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Sentenza

Sentenza n. 160/2026 - Bari, Sezione 2

per l'annullamento: 1) dell’ordinanza n. -OMISSIS- del 15 ottobre 2020, notificata il successivo 10 dicembre, con la quale il Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata, Controllo del Territorio del Comune di Andria, ha ingiunto ai ricorrenti, nelle rispettive qualità, la demolizione delle opere edili abusive realizzate presso il fondo rustico sito in Agro di Andria alla Contrada “-OMISSIS-”, censito nel N.C.T. al fg.-OMISSIS-, p.lle -OMISSIS-, in assenza di idoneo titolo abilitativo.

Giustizia amministrativa202100269

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di opere edilizie abusive realizzate in assenza di idoneo titolo abilitativo

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di demolizione deducendo: violazione, errata applicazione e interpretazione del regime giuridico del permesso di costruire; illegittimità dell'ordinanza per decorso dei termini previsti dall'art. 31 d.P.R. 380/2001 e dall'art. 4, comma 3, della legge n. 47/1983; carenza di motivazione dell'ordinanza di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi. Nel corso del giudizio, le parti hanno chiesto due rinvii in ragione di una procedura di sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001. All'udienza decisoria i ricorrenti hanno dichiarato che l'ordinanza era stata eseguita e che la demolizione del manufatto era ormai avvenuta, chiedendo un ulteriore rinvio o, in alternativa, la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha escluso la possibilità di un ulteriore rinvio, rilevando che nel processo amministrativo il differimento della decisione non costituisce un diritto delle parti e può essere disposto soltanto in casi eccezionali, in particolare quando incida sul diritto di difesa. La richiesta era inoltre già stata preceduta da due rinvii e il giudizio era pendente dal 2021. Nel merito processuale, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: l'ordinanza di demolizione era stata eseguita, con conseguente acquiescenza sostanziale dei ricorrenti al suo contenuto. L'avvenuta demolizione è stata confermata anche dal Comune, sebbene mancasse ancora un formale atto comunale di accertamento. Le spese sono state compensate in ragione della pronuncia in rito.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di definire il giudizio dichiarando l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Il rinvio della decisione non costituisce un diritto delle parti e può essere disposto soltanto in casi eccezionali, in particolare quando sia necessario per salvaguardare il diritto di difesa.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    È stato invocato dai ricorrenti quale parametro del decorso dei termini in materia di ordinanza di demolizione; il TAR non ha esaminato la relativa censura per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 4, comma 3, legge n. 47/1983

    È stato invocato dai ricorrenti quale parametro del decorso dei termini dell'azione repressiva edilizia; il TAR non ha esaminato la relativa censura per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    Richiamato in relazione alla procedura di sanatoria pendente durante i precedenti rinvii; non è stato oggetto di decisione.

Massime di principio

  • L'esecuzione spontanea dell'ordinanza di demolizione da parte del destinatario, accompagnata dalla conferma dell'avvenuto ripristino, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull'impugnazione e comporta l'improcedibilità del ricorso, configurando una sostanziale acquiescenza al provvedimento.
  • Nel processo amministrativo il rinvio della decisione non costituisce un diritto delle parti e può essere disposto soltanto in casi eccezionali, soprattutto quando sia necessario a salvaguardare il diritto di difesa; la richiesta può essere respinta quando il giudizio abbia già beneficiato di precedenti rinvii e la parte riconosca la sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDecadenza e tardività

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