Ordinanza n. 1677/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetti delle domande di rilascio del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato, motivati dalla mancata presentazione o protocollazione comunale della richiesta di certificato di idoneità alloggiativa
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell’immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato i provvedimenti del 17 dicembre 2025, notificati il 19 dicembre 2025, con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Roma ha rigettato le domande di nulla osta al lavoro subordinato in favore di due cittadine straniere. Il diniego è dipeso dalla mancata presentazione del certificato di idoneità alloggiativa, o più precisamente dal fatto che la richiesta risultava formalizzata dal datore di lavoro soltanto sul portale RIA, senza evidenza della sua protocollazione presso il Comune né della relativa valutazione. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità della richiesta di presentazione personale al Comune e ha richiamato una sentenza del Consiglio di Stato, sostenendo che la richiesta formulata tramite il portale RIA fosse sufficiente. Nel corso della vicenda, tuttavia, il Comune di Roma, X Municipio, ha dichiarato irricevibili le richieste di certificazione, rilevando sia la modalità di presentazione sia la mancanza di documenti, tra cui copia dell’atto di compravendita e marca da bollo.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha rilevato che la ricorrente non aveva ancora superato il motivo ostativo posto a fondamento dei dinieghi, poiché non risultava acquisita una richiesta di certificazione di idoneità alloggiativa protocollata dal Comune e sottoposta a valutazione. Il giudice ha escluso che la sentenza del Consiglio di Stato richiamata dalla ricorrente affermasse, in via generale, la sufficienza della mera richiesta inserita nel portale RIA: quella pronuncia aveva soltanto ritenuto non decisiva, nella specifica fattispecie, la contestazione relativa alla mancata presentazione della richiesta, in quanto il provvedimento allora impugnato censurava la mancata dimostrazione del requisito alloggiativo. Non ravvisando, allo stato, elementi sufficienti per concedere la sospensione degli atti impugnati, il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare; nel caso concreto il TAR ha ritenuto non sussistenti, allo stato, i presupposti per concedere la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati.
Massime di principio
- La mera presentazione telematica di una richiesta di certificazione di idoneità alloggiativa mediante un portale amministrativo non dimostra di per sé l’avvenuta presentazione della domanda all’amministrazione competente, la sua protocollazione e l’avvio della relativa istruttoria, quando tali ulteriori elementi siano richiesti per comprovare il requisito.
- La valutazione della rilevanza di una pronuncia giurisdizionale deve essere compiuta in rapporto alla motivazione concreta dell’atto impugnato: una decisione che esclude la decisività della mancata presentazione di una richiesta, perché il provvedimento contestava un diverso profilo, non enuncia necessariamente il principio generale secondo cui la richiesta telematica sarebbe sempre sufficiente.
- In sede cautelare, la sospensione del provvedimento amministrativo può essere negata quando il ricorrente non abbia ancora superato il motivo ostativo posto a fondamento dell’atto e permangano carenze documentali o procedimentali rilevanti ai fini della dimostrazione del requisito richiesto.
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