Cassazione Penale, Sentenza n. 32566/2023 del 26/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di Appello che aveva parzialmente riformato la condanna di primo grado. Deduce vizi di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, richiamando in particolare la limitata dimensione cronologica del fatto, e contesta la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 7 cod. pen. (aver provocato un danno patrimoniale di rilevante entità), sostenendo che tale aggravante non fosse correttamente valorizzata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e difetto di specificità ai sensi degli artt. 606, comma 3 e 591, comma 1, lett. a) e c) c.p.p. Ha ritenuto che la Corte di merito avesse implicitamente motivato il diniego delle attenuanti generiche richiamando la personalità dell'imputato (precedenti specifici) e l'elevato valore patrimoniale della truffa. Analogamente ha giudicato corretta e motivata la valutazione della sussistenza dell'aggravante patrimoniale, richiamando l'entità della fattura non pagata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la decisione è stata redatta in forma semplificata.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
norma che disciplina le deduzioni introdotte con il ricorso per cassazione; citata come riferimento procedurale per gli argomenti sollevati
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
riguarda i vizi di motivazione denunciabili in cassazione; il ricorrente aveva evocato la carenza di motivazione sul diniego delle attenuanti
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
consente dichiarare inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza; applicata dalla Corte per rigettare il ricorso
art. 591, comma 1, lett. a) e c), cod. proc. pen.
prevede i casi di inammissibilità del ricorso per cassazione; la Corte ha richiamato tali disposizioni per motivare la declaratoria di inammissibilità
art. 61, comma 1, n. 7, cod. pen.
definisce l'aggravante per aver provocato un danno patrimoniale di particolare rilevanza; la Corte di merito l'ha ritenuta sussistente in relazione all'entità della fattura non pagata
art. 616, cod. proc. pen.
consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e, se sussistono profili di colpa, all'ammenda da versare alla Cassa delle ammende; applicata per disporre il pagamento di euro 3.000
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
richiamata per motivare l'entità dell'ammenda (eu. 3.000) alla Cassa delle ammende quando sussistono profili di colpa nella proposizione del ricorso
Massime di principio
- Per ottenere l'ammissione del ricorso in cassazione è necessario formulare motivi specifici e confrontarsi puntualmente con l'ordito motivazionale della decisione impugnata; affermazioni generiche o non circostanziate possono comportare l'inammissibilità.
- Il giudice del merito non è obbligato a confutare punto per punto tutte le deduzioni difensive: una motivazione complessiva chiara può implicitamente rigettare le richieste se dal quadro argomentativo emergono ragioni ostative (es. precedenti del reo, gravità del danno).
- La censura della valutazione delle circostanze attenuanti o aggravanti richiede la contestazione di specifici elementi di fatto o di valutazioni compiute dal giudice; non è sufficiente sottolineare astrattamente l'erroneità della valutazione senza indicare i profili di fatto viziati.
- Quando si contesta la sussistenza di un'aggravante patrimoniale è utile dimostrare in che modo l'entità del danno sia stata erroneamente apprezzata o non provata, poiché la mera disamina dell'importo può legittimare la valutazione del giudice di merito.
- Il ricorrente rischia di essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) se il ricorso è ritenuto manifestamente infondato o proposto con colpa procedurale; pertanto occorre valutare cautamente l'ammissibilità e la specificità dei motivi prima di proporre ricorso.
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