Salta al contenuto
Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 584 del 07/12/2023

Provvedimento del 7 dicembre 2023

Garante Privacy584

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha accertato che, presso un esercizio commerciale gestito da un’impresa individuale ad Ancona, era attivo un impianto di videosorveglianza ma non risultavano apposti idonei cartelli informativi. La condotta è stata ritenuta illecita per violazione dei principi di trasparenza e dell’obbligo di informativa ex artt. 5, par. 1, lett. a), e 13 GDPR. È stata quindi irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 2.000 euro, con ordine di pagamento, pubblicazione del provvedimento e richiesta di riscontro documentato sulle iniziative adottate.

Impresa individuale Mushtaq Rubina: videosorveglianza senza idonea informativa agli interessati e relativa sanzione pecuniaria

Impresa individuale Mushtaq Rubina: videosorveglianza senza informativa

Il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato un provvedimento sanzionatorio nei confronti dell’impresa individuale Mushtaq Rubina, con sede in Ancona, per l’uso di un sistema di videosorveglianza presso l’esercizio commerciale "Mushtaq Rubina Kebabish" senza idonea informativa agli interessati. Il procedimento trae origine da un controllo della Polizia Locale del Comune di Ancona, che ha accertato la presenza delle telecamere e l’assenza dei cartelli previsti.

Origine della segnalazione e avvio del procedimento

La Polizia Locale, con nota del 28 giugno 2022, ha trasmesso al Garante il verbale del controllo effettuato il 10 giugno 2022. L’Ufficio ha quindi avviato il procedimento sanzionatorio con nota del 25 ottobre 2022, contestando la possibile violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

Quadro normativo richiamato

Il provvedimento richiama il principio di trasparenza e l’obbligo di informativa previsti dal GDPR, evidenziando che chi utilizza un impianto di videosorveglianza deve informare preventivamente gli interessati mediante cartelli idonei e visibili. Sono richiamati:

  • il provvedimento generale del Garante in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010;
  • le FAQ dell’Autorità sulla videosorveglianza;
  • le Linee guida EDPB n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali tramite dispositivi video.

Il Garante ribadisce che le informazioni essenziali devono essere rese in modo ben visibile e leggibile prima dell’accesso alla zona sorvegliata, affinché l’interessato possa comprendere tempestivamente l’esistenza della ripresa.

Accertamento dell’illecito

Dall’istruttoria è emerso che l’impianto di videosorveglianza era attivo e funzionante, ma non risultava apposto alcun cartello informativo conforme all’art. 13 GDPR. Il trattamento è stato quindi qualificato come illecito per violazione:

  • dell’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR, sotto il profilo del principio di trasparenza;
  • dell’art. 13 GDPR, per omessa informativa agli interessati.

Il Garante osserva che l’inosservanza dell’obbligo informativo impedisce agli interessati di conoscere le caratteristiche essenziali del trattamento prima di essere ripresi.

Valutazione della gravità e quantificazione della sanzione

La violazione non è stata considerata minore, in ragione della natura, della gravità e della durata dell’inadempimento, nonché del grado di responsabilità del titolare e delle modalità con cui la violazione è emersa. Ai fini della quantificazione della sanzione ex art. 83 GDPR, l’Autorità ha valutato anche:

  • l’assenza di precedenti specifici a carico dell’impresa;
  • la mancata cooperazione nel corso del procedimento;
  • il mancato riscontro circa l’adempimento dell’obbligo di legge;
  • le condizioni economiche del contravventore, desunte dal bilancio di esercizio 2022.

Tenuto conto di tali elementi, la sanzione amministrativa pecuniaria è stata determinata in euro 2.000,00.

Provvedimenti conseguenti e adempimenti richiesti

Il Garante, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f), e 83 GDPR e dell’art. 166 del Codice, ha dichiarato l’illiceità del trattamento e ha ordinato il pagamento della sanzione entro 30 giorni dalla notifica, con avvertenza circa gli atti esecutivi in caso di mancato pagamento.

È stata inoltre disposta:

  • la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale del Garante, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16 del regolamento n. 1/2019;
  • la comunicazione, entro 30 giorni, delle iniziative intraprese per dare attuazione al provvedimento e fornire riscontro documentato ai sensi dell’art. 157 del Codice.

Viene richiamata anche la facoltà di definizione agevolata mediante pagamento della metà della sanzione entro il termine per proporre ricorso.

Tutela giurisdizionale

Contro il provvedimento è ammesso ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Punti principali

Origine del procedimento

Il procedimento nasce da un verbale della Polizia Locale del Comune di Ancona, trasmesso al Garante il 28 giugno 2022, relativo a un controllo del 10 giugno 2022 presso il pubblico esercizio "Mushtaq Rubina Kebabish". Nel controllo è stata riscontrata la presenza di un impianto di videosorveglianza funzionante e l’assenza di idonei cartelli informativi della presenza delle telecamere.

Norme applicate e quadro giuridico

L’Autorità richiama il Regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, i principi di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), nonché l’obbligo informativo dell’art. 13 GDPR. Sono richiamati anche il provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010, le FAQ dell’Autorità e le Linee guida EDPB n. 3/2019 sui dispositivi video, per ribadire che gli interessati devono essere informati in modo chiaro e visibile prima di entrare nell’area videosorvegliata.

Valutazione dell’illiceità del trattamento

Il Garante ritiene provato che, attraverso l’impianto di videosorveglianza, sia stato effettuato un trattamento di dati personali in assenza della prescritta informativa. La mancanza di cartelli idonei integra una violazione del principio di trasparenza e dell’art. 13 GDPR, rendendo illecito il trattamento nei termini esaminati.

Sanzione e criteri di quantificazione

La violazione è stata ritenuta non minore, considerando natura, gravità e durata della condotta, il grado di responsabilità e le modalità di emersione della violazione. Ai fini dell’art. 83, par. 2, GDPR, il Garante ha valorizzato anche l’assenza di precedenti specifici, la mancata cooperazione nel procedimento e le condizioni economiche del contravventore (bilancio 2022). La sanzione è stata determinata in euro 2.000,00.

Prescrizioni accessorie e rimedi

Oltre all’ingiunzione di pagamento della sanzione entro 30 giorni dalla notifica, il Garante dispone la pubblicazione del provvedimento sul sito internet istituzionale. Viene inoltre richiesto di comunicare, entro 30 giorni, le iniziative adottate per dare attuazione al provvedimento e fornire riscontro documentato ai sensi dell’art. 157 del Codice. È richiamata la facoltà di definizione agevolata con pagamento della metà della sanzione entro il termine per il ricorso.

Come è indicizzato

Materievideosorveglianzatrasparenza e informativasanzioni gdprmisure di sicurezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.