Cassazione Penale, Sentenza n. 3745/2025 del 29/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP il 05/09/2024 per reati connessi al D.P.R. n. 309/1990 (artt. 110 cod. pen., 73 e 80, comma 2). La difesa aveva eccepito la nullità dell'ordinanza cautelare sostenendo che essa era stata tradotta solo in inglese e non in serbo (lingua dell'indagato), violando il diritto di difesa per omessa traduzione. In sede di riesame il Tribunale aveva respinto il gravame rilevando che, dalla trascrizione stenotipica dell'udienza di convalida del 05/09/2024, l'indagato, presente in videocollegamento con interprete in inglese, comprendeva e rispondeva correttamente; inoltre in udienza nessuno aveva obiettato all'uso dell'inglese per la traduzione dell'ordinanza. Il ricorso in Cassazione denunciava la violazione del diritto di difesa per presunta incomprensione dell'inglese da parte dell'indagato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente accertato, sulla base della trascrizione dell'udienza e della mancata contestazione in udienza, la comprensione della lingua inglese da parte dell'indagato. Il ricorrente si era limitato a proporre una diversa valutazione sulla capacità di comprensione dell'inglese, valutazione che in sede di legittimità non è sindacabile. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende; inoltre è stato disposto l'invio degli adempimenti alla cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamato per indicare il concorso di reati rispetto alle imputazioni mosse al ricorrente; la Corte non discute il fatto-reato ma si limita alla questione processuale relativa alla traduzione.
art. 73 D.P.R. n. 309/1990
art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990
Norma che disciplina i reati connessi agli stupefacenti (validità della misura cautelare in relazione alla gravità indiziaria); citata per contestualizzare la misura cautelare applicata.
art. 80, comma 2, D.P.R. n. 309/1990
art. 80, comma 2, D.P.R. n. 309 del 1990
Richiama circostanze aggravanti o modalità relative ai reati in materia di stupefacenti che giustificano la gravità indiziaria valutata dal Gip.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione (esecuzione delle statuizioni della Corte).
Massime di principio
- L'assenza di traduzione di un provvedimento non determina automaticamente la nullità: il giudice valuta se l'indagato abbia effettivamente compreso il contenuto attraverso il comportamento processuale (es. risposte, uso di interprete, mancata obiezione in udienza).
- La prova della inesistente comprensione linguistica deve emergere in modo documentato e non può limitarsi a una generica affermazione. Se dal verbale emerge che l'imputato ha risposto coerentemente con l'ausilio di un interprete, il tribunale può ritenere la comprensione sufficiente.
- In sede di legittimità non sono ammesse rinnovate valutazioni di merito su fatti e prove già apprezzati dal giudice di merito, salvo vizi logici, contraddittorietà manifesta o travisamento grave degli atti.
- Per preservare efficacemente il diritto di difesa, l'indagato o il difensore devono contestare tempestivamente in udienza la lingua utilizzata per traduzioni o l'adeguatezza dell'interprete, lasciando traccia formale sul verbale.
- Se sussiste reale incapacità di comprensione della lingua utilizzata, è opportuno documentarlo (certificati linguisticI, dichiarazioni rese in udienza, testimonianze dell'interprete) e richiedere immediatamente la nomina di un interprete nella lingua madre per evitare il rischio di inammissibilità del gravame.
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