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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44194/2022 del 21/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso il rigetto dell'istanza di rescissione del giudicato relativa alla condanna emessa dal Tribunale di Velletri. Il motivo principale è che il decreto di citazione a giudizio non era mai stato effettivamente notificato al difensore di fiducia: la PEC inviata al difensore attestava erroneamente l'allegazione del decreto, ma conteneva invece un elenco testi riferito ad altro procedimento. La Corte di appello aveva ritenuto incolpevole l'assenza poiché l'imputato, essendo avvocato, avrebbe dovuto informarsi presso il Tribunale; il ricorrente contestava che la mera elezione di domicilio o la notifica di avviso di conclusione indagini non bastano a provare la conoscenza effettiva della citazione in giudizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha richiamato il principio secondo cui l'onere probatorio di dimostrare l'incolpevole ignoranza grava sul ricorrente e ha valutato che, nel caso concreto, non sussisteva la conoscenza effettiva della data dell'udienza dato l'errore nella PEC. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e revocato la sentenza di condanna n. 373/2020 del Tribunale di Velletri, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale per gli ulteriori adempimenti (nuovo esame/nuovo giudizio).

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen. (precedentemente art. 625-ter)

    Regola la chiusura del sistema del giudizio in assenza: esclude l'accesso a un nuovo giudizio per chi si sia volontariamente posto nelle condizioni di non avere adeguata notizia del processo; grava sull'imputato l'onere di provare l'incolpevole ignoranza dell'esistenza del procedimento.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    "Salvo quanto previsto dall'articolo 420-ter, il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ... nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo"

    Stabilisce le condizioni in cui si può celebrare il processo in assenza dell'imputato; richiede la certezza della conoscenza effettiva del procedimento da parte dell'imputato perché l'assenza sia considerata volontaria o consapevole.

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel ragionamento: la notificazione dell'avviso di conclusione indagini (o altre comunicazioni preliminari) non equivale automaticamente alla "vocatio in iudicium" o alla conoscenza certa della citazione a giudizio; la notifica deve essere valutata nel suo concreto effetto conoscitivo.

  • Cass. Sez. VI, sentenza n. 43140 del 19/09/2019 (Shimi)

    Giurisprudenza richiamata che conferma il principio secondo cui l'incolpevole mancata conoscenza del processo non è esclusa dalla notifica di atti preliminari o da notifiche a terzi conviventi; occorre accertare la conoscenza effettiva dell'imputato.

Massime di principio

  • La rescissione del giudicato per "incolpevole ignoranza" richiede che il ricorrente provi di non avere avuto effettiva conoscenza del processo a suo carico; l'onere probatorio grava sul ricorrente.
  • La mera elezione di domicilio o la qualifica professionale dell'imputato (es. essere avvocato) non sostituiscono la prova della conoscenza effettiva della citazione o dell'udienza.
  • La notifica tramite PEC è efficace solo se il contenuto/integrità dell'allegato corrisponde a quanto attestato: un errore nell'allegato che impedisca la conoscenza della citazione può giustificare la rescissione del giudicato.
  • La notifica dell'avviso di conclusione indagini (art. 415-bis) non costituisce di per sé prova della "vocatio in iudicium"; occorre la notifica formale del decreto di citazione o altra prova della conoscenza dell'imputato.
  • In presenza di concreta prova che l'imputato non era a conoscenza della citazione, la Cassazione può annullare senza rinvio e revocare la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti per il nuovo corso del processo.

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