Ordinanza ingiunzione o revoca n. 583 del 07/12/2023
Provvedimento del 7 dicembre 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che Sirio S.p.A., in qualità di datore di lavoro, ha comunicato a un istituto di credito i dati personali di un dipendente per l’emissione di una carta Deposit destinata al versamento degli incassi, senza avergli fornito un’informativa idonea ai sensi dell’art. 13 GDPR e senza una valida base giuridica ai sensi dell’art. 6 GDPR. L’Autorità ha ritenuto non dimostrato che il dipendente fosse stato adeguatamente informato né che il trattamento fosse necessario all’esecuzione del contratto o giustificato da un legittimo interesse del titolare. È stata quindi dichiarata l’illiceità del trattamento, irrogata una sanzione di 1.000 euro e ordinata la redazione di un’informativa conforme, con comunicazione dell’adempimento al Garante entro 60 giorni.
Sirio S.p.A.: trattamento illecito dei dati di un dipendente per l’emissione di una carta di versamento senza informativa idonea e senza valida base giuridica
Sirio S.p.A.: comunicazione di dati di un dipendente a una banca per carta di versamento senza informativa e senza base giuridica
Il provvedimento riguarda Sirio S.p.A., datore di lavoro di un dipendente che svolgeva funzioni di Assistant Manager presso un punto vendita. Il procedimento trae origine da un reclamo ex art. 77 GDPR relativo alla comunicazione dei dati personali dell’interessato a un istituto di credito per l’emissione di una nuova carta Deposit destinata ai versamenti di contante.
Origine del procedimento e posizioni delle parti
Il reclamante ha riferito di avere ricevuto dalla banca un modulo di emissione di una nuova carta precompilato con i propri dati anagrafici, dati che la Società aveva trasmesso all’istituto di credito. Egli contestava l’assenza di consenso e di una previa informativa.
Sirio S.p.A. ha sostenuto che il trattamento era connesso al rapporto di lavoro e alle mansioni assegnate: il dipendente, in qualità di responsabile del punto ristoro, era incaricato di versare gli incassi sul conto della Società mediante carte bancarie intestate a lui. La Società ha inoltre richiamato il blocco dei precedenti conti correnti e l’apertura di un nuovo conto presso un diverso istituto, con emissione di nuove carte.
Trattamenti esaminati
L’Autorità ha esaminato la comunicazione dei dati personali del dipendente a un istituto di credito per:
- l’emissione e intestazione di una carta Deposit;
- la gestione operativa dei versamenti di contante da parte del dipendente;
- l’eventuale collegamento tra tale comunicazione e le mansioni lavorative del reclamante.
Violazione dell’obbligo di informativa
Il Garante ha ritenuto non dimostrato che l’interessato fosse stato informato in modo adeguato del trattamento.
In particolare:
- non è stata prodotta una prova idonea della consegna di un’informativa specifica per il trattamento contestato;
- l’informativa generale ai dipendenti, predisposta successivamente all’assunzione del reclamante e distribuita nel 2021, è stata giudicata troppo generica;
- il suo contenuto non indicava con sufficiente precisione destinatari o categorie di destinatari, tipologia di dati, finalità e basi giuridiche della comunicazione;
- il modulo di consenso sottoscritto in precedenza per un’operazione diversa non poteva valere come informativa per il trattamento oggetto del reclamo.
L’Autorità ha quindi ravvisato la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 13 GDPR, richiamando i principi di liceità, correttezza e trasparenza.
Assenza di una valida base giuridica
Il Garante ha escluso la possibilità di giustificare il trattamento sulla base dell’art. 6 GDPR.
Art. 6, par. 1, lett. b) GDPR
Per l’esecuzione del contratto, il trattamento deve essere oggettivamente necessario. Nel caso concreto non è emerso che la specifica comunicazione dei dati alla banca fosse disciplinata in modo puntuale né che fosse indispensabile per l’esecuzione del rapporto di lavoro. Il richiamo al CCNL non è stato ritenuto sufficiente a legittimare la comunicazione a terzi di quei dati.
Art. 6, par. 1, lett. f) GDPR
Quanto al legittimo interesse, il Garante ha ricordato che il titolare deve effettuare un bilanciamento tra il proprio interesse e i diritti e le libertà dell’interessato. Nel caso di specie non risultava svolto alcun test di bilanciamento. Il richiamo al considerando 47 non è stato ritenuto idoneo a superare tale carenza.
Esito dell’istruttoria e illiceità del trattamento
All’esito dell’istruttoria, il Garante ha dichiarato illecito il trattamento per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 13 GDPR.
L’Autorità ha rilevato che:
- la comunicazione dei dati a terzi era avvenuta senza un’informativa idonea;
- non era stata dimostrata una base giuridica valida;
- la documentazione contrattuale e difensiva prodotta non chiariva in modo sufficiente la legittimazione del trattamento;
- le circostanze emerse non consentivano l’archiviazione del procedimento.
Sanzione amministrativa e criteri di quantificazione
Ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i), e dell’art. 83 GDPR, il Garante ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.000,00.
Nella quantificazione sono stati considerati:
- la natura della violazione, relativa alla comunicazione a terzi di dati personali;
- l’assenza di precedenti violazioni pertinenti;
- il fatto che la violazione ha riguardato un solo interessato;
- le condizioni economiche della Società, valutate sulla base dei bilanci 2021 e 2022.
Prescrizioni e adempimenti imposti
Oltre alla sanzione pecuniaria, il Garante ha ordinato alla Società di conformare il trattamento alla disciplina privacy, in particolare:
- redigere un’informativa idonea ai sensi dell’art. 13 GDPR;
- comunicare all’Autorità, entro 60 giorni dalla notifica, le iniziative adottate per dare esecuzione al provvedimento;
- pagare la sanzione entro 30 giorni dalla notifica, con facoltà di definizione agevolata nei termini previsti dalla legge.
Pubblicazione e mezzi di impugnazione
Il provvedimento dispone la pubblicazione sul sito del Garante, in ragione della tipologia della violazione e dell’incidenza sui diritti dell’interessato. È inoltre ricordata la possibilità di proporre opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011.
Punti principali
Origine del reclamo e fatti contestati
Il procedimento origina dal reclamo di un dipendente, Assistant Manager presso un punto vendita gestito da Sirio S.p.A., che lamentava la comunicazione dei propri dati anagrafici a una banca per l’emissione di una nuova carta di versamento del contante. Il reclamante sosteneva che tale comunicazione fosse avvenuta senza consenso e senza previa informativa. La Società ha ricondotto il trattamento alle mansioni del dipendente e alla necessità di sostituire precedenti carte dopo il blocco di vecchi conti correnti e l’apertura di un nuovo conto.
Valutazione sull’informativa ex art. 13 GDPR
Il Garante ha rilevato che non era stata prodotta alcuna evidenza idonea a dimostrare l’assolvimento dell’obbligo informativo nei confronti dell’interessato. L’informativa generica distribuita ai dipendenti nel mese di aprile 2021 era successiva all’assunzione del reclamante e formulata in modo troppo ampio, senza indicare in modo sufficientemente specifico destinatari, categorie di dati, finalità e basi giuridiche del trattamento. È stato inoltre escluso che il modulo di consenso sottoscritto nel 2019 per una diversa operazione potesse valere come informativa per il trattamento contestato.
Insussistenza di una valida base giuridica
L’Autorità ha escluso la legittimità del trattamento sia ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. b), GDPR sia ai sensi della lett. f). Quanto alla necessità per l’esecuzione del contratto, il Garante ha osservato che dagli atti non emergeva una disciplina specifica della mansione che imponesse la comunicazione dei dati a una banca. Quanto al legittimo interesse, è stato evidenziato che la Società non aveva svolto il necessario bilanciamento tra i propri interessi e i diritti e le libertà dell’interessato, come richiesto dal GDPR.
Illiceità del trattamento, sanzione e prescrizioni
Il trattamento è stato dichiarato illecito per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 13 GDPR. Il Garante ha applicato una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000 euro, tenendo conto della natura della violazione, del fatto che ha riguardato un solo interessato, dell’assenza di precedenti e delle condizioni economiche della Società. È stata inoltre ordinata la conformazione del trattamento, con redazione di un’informativa idonea ai sensi dell’art. 13 GDPR e comunicazione all’Autorità entro 60 giorni.
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