 5, terzo comma – Esenzione dei piccoli produttori di elettricità, subordinata alla tassazione dell’elettricità prodotta – Assenza, durante un periodo transitorio autorizzato, di un’imposta interna sul consumo finale di elettricità – Articolo 14, paragrafo 1, lettera a) – Obbligo di esenzione dei prodotti energetici e dell’elettricità utilizzati per produrre elettricità. — Causa C-270/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha escluso che la Francia potesse giustificare la tassazione del gas naturale impiegato da UPM per produrre elettricità richiamando la deroga per i piccoli produttori di cui all’articolo 21 della direttiva 2003/96. Durante il periodo transitorio di cui all’articolo 18, paragrafo 10, secondo comma, la Francia non aveva ancora introdotto la tassazione dell’elettricità prevista dalla direttiva, sicché la deroga non era operativa. La Corte ha quindi ribadito il carattere obbligatorio dell’esenzione dei prodotti energetici usati per produrre elettricità, salvo le eccezioni espressamente previste dalla direttiva.
Tassazione dei prodotti energetici: inapplicabilità, durante il periodo transitorio francese, dell’esenzione per i piccoli produttori di elettricità prevista dall’articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2003/96 in assenza di una vera tassazione dell’elettricità prodotta.
La questione giuridica
Se, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, seconda frase, della direttiva 2003/96, la Francia potesse esentare i piccoli produttori di elettricità, tassando però i prodotti energetici usati per produrla, anche nel periodo in cui non aveva ancora istituito l’imposta interna sul consumo finale di elettricità; e, in caso affermativo, come coordinare tale disposizione con l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della stessa direttiva per i casi di autoconsumo dell’elettricità prodotta.
Principio di diritto
L’articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, seconda frase, della direttiva 2003/96 non consente a uno Stato membro di applicare l’esenzione per i piccoli produttori di elettricità se, nel periodo considerato, non ha ancora istituito il regime armonizzato di tassazione dell’elettricità cui tale deroga si riferisce; il periodo transitorio concesso alla Francia riguardava solo l’adeguamento della tassazione dell’elettricità e non autorizzava a discostarsi dall’esenzione obbligatoria dei prodotti energetici utilizzati per produrla prevista dall’articolo 14, paragrafo 1, lettera a).
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2003/96/CE
- Articolo 14, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2003/96/CE
- Articolo 15, paragrafo 1, lettera c), direttiva 2003/96/CE
- Articolo 18, paragrafo 10, direttiva 2003/96/CE
- Articolo 21, paragrafo 5, direttiva 2003/96/CE
- Articolo 28, direttiva 2003/96/CE
- Direttiva 92/12/CEE
Tassazione dei prodotti energetici impiegati per la produzione di elettricità
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Conseil d’État (Francia) in materia di direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità. La controversia oppone UPM France SAS alle autorità francesi e concerne il rimborso della tassa interna sul consumo di gas naturale (TICGN) versata sul combustibile utilizzato in un impianto di cogenerazione per produrre elettricità e calore.
Fatti e procedimento principale
UPM gestisce un impianto di cogenerazione nell’ambito della propria attività industriale e utilizza gas naturale come combustibile. Tra il 1o gennaio 2004 e il 1o aprile 2008 tale gas è stato assoggettato alla TICGN. La società ha chiesto il rimborso dell’imposta nella parte riferibile al gas consumato per produrre elettricità, sostenendo che detta quota avrebbe dovuto essere esente ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96.
I giudici amministrativi francesi di merito hanno respinto la domanda. Il Conseil d’État ha allora interrogato la Corte, alla luce anche della sentenza Cristal Union, sulla portata dell’articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva e sul coordinamento tra tale disposizione e l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a).
Normativa dell’Unione rilevante
La Corte richiama anzitutto gli obiettivi della direttiva 2003/96, volti a istituire un regime armonizzato di tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità per garantire il buon funzionamento del mercato interno ed evitare distorsioni della concorrenza.
Le disposizioni centrali sono:
- articolo 14, paragrafo 1, lettera a): esenzione obbligatoria dei prodotti energetici e dell’elettricità utilizzati per produrre elettricità;
- articolo 15, paragrafo 1, lettera c): facoltà degli Stati membri di introdurre esenzioni o riduzioni per la cogenerazione;
- articolo 18, paragrafo 10, secondo comma: periodo transitorio riconosciuto alla Francia per adeguare il proprio sistema di tassazione dell’elettricità;
- articolo 21, paragrafo 5, terzo comma: per i piccoli produttori, possibilità di esentare l’elettricità prodotta per uso proprio a condizione di tassare i prodotti energetici utilizzati per produrla.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:
- se la deroga per i piccoli produttori di elettricità potesse operare in Francia anche prima dell’introduzione di una vera imposta interna sul consumo finale di elettricità;
- in caso affermativo, come coordinare la deroga dell’articolo 21 con l’esenzione obbligatoria dell’articolo 14, per stabilire se la tassazione dovesse gravare sull’elettricità prodotta oppure sul gas naturale usato per produrla.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che la direttiva 2003/96 istituisce un sistema armonizzato in cui, per la produzione di elettricità, la regola è la tassazione dell’elettricità distribuita e, corrispondentemente, l’esenzione dei prodotti energetici impiegati per produrla, al fine di evitare doppie imposizioni.
L’articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, seconda frase, è qualificato come una deroga specifica: consente agli Stati membri di esentare l’elettricità prodotta dai piccoli produttori e consumata per uso proprio solo a condizione che tassino i prodotti energetici utilizzati per produrla. Tuttavia, secondo la Corte, tale deroga presuppone che esista già il regime di tassazione dell’elettricità cui essa si riferisce; non può quindi essere invocata per giustificare la tassazione del combustibile in un sistema nel quale la Francia non aveva ancora istituito l’imposta sull’elettricità armonizzata.
La Corte sottolinea che il periodo transitorio dell’articolo 18, paragrafo 10, secondo comma, era limitato all’adeguamento del regime di tassazione dell’elettricità e non autorizzava a modificare il regime dei prodotti energetici impiegati per produrla. Poiché le deroghe all’esenzione obbligatoria devono essere interpretate restrittivamente, e poiché il legislatore dell’Unione le ha previste in modo espresso solo nei casi contemplati dagli articoli 14 e 21, non era possibile estendere la deroga invocata dal governo francese.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde negativamente alla prima questione e dichiara che l’articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, seconda frase, della direttiva 2003/96 non poteva essere applicato dalla Francia nel periodo transitorio anteriore al 1o gennaio 2009, in assenza dell’istituzione del sistema di tassazione dell’elettricità previsto dalla direttiva.
Alla luce di tale risposta, la seconda questione non viene esaminata.
Principi affermati
La sentenza conferma che:
- l’esenzione dei prodotti energetici usati per produrre elettricità prevista dall’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), ha carattere obbligatorio e generale;
- la deroga per i piccoli produttori di cui all’articolo 21 opera solo nell’ambito di un sistema di tassazione dell’elettricità già istituito;
- un periodo transitorio concesso a uno Stato membro per adeguare la tassazione dell’elettricità non consente di anticipare o introdurre surrettiziamente la tassazione dei combustibili per la produzione di elettricità in assenza del regime armonizzato di base.
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