Deliberazione n. 588 del 07/12/2023
Provvedimento del 7 dicembre 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. I provvedimenti riguardano una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinato a rimanere privato e potenzialmente oggetto di diffusione non consensuale sulle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram. L'intervento urgente aveva disposto l'adozione immediata di misure per impedire la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e la sua eventuale conservazione in chiaro per soli fini probatori per dodici mesi. Il Collegio, riunito il 7 dicembre 2023, ratifica quanto già disposto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 33-bis del regolamento interno del Garante.
Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC: ratifica di provvedimenti urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell'art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di provvedimenti urgenti contro la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica due provvedimenti d'urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy avente ad oggetto materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso sulle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram.
Origine del procedimento e quadro normativo
La vicenda prende avvio da una segnalazione presentata dalla persona interessata, che ha rappresentato di rientrare nell'ambito applicativo della disciplina sul c.d. revenge porn e ha chiesto l'intervento dell'Autorità nei confronti delle piattaforme indicate. Il provvedimento richiama:
- l'art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni relative a contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati e potenzialmente oggetto di invio, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso tramite piattaforme digitali;
- la previsione secondo cui il Garante deve decidere entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
- l'art. 33-bis del regolamento interno del Garante n. 1/2019, che consente l'adozione in via d'urgenza di misure volte a impedire l'eventuale diffusione del materiale segnalato, con successiva ratifica del Collegio.
Provvedimenti urgenti adottati il 30 novembre 2023
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente facente funzioni del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 261 e 262 del 30 novembre 2023, con cui ha disposto:
- l'ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash, rispettivamente sulle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram;
- la prescrizione di conservare l'eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per fini probatori, per un periodo di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento;
- l'obbligo di usare misure idonee a evitare la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente tali misure all'Autorità.
Ratifica del Collegio
Le determinazioni dirigenziali sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme con note del 30 novembre 2023. Esaminate anche le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione in atti, il Collegio, nella riunione del 7 dicembre 2023, ratifica i provvedimenti urgenti nn. 261/2023 e 262/2023 ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.
Esito del provvedimento
Il provvedimento si limita alla ratifica dell'intervento urgente e non contiene irrogazione di sanzioni pecuniarie, né ulteriori prescrizioni sostanziali oltre a quelle già disposte in via d'urgenza per impedire la diffusione del materiale e garantirne l'eventuale conservazione probatoria per dodici mesi.
Punti principali
Origine della segnalazione e base normativa
La persona interessata ha presentato una segnalazione ai sensi dell'art. 144-bis del Codice privacy, rappresentando di trovarsi in una delle ipotesi di c.d. revenge porn e chiedendo l'intervento del Garante presso Facebook, Instagram e Telegram. Il provvedimento richiama la disciplina speciale introdotta dal d.l. n. 139/2021, convertito nella l. n. 205/2021, che consente al Garante di decidere entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Provvedimenti urgenti adottati dal dirigente
Il dirigente facente funzioni del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, con determinazioni nn. 261 e 262 del 30 novembre 2023, ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale segnalato sulle rispettive piattaforme. Ha inoltre prescritto la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi, a soli fini probatori, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 7 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica i provvedimenti urgenti nn. 261/2023 e 262/2023 adottati il 30 novembre 2023. Il testo non contiene ulteriori valutazioni di merito né profili sanzionatori.
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