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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25593/2023 del 01/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società cooperativa)

La controversia

Una cooperativa edilizia aveva agito contro il proprio ex presidente e un ex consigliere di amministrazione per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivati da plurimi episodi di mala gestio nella realizzazione di un fabbricato sociale. In particolare, venivano contestati: la realizzazione di 4 unità abitative in più rispetto alle 9 autorizzate, con conseguenti costi di variante e di adeguamento; la non regolare esecuzione dell’edificio; l’omessa richiesta di un finanziamento pubblico utile al mantenimento del diritto di superficie; l’omessa contabilizzazione di somme versate dai soci e di un importo ricevuto da altra cooperativa; nonché il pagamento in proprio favore di rimborsi spese. In appello la cooperativa aveva ottenuto la condanna solidale dei due amministratori per alcune poste di danno. In cassazione il ricorrente principale ha dedotto: 1) erronea applicazione dell’art. 1310 c.c. per avere la Corte d’appello escluso la prescrizione valorizzando l’atto interruttivo notificato tempestivamente al coobbligato, nonostante l’assenza di litisconsorzio necessario; 2) violazione di giudicato esterno, sostenendo che i fatti relativi alla mancata contabilizzazione di somme e all’incasso di somme da terzi non fossero coperti dal giudicato formatosi in un precedente processo; 3) erronea ritenzione del giudicato esterno anche sulla condotta relativa alla costruzione di 13 appartamenti anziché 9, con contestazione della sussistenza del danno e dell’attribuibilità della decisione all’amministratore; 4) vizio sulla liquidazione del danno, per avere la Corte d’appello fatto proprie le conclusioni di una perizia di parte senza CTU e in asserita violazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c.; 5) violazione dell’art. 1224 c.c. per il riconoscimento della rivalutazione monetaria su un credito qualificato come debito di valuta. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi del ricorso principale, confermando la decisione di merito; quanto al coamministratore, il procedimento è stato dichiarato estinto per rinuncia al ricorso incidentale accettata dalla cooperativa.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente al rapporto processuale tra il coamministratore ricorrente incidentale e la cooperativa, per rinuncia al ricorso incidentale accettata; nel rapporto tra il ricorrente principale e la cooperativa ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la condanna risarcitoria e la regolazione delle spese a carico del ricorrente principale. La Corte ha inoltre ritenuto corretta l’applicazione dell’art. 1310 c.c. in presenza di obbligazione solidale e litisconsorzio facoltativo, ha confermato l’esistenza del giudicato esterno sui fatti già decisi in precedente giudizio, ha ritenuto legittima la valutazione della perizia stragiudiziale e non decisiva la doglianza sulla rivalutazione monetaria, richiamando il principio secondo cui nella domanda di risarcimento per fatto illecito sono implicitamente compresi interessi compensativi e danno da svalutazione.

Norme richiamate

  • art. 1310 c.c.

    "gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido... hanno effetto riguardo agli altri debitori"

    L’interruzione della prescrizione nei confronti di uno dei debitori solidali produce effetti anche verso gli altri, senza che sia necessario un litisconsorzio necessario; la regola opera anche nelle ipotesi di litisconsorzio facoltativo tra corresponsabili.

  • art. 102 c.p.c.

    Richiamato per escludere che, nella responsabilità solidale di più amministratori, si configuri litisconsorzio necessario.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato in tema di stabilità del decisum e di formazione del giudicato esterno.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente, ma non è accolto il rilievo sul difetto di interesse o sulla portata del giudicato.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno è accertabile direttamente dalla Corte di cassazione e vincola la controversia sui medesimi fatti già decisi.

  • art. 116 c.p.c.

    Il giudice di merito può fondare la decisione su una perizia stragiudiziale se ne motiva adeguatamente la valorizzazione, nel rispetto del principio del libero convincimento.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato in relazione alla liquidazione del danno patrimoniale conseguente alle opere necessarie per ricondurre l’immobile a legittimità.

  • art. 2697 c.c.

    La doglianza sulla prova del danno è stata ritenuta inammissibile perché diretta a sollecitare una diversa valutazione del merito.

  • art. 1224 c.c.

    La censura è stata respinta: nella domanda risarcitoria per fatto illecito sono implicitamente compresi interessi compensativi e danno da svalutazione monetaria, che il giudice può riconoscere anche d’ufficio.

  • art. 390 c.p.c.

    Richiamato per la rinuncia al ricorso incidentale, accettata dalla controparte, con estinzione del giudizio sul relativo rapporto processuale.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito della memoria in sede camerale.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Le censure formulate secondo il vecchio paradigma dell’insufficiente motivazione sono state ritenute inammissibili perché non più coerenti con l’attuale formulazione della norma.

Massime di principio

  • In tema di responsabilità solidale di più amministratori, l’atto interruttivo della prescrizione notificato a uno dei coobbligati si estende agli altri ai sensi dell’art. 1310 c.c., anche quando tra i convenuti non vi sia litisconsorzio necessario ma solo facoltativo.
  • La natura solidale dell’obbligazione risarcitoria da mala gestio esclude l’inscindibilità delle posizioni processuali e consente azioni separate contro ciascun amministratore.
  • Il giudicato esterno, ove riguardi i medesimi fatti storici e la medesima questione già decisa in precedente giudizio, è direttamente accertabile dalla Corte di cassazione e impedisce la riproposizione delle stesse contestazioni sotto diversa veste.
  • Ai fini della responsabilità dell’amministratore, la circostanza che l’operazione sia stata approvata dall’assemblea non è di per sé decisiva se l’amministratore resti tenuto a curare gli adempimenti conseguenti e ad evitare condotte foriere di danno per la società.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito censurare il merito della valutazione probatoria quando la doglianza mira solo a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di appello.
  • Il giudice del merito può valorizzare una perizia stragiudiziale, anche se contestata, purché dia conto in modo non apparente delle ragioni della sua attendibilità e precisione.
  • Nella domanda di risarcimento del danno da fatto illecito, la richiesta deve intendersi comprensiva anche degli accessori compensativi e della svalutazione monetaria, che il giudice può riconoscere senza incorrere in ultrapetizione.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriImpugnazioniProveInadempimento
RamiSocietarioProcesso civileObbligazioniResponsabilità civile
SottomaterieResponsabilità degli amministratoriRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessarioPrescrizioneNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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