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Sentenza

Sentenza n. 3536/2026 - Milano, Sezione 1

per l'ottemperanza alla sentenza emessa dal T.A.R. per la Lombardia sede di Milano Sez. Prima n. -OMISSIS- numero di registro generale -OMISSIS- del 2024 pubblicata il 31/03/2025, avente ad oggetto l’annullamento del decreto della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Varese prot. n. -OMISSIS- emesso in data 6.5.2024 e di ogni altro atto e provvedimento a esso presupposto e conseguente; e per l’annullamento previa adozione di idonee misure cautelari del provvedimento n. -OMISSIS- Divisione P.A.S.I Prot. -OMISSIS- del 21.01.2026 emesso dalla Questura di Varese Divisione Polizia Amministrativa, Sociale e dell’Immigrazione Armi ed Esplosivi notificato a mezzo PEC in pari data, concernente diniego di annullamento in autotutela del decreto di revoca del porto d’armi uso tiro a volo emesso dal Questore della Provincia di Varese in data 17.5.2024 e quale atto ivi collegato dipendente e presupposto del decreto in data 17.5.2024, notificato in data 15.10.2024, recante revoca della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo accordato in data 16.6.2023, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

Giustizia amministrativa202601208

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: nota della Questura di Varese del 21 gennaio 2026, recante diniego di annullamento in autotutela della revoca del porto d'armi, nonché, in via subordinata, decreto questorile di revoca del 17 maggio 2024

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (titolare di porto d'armi)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla precedente sentenza del TAR Lombardia che aveva annullato il decreto prefettizio del 6 maggio 2024, recante divieto di detenzione di armi, fondato sulla pendenza di un procedimento penale per omessa custodia e sulle modalità di custodia delle armi. Ha dedotto che il successivo decreto questorile del 17 maggio 2024, con cui era stata revocata la licenza di porto di fucile per uso tiro a volo, fosse strettamente connesso al provvedimento prefettizio annullato, poiché fondato sul medesimo fatto materiale, sullo stesso quadro istruttorio e sul medesimo giudizio di inaffidabilità. Ha quindi sostenuto che il mancato ritiro della revoca, formalizzato con la nota questorile del 21 gennaio 2026, integrasse violazione o elusione del giudicato e che l'annullamento del provvedimento prefettizio producesse il travolgimento automatico, con effetto caducante, della revoca questorile. In via subordinata ha impugnato la nota e il decreto di revoca per violazione degli artt. 11 e 43 TULPS, difetto dei presupposti, illogicità e travisamento, sostenendo che mancassero elementi concreti e attuali idonei a fondare l'inaffidabilità nel corretto uso e nella custodia delle armi. Il Ministero ha eccepito che la revoca non fosse stata tempestivamente impugnata e fosse ormai consolidata, nonché che fosse autonoma rispetto al divieto prefettizio, avente oggetto diverso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza nei limiti indicati in motivazione. Ha rilevato che il divieto prefettizio e la revoca questorile, pur aventi contenuto formalmente diverso, appartenevano a una sequenza procedimentale unitaria: erano stati avviati dalla medesima contestazione, adottati a distanza di pochi giorni e fondati sullo stesso quadro fattuale e valutativo. In particolare, il divieto prefettizio costituiva l'unico presupposto effettivo della revoca questorile, senza autonome valutazioni o ulteriori elementi. Poiché la sentenza passata in giudicato aveva accertato l'inidoneità dei fatti a fondare il giudizio di inaffidabilità e aveva annullato il divieto, l'effetto ripristinatorio e conformativo della pronuncia ha travolto retroattivamente anche la revoca, quale atto consequenziale fondato su un presupposto venuto meno. La nota della Questura, nella parte in cui aveva negato il ritiro della revoca richiamandone l'autonomia e la mancata impugnazione, è stata dichiarata nulla perché elusiva del giudicato. L'amministrazione è stata onerata di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione, provvedendo, salvo sopravvenienze ostative ulteriori, alla restituzione delle armi ritirate. È stato nominato, per l'eventuale perdurante inottemperanza, il Sindaco del Comune di Varese quale commissario ad acta, con facoltà di delega. La domanda subordinata di annullamento del decreto di revoca è stata dichiarata improcedibile per effetto satisfattivo dell'accoglimento dell'ottemperanza. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice amministrativo verifica l'esecuzione del giudicato e può adottare le misure necessarie a conformare l'attività amministrativa successiva.

  • art. 113 c.p.a.

    Richiamato in relazione alla competenza del giudice dell'ottemperanza quale giudice naturale della conformazione dell'attività amministrativa successiva al giudicato.

  • art. 24 Cost.

    Individuato quale fondamento della tutela giurisdizionale effettiva perseguita dal giudizio di ottemperanza.

  • art. 39 TULPS

    Costituisce la base del divieto prefettizio di detenzione di armi annullato con la precedente sentenza.

  • artt. 11 e 43 TULPS

    Richiamati quali disposizioni poste a fondamento della revoca della licenza di porto di fucile; il giudice ha ritenuto che la revoca fosse stata adottata sulla base del medesimo presupposto fattuale e valutativo del divieto prefettizio annullato.

  • art. 20 l. 110/1975

    Riguarda il procedimento penale per omessa custodia delle armi, uno degli elementi ritenuti dalla precedente sentenza non idonei a fondare il giudizio di inaffidabilità.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • L'annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo produce, oltre all'effetto demolitorio, effetti conformativi e ripristinatori, imponendo all'amministrazione di eliminare retroattivamente le modificazioni giuridiche e fattuali determinate dall'atto annullato e di adeguare a tale esito l'assetto degli interessi.
  • Quando due provvedimenti appartengono alla medesima sequenza procedimentale e tra essi sussiste un nesso di presupposizione-consequenzialità necessaria, l'annullamento dell'atto presupposto travolge automaticamente l'atto conseguenziale, anche senza autonoma impugnazione di quest'ultimo, per invalidità derivata ad effetto caducante.
  • La medesima sequenza procedimentale può comprendere atti adottati nell'ambito di procedimenti formalmente distinti e da autorità diverse, purché siano collegati da un rapporto di derivazione necessaria e il primo atto costituisca il presupposto unico e imprescindibile del secondo, senza ulteriori autonome valutazioni amministrative.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può accertare l'effetto caducante prodotto dal giudicato su atti successivi e adottare le misure necessarie a rendere effettiva la pronuncia, inclusa la dichiarazione di nullità degli atti elusivi e la nomina di un commissario ad acta.
  • È elusivo del giudicato il comportamento dell'amministrazione che, pur a fronte dell'annullamento dell'unico presupposto effettivo di un provvedimento consequenziale, ne neghi la caducazione qualificandolo formalmente come autonomo e richiamando la mancata impugnazione diretta dell'atto consequenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaInvalidità del provvedimentoReclutamento e idoneità
RamiProcesso amministrativoForze armate e forze di polizia
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereNullità del provvedimentoEfficacia ed esecutorietà

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