Provvedimenti ex art. 110 del Codice n. 582 del 07/12/2023
Provvedimento del 7 dicembre 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina l’istanza di consultazione preventiva dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma relativa a un emendamento di estensione temporale dello studio retrospettivo e osservazionale no profit CoV2Ped, sui ricoveri e gli accessi al pronto soccorso in età pediatrica e adolescenziale. L’Autorità ritiene legittimo il trattamento per la nuova finestra temporale 1° marzo 2022-28 febbraio 2023 senza acquisizione del consenso, in ragione dell’elevatissimo numero di soggetti coinvolti e della conseguente sproporzione dell’onere informativo e di raccolta del consenso, a fronte del parere favorevole del comitato etico e di misure di pseudonimizzazione e conservazione limitata. Rileva però una lacuna sul fronte della trasparenza: l’Azienda dovrà pubblicare l’informativa aggiornata sul proprio sito e su quelli delle Aziende sanitarie regionali. Il provvedimento conclude con parere favorevole condizionato e indica i rimedi giurisdizionali.
Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma: parere favorevole su emendamento allo studio CoV2Ped per ricerca medica pediatrica ed epidemiologica senza consenso, con obbligo di pubblicare l’informativa aggiornata
Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma – emendamento allo studio CoV2Ped
Il provvedimento riguarda la consultazione preventiva richiesta dall’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma per un emendamento a uno studio retrospettivo, osservazionale e no profit sui ricoveri e sugli accessi al pronto soccorso in età pediatrica e adolescenziale in relazione all’infezione da SARS-CoV-2. L’Autorità si pronuncia ai sensi dell’art. 110 del Codice e dell’art. 36 del GDPR, con riferimento al trattamento di dati personali per finalità di ricerca medica, biomedica ed epidemiologica.
Contesto dello studio e contenuto dell’emendamento
Lo studio CoV2Ped mira a descrivere le variazioni del quadro epidemiologico e clinico in seguito alla pandemia da SARS-CoV-2, con confronto tra province e tra periodi diversi, osservando ricoveri e accessi al pronto soccorso negli ospedali della Regione Emilia-Romagna per varie patologie o classi di patologie. L’emendamento richiesto dall’Azienda estende il periodo di osservazione già valutato in precedenza, includendo il segmento temporale dal 1° marzo 2022 al 28 febbraio 2023 e, nella documentazione complessiva, l’ulteriore estensione dell’analisi retrospettiva fino al 30 aprile 2023.
Base giuridica e condizioni di liceità della ricerca
Il Garante richiama il quadro normativo applicabile: artt. 35 e 36 GDPR, art. 110 del Codice, art. 89, par. 1 GDPR, nonché le Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica e le Prescrizioni per la ricerca scientifica. In materia di ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico, il consenso dell’interessato può non essere richiesto quando, per particolari ragioni, informare gli interessati sia impossibile o comporti uno sforzo sproporzionato, oppure rischi di compromettere gravemente la ricerca; in tali casi occorrono misure appropriate a tutela degli interessati, il parere favorevole del comitato etico e la consultazione preventiva del Garante.
Valutazione dell’impossibilità di informare e acquisire il consenso
L’Azienda ha motivato la richiesta evidenziando che il numero dei soggetti coinvolti è particolarmente elevato: per ogni anno risultano valutati oltre 16.000 bambini ricoverati e più di 150.000 accessi al pronto soccorso. Secondo il titolare, la raccolta del consenso di entrambi i genitori di tutti i soggetti interessati sarebbe estremamente difficile sotto il profilo organizzativo ed economico, anche in ragione della natura no profit dello studio. Il Garante considera tale motivazione sufficiente per giustificare la mancata acquisizione del consenso per l’ulteriore periodo di osservazione, osservando che il tempo necessario a raccogliere i consensi rischierebbe anche di rendere non più attuale la ricerca rispetto al contesto post-pandemico.
Parere del comitato etico, pseudonimizzazione e conservazione
L’emendamento ha ottenuto il parere favorevole del competente comitato etico territoriale, elemento ritenuto essenziale per la liceità e correttezza del trattamento in assenza di consenso. Il Garante valorizza anche le misure dichiarate dall’Azienda: i dati saranno conservati in forma sicura e pseudonimizzata fino alla conclusione dello studio, per poi essere distrutti; il fascicolo dello studio, privo di dati personali riferiti ai pazienti, sarà conservato per cinque anni dalla conclusione e quindi smaltito. Viene inoltre richiamato il principio di minimizzazione e di limitazione della conservazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), b) ed e) del GDPR.
Obblighi di trasparenza e informativa agli interessati
Nonostante la valutazione positiva sul presupposto di ricerca senza consenso, l’Autorità rileva che la documentazione trasmessa non conteneva misure efficaci per adempiere agli obblighi di trasparenza. In particolare, il Garante richiama gli artt. 5, par. 2, lett. a), 13 e 14 del GDPR e l’art. 6, comma 3, delle Regole deontologiche, osservando che, quando i dati sono raccolti presso terzi o il trattamento per ricerca riguarda dati raccolti per altri scopi e l’informativa comporta uno sforzo sproporzionato, devono essere adottate forme idonee di pubblicità.
Esito del provvedimento e prescrizione finale
Il Garante esprime pertanto parere favorevole al trattamento dei dati personali per la ricerca, ma a condizione che l’Azienda pubblichi l’informativa nella versione emendata sul proprio sito web e su quelli delle Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna, in conformità con l’art. 14 del GDPR e con l’art. 6, comma 3, delle Regole deontologiche. Il provvedimento richiama infine i mezzi di impugnazione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011.
Punti principali
Oggetto dell’istanza e studio interessato
L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma ha chiesto la consultazione preventiva del Garante ai sensi degli artt. 110 del Codice e 36 del GDPR per un emendamento allo studio retrospettivo, osservazionale, no profit "Effetti dell’infezione da Sars-CoV-2 sugli accessi al pronto soccorso e sui ricoveri della popolazione di età pediatrica e adolescenziale: studio retrospettivo (CoV2Ped)". L’emendamento riguarda l’estensione del periodo di osservazione e raccolta/analisi dei dati fino al 30 aprile 2023, con focus sulla fascia di età inferiore ai 18 anni.
Presupposti di liceità del trattamento per ricerca scientifica
Il Garante richiama l’art. 110 del Codice, l’art. 9, par. 2, lett. j) e par. 4 del GDPR, nonché l’art. 89, par. 1 del GDPR e le Regole deontologiche per i trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica. In tale quadro, il consenso non è richiesto quando informare gli interessati è impossibile o comporta uno sforzo sproporzionato, purché siano adottate misure appropriate, vi sia il parere favorevole del comitato etico e sia effettuata la consultazione preventiva del Garante.
Valutazione sulla impossibilità/sproporzione dell’informativa e del consenso
L’Azienda ha rappresentato che lo studio coinvolge numeri molto elevati, con oltre 16.000 bambini ricoverati e oltre 150.000 accessi al pronto soccorso per ciascun anno, rendendo estremamente difficoltoso, sia organizzativamente sia economicamente, contattare tutti gli interessati e ottenere il consenso di entrambi i genitori. Il Garante ritiene adeguatamente motivata l’impossibilità di informare e acquisire un valido consenso per il periodo ulteriore di osservazione dal 1° marzo 2022 al 28 febbraio 2023, anche in considerazione del fatto che l’attualità della ricerca sarebbe compromessa dal tempo necessario alla raccolta dei consensi.
Parere del comitato etico e misure di sicurezza/conservazione
L’emendamento ha ottenuto il parere favorevole del competente comitato etico territoriale, considerato condizione di liceità e correttezza del trattamento in assenza di consenso. L’Azienda ha inoltre descritto la conservazione dei dati in forma sicura e pseudonimizzata fino alla conclusione dello studio, con successiva distruzione dei supporti digitali e del dataset, nonché la conservazione per cinque anni del fascicolo dello studio privo di dati personali riferiti ai pazienti.
Criticità sulla trasparenza e prescrizione finale
Pur ritenendo complessivamente adeguato il trattamento, il Garante rileva che nella documentazione trasmessa non sono indicate misure efficaci per adempiere agli obblighi di trasparenza ex artt. 5, par. 2, lett. a), 13 e 14 GDPR e art. 6, comma 3, delle Regole deontologiche. Per questo condiziona il parere favorevole alla pubblicazione dell’informativa emendata sul sito dell’Azienda e su quelli delle Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna.
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