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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40385/2022 del 26/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente lamentava il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, richiesto nel corso del giudizio di merito con un motivo aggiunto che la Corte territoriale non aveva in alcun modo esaminato né motivatamente respinto. Si deduceva quindi che la Corte d'appello non avesse ottemperato all'obbligo di motivare l'omesso esercizio del potere-dovere di concessione del beneficio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso per la mancanza di motivazione sulla sospensione condizionale della pena. Tale vizio ha permesso che nel tempo successivo alla sentenza impugnata maturasse la prescrizione dei reati (decorso il termine il 25/01/2022). Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio agli effetti penali perché i reati sono estinti per prescrizione. Le statuizioni civili restano ferme e non sono state oggetto di censura in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 597 cod. proc. pen. (citato come "art. 597 codice di rito")

    Imposta l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione della sospensione condizionale della pena quando siano presenti le condizioni per il riconoscimento; la mancata motivazione costituisce vizio rimediabile in cassazione se l'imputato ha espressamente richiesto il beneficio in sede di merito.

  • art. 165 cod. pen.

    art. 165, comma primo, cod. pen.

    Stabilisce gli obblighi cui può essere subordinata la sospensione condizionale della pena. Se il richiedente ha già usufruito del beneficio in precedenza, il giudice che intende concederlo nuovamente deve subordinare il beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dal primo comma, come prescrizione necessaria ai sensi del secondo comma.

  • art. 163 cod. pen.

    Norma che disciplina il beneficio della sospensione condizionale della pena; la mancata applicazione del beneficio prevista da questa norma è stata oggetto della censura del ricorrente.

Massime di principio

  • Se l'imputato richiede espressamente la sospensione condizionale della pena nel corso del giudizio di merito, il giudice d'appello è obbligato a motivare il rifiuto; la mancata motivazione è vizio utilizzabile in cassazione.
  • La richiesta di sospensione può essere formulata anche in motivi aggiunti non connessi alle censure originarie e resta rilevante ai fini dell'obbligo motivazionale del giudice d'appello.
  • Il precedente godimento della sospensione condizionale non impedisce automaticamente una nuova concessione, ma impone al giudice di subordinare il beneficio all'adempimento di uno degli obblighi di cui all'art. 165 cod. pen.
  • Se in cassazione si accerta un vizio che ritarda la decisione e nel frattempo decorre il termine per la prescrizione, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione; le statuizioni civili rimangono in vita se non impugnate.
  • Le decisioni penal-pubbliche che omettono di pronunciarsi su benefici richiesti costituiscono profili di legittimità che possono cambiare l'esito penale del processo anche se la censura riguardi un unico motivo relativo a tale omissione.

Testo integrale

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