Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 220/2026 - Salerno, Sezione 2

per l'accertamento: - dell'illegittimo diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti formulata dai sigg.ri Di Filippo, giusta richiesta prot. n. 16167 del 29.09.2025; per la condanna: del Comune di Siano a consentire l'accesso agli atti come da richiesta.

Giustizia amministrativa202502004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego tacito formatosi sull’istanza di accesso al fascicolo edilizio relativo a un immobile confinante

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari confinanti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto al Comune di Siano di prendere visione ed estrarre copia del fascicolo edilizio relativo a un immobile intestato a due controinteressati e confinante con il loro. L’istanza era motivata dall’esigenza di verificare i titoli legittimanti lavori eseguiti sull’edificio confinante, dai quali i ricorrenti assumevano di aver subito danni, anche in vista della tutela delle proprie ragioni in possibili giudizi risarcitori o di accertamento. A fronte del silenzio del Comune, hanno proposto ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a., deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 24 e 25 l. 241/1990, dell’art. 24 Cost. ed eccesso di potere. Il Comune e i controinteressati non si sono costituiti.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il giudice ha precisato che il giudizio in materia di accesso mira ad accertare la spettanza del diritto nella concreta situazione dedotta, non limitandosi alla verifica dei vizi del diniego o delle ragioni eventualmente poste dall’amministrazione a suo fondamento. L’accesso richiede un interesse diretto, concreto e attuale, collegato ai documenti richiesti, nonché un oggetto determinato o determinabile e una motivazione idonea a evidenziare il nesso di strumentalità tra documentazione e posizione giuridica da tutelare. In materia edilizia, il requisito dell’interesse differenziato è integrato dalla vicinitas: è sufficiente la posizione del proprietario confinante, frontista o stabilmente collegato alla zona, distinta da quella della generalità dei consociati. Nel caso concreto, la prossimità dei ricorrenti all’edificio e la plausibilità astratta dell’esigenza di tutela risarcitoria e di accertamento sono state ritenute sufficienti a dimostrare la legittimazione e l’interesse all’accesso. Il Comune è stato condannato a consentire l’accesso agli atti richiesti entro quindici giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, nonché al pagamento di 600 euro oltre accessori per spese di giudizio.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    Gli articoli disciplinano i presupposti del diritto di accesso, tra cui la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale collegato ai documenti richiesti e l’esigenza che l’istanza abbia un oggetto determinato o determinabile.

  • art. 22 l. 241/1990

    In materia edilizia, l’interesse diretto, concreto e attuale all’accesso può risultare dalla vicinitas rispetto all’immobile cui si riferiscono i documenti, distinta dall’interesse necessario per impugnare il titolo edilizio.

  • art. 24 l. 241/1990

    La norma è stata invocata dai ricorrenti nel quadro della disciplina dei limiti all’accesso; il giudice ha ritenuto sussistenti nel caso concreto le condizioni per l’ostensione.

  • art. 25 l. 241/1990

    La norma è stata richiamata in relazione alla tutela del diritto di accesso avverso il silenzio dell’amministrazione.

  • art. 116 c.p.a.

    Il giudizio sull’accesso verifica la spettanza del diritto nella situazione concreta e può condurre all’ordine giudiziale di esibizione dei documenti, anche indipendentemente dai vizi o dalle motivazioni del diniego amministrativo.

  • art. 24 Cost.

    È stato invocato dai ricorrenti in relazione alle esigenze difensive sottese alla richiesta di accesso.

Massime di principio

  • Il giudizio avverso il diniego o il silenzio sull’istanza di accesso ha a oggetto l’accertamento della spettanza del diritto di accesso nella concreta situazione dedotta, sicché il giudice può ordinare l’esibizione dei documenti anche sulla base di presupposti diversi da quelli considerati dall’amministrazione.
  • L’istanza di accesso deve indicare documenti determinati o determinabili e dimostrare un interesse diretto, concreto e attuale, collegato da un nesso di strumentalità alla posizione giuridica che il richiedente intende curare o difendere; non è sufficiente il richiamo a generiche esigenze difensive.
  • In materia edilizia, la vicinitas rispetto all’immobile cui si riferiscono i documenti integra, di regola, una posizione differenziata idonea a fondare l’interesse all’accesso del proprietario confinante, frontista o comunque stabilmente collegato alla zona.
  • L’interesse all’accesso è autonomo rispetto all’interesse necessario per impugnare il titolo edilizio e può sussistere anche prima dell’instaurazione di un giudizio, quando la conoscenza degli atti sia funzionale alla cura o alla difesa di una posizione giuridicamente rilevante.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleTitoli abilitativi ediliziDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.