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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23348/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'intimazione di pagamento relativa a II.DD. e IVA per l'anno d'imposta 2010, emessa in esecuzione ex art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992 sulla base di una precedente sentenza della CTR Campania che aveva confermato un avviso di accertamento nei confronti di una società di capitali poi cancellata dal registro delle imprese. Nel giudizio a monte, il contribuente aveva contestato anche la trasmissibilità ai soci e al liquidatore delle sanzioni amministrative irrogate alla società estinta. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto solo in parte l'appello del contribuente, confermando la debenza dei tributi ma escludendo la debenza delle sanzioni, ritenendo che l'estinzione della società determinasse l'intrasmissibilità delle sanzioni ai soci e al liquidatore. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 68 d.lgs. n. 546/92: sosteneva che, essendo nel frattempo divenuta definitiva la sentenza resa nel giudizio a monte, che aveva confermato anche le sanzioni, il giudice del presente giudizio non poteva più pronunciarsi sulla responsabilità solidale dei soci e sull'intrasmissibilità delle sanzioni, trattandosi di questione coperta da giudicato e dunque preclusa; la decisione impugnata sarebbe quindi incorsa in violazione del ne bis in idem. Il controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per asserita difformità dalla giurisprudenza, per pretesa rivalutazione del fatto e per difetto di autosufficienza.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni di inammissibilità e ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha chiarito che il motivo non mirava a rivalutare nel merito la questione della trasmissibilità delle sanzioni, ma a censurare la sentenza d'appello per avere deciso su un profilo già definito con giudicato nel precedente giudizio relativo all'avviso di accertamento. Poiché la sentenza a monte era divenuta definitiva ed aveva accertato la debenza sia dei tributi sia delle sanzioni, nel successivo giudizio limitato all'intimazione di pagamento ex art. 68 d.lgs. n. 546/92 il giudice non poteva rimettere in discussione quel profilo di merito. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché si pronunci nei limiti del profilo residuo e sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione di legge dedotta nel ricorso per cassazione

    La doglianza è stata incardinata come violazione di legge, ma la Corte ha verificato che il motivo in realtà censurava la decisione per aver affrontato una questione ormai coperta da giudicato.

  • art. 68 d.lgs. n. 546/1992

    intimazione di pagamento emessa in pendenza di processo

    L'atto impugnato era un atto di riscossione provvisoria emesso in esecuzione della sentenza di appello non definitiva; nel giudizio a valle sono censurabili solo i vizi propri dell'atto, non questioni di merito già definite a monte.

  • art. 366 c.p.c.

    autosufficienza del ricorso

    La Corte ha ritenuto che il ricorso contenesse indicazione sufficiente degli elementi di fatto e di diritto posti a base della censura.

  • art. 360-bis c.p.c.

    eccezione di inammissibilità per conformità alla giurisprudenza

    L'eccezione è stata disattesa perché il ricorso poneva una questione di preclusione processuale e giudicato, non una mera riproposizione di un tema già risolto in modo conforme.

  • art. 2909 c.c.

    La sentenza divenuta definitiva sul merito delle pretese fiscali ha precluso la riesamina, nel giudizio successivo, della debenza anche delle sanzioni.

Massime di principio

  • Quando una pretesa tributaria sia stata definitivamente accertata in un giudizio a monte, il successivo giudizio su un atto di riscossione emesso in esecuzione di quella decisione non può riaprire questioni di merito già coperte da giudicato.
  • Nel giudizio avente ad oggetto un'intimazione di pagamento ex art. 68 d.lgs. n. 546/1992 sono deducibili solo vizi propri dell'atto esecutivo o di riscossione; non sono invece riesaminabili questioni attinenti alla debenza sostanziale del tributo o delle sanzioni, se già definite con giudicato.
  • La preclusione derivante dal giudicato opera anche rispetto alla responsabilità per sanzioni quando essa sia stata oggetto della precedente decisione definitiva.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, è specifico e autosufficiente il motivo che indichi chiaramente il nesso tra l'atto impugnato, la sentenza presupposta e la preclusione processuale dedotta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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