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Sentenza

Sentenza n. 1717/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento - della deliberazione del Consiglio comunale di Torino 18 marzo 2024, n. 134 avente a oggetto “Variante del P.R.G. della Città di Torino al fine di modificare la scheda normativa relativa alla zona urbana di trasformazione (Z.U.T.) ambito 4.15 ‘Regina Margherita'. Atto di indirizzo”; - nonché per la condanna del Comune di Torino al risarcimento dei danni ingiusti subiti dalla ricorrente, con riserva di quantificazione in corso di causa;

Giustizia amministrativa202400607

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione consiliare recante atto di indirizzo per l'avvio di una variante al PRG relativa alla ZUT ambito 4.15 "Regina Margherita" e per la possibile destinazione maggioritaria dell'area ex Thyssenkrupp a parco pubblico urbano

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società proprietaria del sito industriale dismesso ha impugnato la deliberazione del Consiglio comunale di Torino del 18 marzo 2024, con cui il Comune ha avviato il procedimento per una variante al PRG relativa alla ZUT ambito 4.15 e ha prospettato la destinazione di una porzione rilevante e maggioritaria delle aree ex Thyssenkrupp a parco pubblico urbano. La ricorrente ha dedotto, in sintesi: violazione degli artt. 3, 42 e 97 Cost. e degli artt. 3 e 7 ss. l. 241/1990; violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, partecipazione procedimentale, ragionevolezza e legittimo affidamento; eccesso di potere per contraddittorietà tra atti, carenza di motivazione e difetto di istruttoria, assumendo che il Comune, dopo circa un decennio di attività di caratterizzazione, analisi del rischio e progettazione della bonifica orientate a destinazioni commerciali, industriali e di servizio, avrebbe modificato improvvisamente l'indirizzo urbanistico sulla base di interlocuzioni informali. È stata inoltre dedotta la contraddittorietà della scelta rispetto alla disciplina della bonifica prevista dagli artt. 242 ss. d.lgs. 152/2006, poiché i valori di rischio erano stati calcolati in relazione alla destinazione commerciale-industriale e una destinazione a parco pubblico avrebbe richiesto parametri più restrittivi, incidendo sul progetto di messa in sicurezza operativa già approvato. Infine, la ricorrente ha contestato la mancata valutazione di alternative urbanistiche meno gravose, la violazione delle garanzie partecipative proprie delle varianti urbanistiche e l'irragionevole scelta della destinazione a parco pubblico, invece di altre funzioni contemplate dalla disciplina urbanistica comunale. È stata proposta anche domanda di risarcimento dei danni.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile l'impugnativa demolitoria perché la deliberazione impugnata è un mero atto di indirizzo politico, privo di immediata lesività. Il suo dispositivo si limita ad avviare il procedimento di variante e a indicare un indirizzo per il lavoro successivo, senza modificare direttamente le previsioni urbanistiche vigenti, senza introdurre disposizioni immediatamente applicabili e senza vincolare gli organi comunali competenti ad adottare o approvare definitivamente la destinazione prospettata. La certificazione comunale prodotta in giudizio ha inoltre confermato che le previsioni urbanistiche dell'area non avevano subito variazioni nel periodo considerato. Il TAR ha quindi applicato il principio secondo cui, nel procedimento di formazione del PRG, sono autonomamente impugnabili soltanto gli atti dotati di rilevanza esterna, in particolare la deliberazione di adozione e quella di definitiva approvazione del piano o della variante. L'istanza di rinvio è stata respinta poiché la causa era matura per la decisione; la ricorrente potrà impugnare autonomamente gli atti della variante generale eventualmente lesivi, facendo valere anche le doglianze già formulate. La domanda risarcitoria è stata respinta allo stato degli atti per l'assoluta carenza di lesività della delibera, salva la possibilità di riproposizione in relazione alla variante. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • artt. 3, 42 e 97 Cost.

    Sono richiamati dalla ricorrente a fondamento delle censure di ragionevolezza, tutela della proprietà, imparzialità e buon andamento; il giudice non ne esamina il merito, definendo il ricorso per carenza di lesività dell'atto impugnato.

  • artt. 3 e 7 ss. l. 241/1990

    Sono invocati dalla ricorrente con riferimento all'obbligo di motivazione, alla partecipazione e al giusto procedimento; il giudice non procede all'esame di tali doglianze perché l'impugnazione è inammissibile.

  • artt. 242 ss. d.lgs. 152/2006

    Sono richiamati in relazione alla caratterizzazione, all'analisi di rischio e agli interventi di bonifica e messa in sicurezza del sito; le relative questioni sostanziali non sono esaminate per l'assenza di lesività immediata della delibera.

  • artt. 17 ss. l.r. Piemonte n. 56/1977

    Sono richiamati dalla ricorrente in relazione alle garanzie e al procedimento di formazione delle varianti urbanistiche; il giudice afferma che l'atto di indirizzo non è l'atto autonomamente impugnabile del procedimento di pianificazione.

  • art. 58, comma 2, l.r. Piemonte n. 56/1977

    È richiamato in relazione alle misure di salvaguardia conseguenti all'adozione del progetto preliminare della variante generale; tale sopravvenienza non rende impugnabile la precedente delibera di indirizzo.

Massime di principio

  • La deliberazione comunale che si limita ad avviare il procedimento di variante urbanistica e a impartire indirizzi politici per la futura definizione delle destinazioni d'uso, senza modificare immediatamente il regime urbanistico vigente, è un atto endoprocedimentale privo di lesività diretta e non è autonomamente impugnabile dal proprietario interessato.
  • Nel procedimento di formazione del piano regolatore generale o di una sua variante, gli atti autonomamente impugnabili sono, di regola, soltanto la deliberazione di adozione e la deliberazione di definitiva approvazione, in quanto dotate di rilevanza esterna e idonee a incidere direttamente sulle situazioni giuridiche interessate.
  • La domanda risarcitoria fondata su un atto amministrativo non può essere accolta quando l'atto sia privo di lesività immediata; l'eventuale pretesa risarcitoria può essere riproposta in relazione all'atto urbanistico successivo che concretamente produca la lesione.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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