Ordinanza n. 28/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del Nulla Osta al lavoro subordinato avente n. Prot. P-NA/L/Q/2024/107443 rilasciato in data 20/05/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato il 20 maggio 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. In sede cautelare ha prodotto documentazione che, secondo quanto risultava dalla revoca, non era stata acquisita agli atti del procedimento, nonché ricevute di email attestanti l'invio della medesima documentazione alla Prefettura. Ha dedotto, in particolare, il difetto di istruttoria e la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990. L'atto di revoca non faceva riferimento né alla documentazione né alle iniziative del ricorrente.
La decisione
Il TAR ha ritenuto, con valutazione prima facie propria della fase cautelare, fondate le censure di difetto di istruttoria e di violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990. La mancata considerazione della documentazione trasmessa alla Prefettura e delle relative iniziative partecipative evidenziava un possibile deficit dell'istruttoria e del contraddittorio procedimentale. Ha quindi accolto la domanda cautelare e sospeso l'efficacia della revoca impugnata, fissando per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 24 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata accolta con sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.
art. 10-bis l. 241/1990
Il giudice ha ravvisato prima facie la violazione delle garanzie partecipative connesse al preavviso di rigetto, in quanto la revoca non considerava la documentazione e le iniziative del ricorrente risultanti dalle ricevute di invio alla Prefettura.
Massime di principio
- In sede cautelare, la mancata considerazione nell'atto conclusivo della documentazione trasmessa dall'interessato all'amministrazione può integrare, prima facie, un difetto di istruttoria quando tale documentazione risulti potenzialmente rilevante per la decisione.
- La revoca di un nulla osta adottata senza riferire sulle iniziative partecipative e sulla documentazione inviata dall'interessato può risultare prima facie viziata per violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990.
- Quando emergano prima facie un deficit istruttorio e una lesione del contraddittorio procedimentale, il giudice amministrativo può sospendere cautelarmente l'efficacia del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 55 c.p.a.
Come è indicizzato
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