Deliberazione n. 591 del 07/12/2023
Provvedimento del 7 dicembre 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy, relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffondibile senza consenso tramite Instagram. L’intervento mira a impedire la diffusione del materiale sulla piattaforma e, se acquisito in chiaro, a imporne la conservazione per fini probatori per dodici mesi con misure idonee a garantire la non immediata identificabilità degli interessati. Il provvedimento finale consiste nella ratifica della determinazione dirigenziale urgente n. 265/2023.
Ratifica urgente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice privacy (revenge porn)
Ratifica urgente contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito su piattaforma digitale
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy. Il procedimento riguarda un presunto caso di revenge porn riferito a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffondibile senza consenso tramite la piattaforma Instagram.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento richiama:
- l’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, che consente a chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, di segnalare il rischio di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione di materiale sessualmente esplicito senza consenso;
- la previsione secondo cui il Garante deve decidere entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che attribuisce al dirigente competente il potere di adottare in via d’urgenza un provvedimento per impedire l’eventuale diffusione del materiale, con successiva ratifica da parte del Collegio.
Segnalazione e attività svolta in via d’urgenza
La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento del Garante presso Instagram. Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina applicabile, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 265 del 1° dicembre 2023.
Misure imposte alla piattaforma
Con il provvedimento urgente sono state disposte due misure principali:
- l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, solo per fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento, mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con comunicazione tempestiva all’Autorità.
Ratifica del provvedimento e rilievi conclusivi
Il Garante, esaminate le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 1/2000 e la documentazione in atti, ha ratificato il provvedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il testo non contiene una contestazione sanzionatoria né l’irrogazione di una multa, ma esclusivamente un intervento urgente di tipo inibitorio e conservativo volto a prevenire la diffusione del materiale segnalato.
Punti principali
Base normativa e competenza del Garante
Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice privacy, introdotto dal d.l. n. 139/2021 convertito dalla l. n. 205/2021, che attribuisce al Garante il potere di ricevere segnalazioni relative a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso attraverso piattaforme digitali. Richiama inoltre il dovere di decidere entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice e l’art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento per impedire la diffusione del materiale, salvo successiva ratifica.
Segnalazione dell’interessato e intervento sulla piattaforma
Una persona interessata ha segnalato al Garante di trovarsi in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis e ha chiesto un intervento presso la piattaforma Instagram. Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione d’urgenza n. 265 del 1° dicembre 2023 nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited.
Misure urgenti disposte
La determinazione d’urgenza ha ordinato ai destinatari di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione di eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente per fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica finale del Garante
Il Garante, esaminate le osservazioni formulate e la documentazione agli atti, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 il provvedimento urgente n. 265/2023 adottato il 1° dicembre 2023. Il testo non riporta una sanzione pecuniaria, ma un intervento cautelare e inibitorio finalizzato a prevenire la diffusione illecita del materiale segnalato.
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