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Sentenza

Sentenza del 17/03/2017 n. 6923 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo al recupero di IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2004. I tre motivi riguardavano: l'errata qualificazione dell'accertamento come fondato sugli studi di settore; l'errata affermazione circa la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo; e la violazione delle regole sull'onere della prova, per non aver posto a carico del contribuente la dimostrazione dell'effettiva entità dei ricavi. La Corte ha chiarito che l'accertamento era stato effettuato con metodo induttivo puro, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, in ragione della complessiva inattendibilità delle scritture contabili.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto tutti i motivi, ritenendoli logicamente connessi e fondati. Ha stabilito che, quando le irregolarità contabili sono gravi e numerose al punto da rendere globalmente inattendibile la contabilità, l'Amministrazione finanziaria può ricostruire i ricavi anche sulla base di presunzioni cosiddette "supersemplici", prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. In tale contesto, anche l'eventuale utilizzo parametrico degli studi di settore non rende necessario il contraddittorio endoprocedimentale. La sentenza d'appello è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2

    Accertamento induttivo puro

    Consente all'Amministrazione finanziaria di determinare i maggiori ricavi sulla base dei dati comunque raccolti o conosciuti quando la contabilità risulta complessivamente inattendibile a causa di irregolarità gravi e numerose.

  • Art. 2697 del codice civile

    Disciplina l'onere della prova; nel giudizio relativo all'accertamento induttivo, il contribuente conserva la facoltà di fornire la prova contraria rispetto alle presunzioni utilizzate dall'Amministrazione.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39

    La disposizione è stata interpretata nel senso che, in presenza di contabilità globalmente inattendibile, l'accertamento può fondarsi anche su presunzioni non qualificate, senza necessità che siano gravi, precise e concordanti.

Massime di principio

  • Quando la contabilità presenta irregolarità gravi, numerose e complessivamente tali da renderla inattendibile, l'Amministrazione può procedere con accertamento induttivo puro e utilizzare una base probatoria ampia, comprese presunzioni prive dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza.
  • Il contraddittorio preventivo collegato agli studi di settore è normalmente funzionale a rafforzare la presunzione statistica; non è necessariamente richiesto quando lo studio di settore è utilizzato soltanto come elemento nell'ambito di un accertamento induttivo puro già fondato sull'inattendibilità della contabilità.
  • Il contribuente può comunque contestare in giudizio i presupposti dell'accertamento induttivo, dimostrando che la contabilità non era globalmente inattendibile, oppure fornire la prova contraria rispetto ai maggiori ricavi presunti.
  • La qualificazione dell'accertamento deve essere ricavata dal contenuto effettivo dell'avviso e dalla base normativa indicata dall'Amministrazione, non soltanto dalla descrizione operata dal giudice o dalle parti.
  • In presenza di un accertamento induttivo puro, il contribuente non ha automaticamente l'onere di dimostrare i ricavi effettivi in astratto, ma deve esercitare concretamente la facoltà di fornire elementi contrari alle presunzioni e di contestare la legittimità della ricostruzione fiscale.

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