Sentenza n. 4674/2026 - Napoli, Sezione 6
per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio formatosi sulla istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata in data 26.08.2025 e per la condanna dell’amministrazione a definire il procedimento disponendo altresì, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, la nomina di un Commissario ad acta che provveda in via sostitutiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di rilascio del permesso di soggiorno
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l'inerzia della Questura di Caserta, alla quale aveva presentato un'istanza di rilascio del permesso di soggiorno, seguita dal fotosegnalamento, senza che il procedimento fosse stato definito entro il termine previsto. Ha chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio, l'ordine all'amministrazione di provvedere entro un termine e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. L'amministrazione si è costituita con atto di stile.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo evidente l'obbligo della Questura di definire il procedimento e ormai decorso il relativo termine. Ha ordinato alla Questura di Caserta di concludere il procedimento entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato sin d'ora, ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a., il Responsabile della Direzione centrale per le politiche migratorie del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un dirigente della Direzione. Le spese di giudizio sono state compensate. Il ricorrente è stato ammesso in via definitiva al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione del compenso del difensore a carico dello Stato.
Norme richiamate
art. 117, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice, nell'accogliere l'azione avverso il silenzio, di nominare un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato per provvedere.
art. 82 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale base normativa per la liquidazione del compenso al difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
D.M. n. 147/2022
Richiamato per la liquidazione del compenso professionale, tenuto conto della natura, ridotta complessità e serialità della controversia.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione ha l'obbligo di concludere un procedimento di rilascio del permesso di soggiorno e il termine per provvedere è decorso, il silenzio serbato è illegittimo e il giudice amministrativo ordina all'amministrazione di definire il procedimento entro un termine determinato.
- Nell'accogliere l'azione avverso il silenzio, il giudice amministrativo può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a operare in caso di inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione per provvedere.
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