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Sentenza

Sentenza del 13/02/2018 n. 579 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Rimborso Imposta di Registro - Incompatibilità europea tra imposta proporzionale registro ed Iva -Principio di alternatività Iva/Registro.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale dell'1% sui canoni di locazione di beni strumentali assoggettati a IVA, introdotta dal d.l. 223/2006. La censura si fonda sull'incompatibilità di tale prelievo con la Direttiva 2006/112/CE, poiché l'imposta di registro, applicata in misura proporzionale al canone, inciderebbe sul giro d'affari in un ambito già disciplinato dall'IVA, in contrasto con il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro.

La decisione

Dal testo fornito emerge che la pretesa di rimborso è stata ritenuta fondata, in quanto l'imposta di registro proporzionale applicata a una locazione di beni strumentali soggetta a IVA è stata considerata incompatibile con la disciplina europea che vieta imposte nazionali aventi natura di imposta sul giro d'affari ulteriore rispetto all'IVA. Non sono indicati nel testo il dispositivo integrale, l'eventuale ordine concreto di rimborso, gli interessi o le spese di giudizio.

Norme richiamate

  • Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223

    Imposta di registro proporzionale dell'1% sui canoni di locazione di beni strumentali

    La disciplina ha previsto l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale anche ai canoni relativi a locazioni di beni strumentali assoggettate a IVA; tale previsione è stata contestata perché potenzialmente incompatibile con il sistema europeo dell'IVA.

  • Direttiva 2006/112/CE

    Divieto di introdurre imposte, diritti o tasse aventi carattere di imposta sul giro d'affari

    La direttiva impedisce agli Stati membri di applicare tributi nazionali che presentino le caratteristiche sostanziali di un'imposta generale sul consumo o sul giro d'affari ulteriore rispetto all'IVA. Un'imposta proporzionale commisurata ai canoni può risultare incompatibile se incide sul volume d'affari e grava su un'operazione già soggetta a IVA.

  • Principio di alternatività IVA/imposta di registro

    Quando un'operazione è soggetta a IVA, l'imposta di registro dovrebbe, in linea generale, applicarsi in misura fissa anziché proporzionale, salvo specifiche discipline compatibili con il diritto unionale.

Massime di principio

  • Per valutare la legittimità di un'imposta nazionale occorre verificare non solo la sua denominazione formale, ma anche i suoi effetti sostanziali: se il tributo colpisce in modo generale o proporzionale il giro d'affari di operazioni già soggette a IVA, può essere incompatibile con la Direttiva 2006/112/CE.
  • Nel caso di locazioni di beni strumentali assoggettate a IVA, l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale può essere contestata invocando il principio di alternatività IVA/registro e il divieto unionale di imposte aventi natura di imposta sul giro d'affari.
  • L'eventuale rimborso richiede comunque la verifica concreta del contratto, del regime IVA applicato, dell'imposta effettivamente versata, della decorrenza della domanda e dei termini di decadenza o prescrizione.
  • La sola esistenza di un'imposta di registro collegata a un'operazione soggetta a IVA non determina automaticamente l'incompatibilità: è necessario accertare se il tributo abbia natura meramente formale o se presenti le caratteristiche sostanziali di un'imposta sul giro d'affari vietata dal diritto europeo.

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