Deliberazione n. 592 del 07/12/2023
Provvedimento del 7 dicembre 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica una serie di provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di diverse piattaforme digitali, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa al rischio di diffusione di materiale audio, immagini o video sessualmente espliciti destinati a rimanere privati. Le società destinatarie sono state ingiunte di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e di conservare eventuale materiale acquisito in chiaro solo per finalità probatorie per dodici mesi, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità. Il provvedimento del 7 dicembre 2023 si limita quindi alla ratifica degli atti urgenti già trasmessi ai gestori delle piattaforme.
Ratifica dei provvedimenti urgenti contro varie piattaforme per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione revenge porn
Ratifica di provvedimenti urgenti in materia di revenge porn nei confronti di piattaforme digitali
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento del 7 dicembre 2023, una serie di determinazioni urgenti adottate il 5 dicembre 2023 nei confronti di diverse piattaforme digitali. Il procedimento trae origine da una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa al rischio di diffusione di materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Origine del procedimento e base normativa
La segnalazione è stata presentata da una persona interessata che ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice, norma introdotta per contrastare la diffusione non consensuale di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati, attraverso piattaforme digitali.
Il Garante richiama:
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che prevede la possibilità di segnalazione da parte di chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni;
- il potere dell’Autorità di decidere entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l’adozione d’urgenza da parte del dirigente competente, con successiva ratifica dell’Autorità.
Soggetti destinatari e piattaforme coinvolte
La persona interessata aveva chiesto l’intervento del Garante presso le piattaforme Facebook, Instagram, YouPorn, Tinder, OnlyFans, LinkedIn e Bumble. I provvedimenti urgenti sono stati indirizzati a:
- Facebook Italy S.r.l.;
- Meta Platforms Ireland Limited;
- Aylo Freesites Ltd;
- MTCH Technology Services Limited;
- Fenix International Limited;
- LinkedIn Ireland Unlimited Company;
- Bumble Holding Limited;
- Badoo Trading Limited;
- Bumble Trading LLC.
Contenuto dei provvedimenti urgenti del 5 dicembre 2023
Con le determinazioni nn. 266-271 del 5 dicembre 2023, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina del revenge porn, ha disposto in via d’urgenza:
- l’ingiunzione alle società destinatarie di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, soltanto a fini probatori, per un periodo di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento;
- l’obbligo di adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- la comunicazione tempestiva all’Autorità dell’eventuale materiale conservato.
Ratifica del Garante
Il Garante, nella riunione del 7 dicembre 2023, ha ratificato i provvedimenti urgenti ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il testo non reca una valutazione sanzionatoria né l’irrogazione di ammende o sanzioni amministrative, ma si limita a confermare le misure urgenti già adottate per prevenire la diffusione del materiale segnalato.
Esito pratico
L’effetto del provvedimento è la conferma dell’obbligo, per le piattaforme coinvolte, di bloccare la diffusione del materiale e di gestire l’eventuale contenuto acquisito in chiaro secondo modalità limitate, riservate alla prova e con garanzie di anonimizzazione/limitazione dell’identificabilità degli interessati.
Punti principali
Origine della segnalazione e competenza del Garante
La vicenda origina da una segnalazione presentata da una persona interessata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, che disciplina i casi di c.d. revenge porn e attribuisce al Garante il potere di intervenire entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione. L’interessato ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram, YouPorn, Tinder, OnlyFans, LinkedIn e Bumble.
Provvedimenti urgenti adottati dal dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato d’urgenza i provvedimenti nn. 266/2023-271/2023 del 5 dicembre 2023. Tali atti hanno ingiunto a Facebook Italy S.r.l., Meta Platforms Ireland Limited, Aylo Freesites Ltd, MTCH Technology Services Limited, Fenix International Limited, LinkedIn Ireland Unlimited Company, Bumble Holding Limited, Badoo Trading Limited e Bumble Trading LLC di impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash.
Conservazione del materiale a fini probatori
Alle medesime società è stata prescritta la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente per finalità probatorie, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica finale del Garante
Nella riunione del 7 dicembre 2023 il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati il 5 dicembre 2023. Il provvedimento non contiene irrogazione di sanzioni, ma conferma le misure urgenti già imposte ai gestori delle piattaforme.
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