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Sentenza

Sentenza n. 25/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento del direttore del -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- di data 8 aprile 2022, con il quale è stata respinta la domanda di accertamento della compatibilità paesistica in relazione a una serie di opere abusive realizzate nel Comune di -OMISSIS-in -OMISSIS-, ed è stata ingiunta la demolizione delle suddette opere;

Giustizia amministrativa202200610

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di accertamento della compatibilità paesaggistica e contestuale ordine di demolizione e riduzione in pristino di opere abusive

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui è stata respinta la domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004 ed è stata ordinata la demolizione di vari manufatti abusivi realizzati in area sottoposta a vincolo paesaggistico, sostenendo: che la compatibilità paesaggistica avrebbe potuto essere negata soltanto previa dimostrazione di uno specifico impatto negativo sul paesaggio; che l’inquadramento dell’area nella zona agricola di tutela sarebbe stato indimostrato e che il richiamo all’art. 20 delle NTA sarebbe stato estraneo alla fattispecie; che il provvedimento fosse carente di motivazione, non avendo spiegato perché le opere non fossero riconducibili all’art. 167, comma 4, lett. a), d.lgs. 42/2004, relativo agli interventi privi di creazione di superfici utili o volumi; che l’amministrazione si fosse limitata a recepire le risultanze degli uffici comunali senza verificare autonomamente se gli interventi fossero soggetti a permesso di costruire. Il ricorrente sosteneva inoltre che i manufatti si inserissero armoniosamente nel contesto e fossero paesaggisticamente irrilevanti.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente riconosciuto la permanenza dell’interesse a ricorrere, nonostante la demolizione delle opere nelle more del giudizio, poiché un eventuale accoglimento avrebbe potuto consentire una domanda risarcitoria e, in presenza di effetti conformativi, il ripristino dello stato dei luoghi. Nel merito ha respinto congiuntamente tutte le censure. Dalla documentazione fotografica prodotta dallo stesso ricorrente e dal verbale di sopralluogo è emerso che i manufatti, pur fatiscenti, avevano funzione e impatto visivo analoghi a quelli di normali costruzioni residenziali e non erano quindi paesaggisticamente irrilevanti. Il Collegio ha escluso che ricorresse l’ipotesi di opere non percepibili sullo sfondo tutelato. Quanto alla nozione di superficie utile, ha richiamato l’interpretazione edilizia riferita alla superficie calpestabile, normalmente non esposta alle intemperie, destinata a uso abitativo, commerciale o allo svolgimento di attività umane; le opere avevano creato superfici utili senza titolo abilitativo e con evidente impatto paesaggistico, sicché non rientravano nell’art. 167, comma 4, lett. a), d.lgs. 42/2004. Una volta accertati tali elementi, non era necessaria una motivazione particolarmente dettagliata sul degrado dei valori paesaggistici, secondo il principio richiamato dall’Adunanza plenaria n. 9/2017. L’eventuale errato richiamo all’art. 20 delle NTA non è stato ritenuto rilevante, poiché il verbale di sopralluogo indicava la disciplina corretta ed era disponibile al ricorrente. È stata ritenuta irrilevante anche la questione della legittimazione passiva del Ministero della Difesa, in considerazione dell’infondatezza del ricorso e della mancata eccezione del Ministero. Il ricorso è stato definitivamente respinto, con compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004

    La compatibilità paesaggistica può essere accertata nel caso di opere che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati.

    La sanatoria paesaggistica postuma è esclusa quando l’intervento abusivo abbia creato superfici utili o volumi, anche se l’opera è già valutata sotto il profilo urbanistico; la nozione di superficie utile coincide con quella elaborata in materia edilizia.

  • art. 142, comma 1, lett. f), d.lgs. 42/2004

    Costituisce la base del vincolo paesaggistico gravante sull’area interessata dalle opere.

  • art. 10 d.P.R. 380/2001

    È richiamato in relazione agli interventi subordinati a permesso di costruire; la censura relativa alla mancata verifica di tale qualificazione è stata respinta nel quadro dell’accertata realizzazione di superfici utili abusive.

  • art. 20 NTA del PTC

    Il richiamo eventualmente errato nel provvedimento non determina illegittimità, poiché la disciplina corretta dell’area risultava dal verbale di sopralluogo, conosciuto o conoscibile dal ricorrente.

  • art. 40 NTA del PGT

    È indicato nel verbale di sopralluogo quale disciplina della zona agricola in cui insistono i manufatti.

  • Adunanza plenaria n. 9 del 17 ottobre 2017

    Una volta accertata la realizzazione di manufatti abusivi che creano superfici utili e presentano evidente impatto paesaggistico, non è necessaria una motivazione particolarmente dettagliata ulteriore sul degrado arrecato ai valori tutelati.

Massime di principio

  • La compatibilità paesaggistica postuma prevista dall’art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004 è preclusa quando l’intervento abusivo abbia creato superfici utili o volumi, oppure abbia incrementato quelli legittimamente esistenti; la nozione di superficie utile va interpretata secondo i criteri elaborati in materia edilizia e comprende, in particolare, la superficie calpestabile destinata alla fruizione abitativa, commerciale o allo svolgimento di attività umane.
  • Quando la documentazione fotografica e gli accertamenti svolti dall’amministrazione dimostrano che i manufatti abusivi hanno un evidente impatto visivo sul contesto tutelato, non possono essere qualificati come paesaggisticamente irrilevanti, anche se fatiscenti o di modesta consistenza.
  • Accertata la creazione abusiva di superfici utili e l’incidenza visiva dell’intervento sui valori paesaggistici, il diniego di compatibilità paesaggistica non richiede una motivazione particolarmente analitica sulle singole componenti del degrado arrecato al paesaggio.
  • La demolizione delle opere abusive nelle more del giudizio non determina automaticamente la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, quando l’eventuale annullamento possa conservare utilità ai fini risarcitori o produrre effetti conformativi idonei a incidere sul ripristino dello stato dei luoghi.
  • L’erronea indicazione, nel provvedimento, di una disposizione delle norme tecniche urbanistiche non comporta di per sé l’illegittimità dell’atto quando la disciplina corretta risulti da atti istruttori conosciuti o conoscibili dall’interessato e la decisione amministrativa resti fondata su presupposti fattuali e giuridici corretti.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria paesaggisticaAbusi edilizi e sanzioniLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiBeni culturali e paesaggioEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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