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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07975/2024 del 25/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ausiliario)

La controversia

Nel corso di due procedure di espropriazione presso terzi, il giudice dell'esecuzione aveva incaricato la società ricorrente di svolgere le operazioni di vendita di quote sociali pignorate. Dopo che le procedure esecutive erano state dichiarate estinte, la società aveva chiesto la liquidazione del compenso per l'attività svolta e il giudice dell'esecuzione aveva emesso un decreto di pagamento ponendo la somma a carico dei creditori procedenti e dell'esecutato. Uno dei debitori/parti interessate aveva proposto opposizione al decreto ex artt. 170 d.P.R. 115/2002 e 15 d.lgs. 150/2011; il Tribunale aveva accolto l'opposizione. La società aveva quindi proposto ricorso per cassazione contro tale ordinanza, ma la Corte lo aveva dichiarato improcedibile per mancato tempestivo deposito della copia autentica del provvedimento impugnato con relata di notifica. Con il ricorso per revocazione la società ha dedotto errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte avesse erroneamente ritenuto tardivo il deposito, poiché la copia autentica dell'ordinanza e la prova della notifica erano state già depositate in precedenza, in formato cartaceo e telematico, con attestazione di conformità; il deposito successivo del 25 settembre 2018 sarebbe stato solo duplicativo e prudenziale.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per revocazione, riconoscendo l'errore di fatto nella precedente ordinanza di improcedibilità, poiché dagli atti risultava che la copia autentica del provvedimento impugnato e la prova della sua notifica erano già state depositate entro il termine di legge. Nella fase rescissoria, tuttavia, ha rilevato d'ufficio che l'opposizione originaria al decreto di liquidazione non era proponibile, perché il decreto era stato emesso quando la procedura esecutiva era già estinta: in tale situazione il provvedimento del giudice dell'esecuzione è abnorme e contro di esso non è esperibile l'opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002, ma solo il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. Per questo la Corte ha cassato senza rinvio l'ordinanza impugnata, dichiarando che il procedimento di opposizione non poteva essere proposto. Ha inoltre compensato le spese dell'intero giudizio.

Norme richiamate

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    consente la revocazione per errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa, quando la decisione si fondi sulla supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto incontrovertibilmente escluso o accertato dagli atti.

  • art. 369 c.p.c.

    a pena di improcedibilità

    impone, quando il ricorso è stato notificato oltre il termine breve, il deposito della copia autentica della decisione impugnata con la relata di notifica entro il termine previsto; la mancata produzione tempestiva comporta improcedibilità, salvo che la documentazione sia già nel fascicolo per iniziativa di altre parti o sia stata depositata tempestivamente.

  • art. 325 c.p.c.

    il termine breve per impugnare decorre dalla notificazione del provvedimento; la Corte ribadisce che la notificazione della decisione fa scattare l'onere di deposito della relata ai fini dell'art. 369 c.p.c.

  • art. 327 c.p.c.

    in assenza di notificazione del provvedimento impugnato opera il termine lungo di impugnazione; la Corte richiama tale termine anche in relazione all'opposizione al decreto di liquidazione.

  • art. 372 c.p.c.

    consente il deposito di documenti in Cassazione nei modi e nei limiti previsti dalla norma, richiamata per il deposito della documentazione relativa alla notificazione.

  • art. 370, comma 3, c.p.c.

    rileva ai fini della possibilità di giovarsi della produzione documentale eseguita dalla parte resistente.

  • art. 331 c.p.c.

    in caso di litisconsorzio necessario, la mancata notificazione a tutte le parti non determina immediata inammissibilità se almeno una notifica è tempestiva, dovendo il giudice disporre l'integrazione del contraddittorio.

  • art. 382 c.p.c.

    consente la cassazione senza rinvio quando risulta che il processo non poteva essere proposto o proseguito.

  • art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    l'opposizione al decreto di pagamento degli ausiliari è lo strumento ordinario contro il decreto di liquidazione, ma non è proponibile quando il provvedimento sia stato emesso dopo l'estinzione della procedura esecutiva.

  • art. 71, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato nel ricorso originario quale norma sul termine di decadenza per l'opposizione ai decreti di liquidazione.

  • art. 15 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150

    disciplina il rito dell'opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi, con termini di proposizione soggetti a decadenza.

  • art. 111 Cost.

    indica il rimedio esperibile avverso il provvedimento abnorme emesso dal giudice privo di potere, in alternativa all'opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002.

  • art. 633, n. 3, c.p.c.

    viene richiamato come ulteriore tutela del diritto al compenso dell'ausiliario, mediante ricorso per decreto ingiuntivo.

  • art. 8, commi 4 e 5, L. 20 novembre 1982, n. 890

    disciplina la compiuta giacenza della notificazione a mezzo posta, rilevante per individuare la data di perfezionamento della notificazione del ricorso.

  • art. 1, comma 1, L. 7 ottobre 1969, n. 742

    richiamato per la sospensione feriale dei termini processuali.

  • art. 155, comma 4, c.p.c.

    rileva per la proroga di diritto del termine quando la scadenza cade in giorno festivo.

  • art. 285 c.p.c.

    richiamato come modalità di notificazione dell'ordinanza del Tribunale.

  • art. 2697 c.c.

    non è espressamente citato nel testo come oggetto di decisione, ma non rileva ai fini della ratio.

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio ricorre quando la decisione sia fondata sulla supposizione, oggettivamente smentita dagli atti, che un documento non sia stato depositato o che un fatto processuale non sia avvenuto, purché il fatto non sia stato oggetto di discussione e la svista abbia carattere decisivo.
  • Ai fini dell'improcedibilità del ricorso per cassazione, la mancata produzione della copia autentica della decisione impugnata con la relata di notifica non rileva se dagli atti risulta che tale documentazione sia stata tempestivamente depositata; il controllo deve essere condotto sul contenuto effettivo del fascicolo, non su omissioni meramente formali dell'indice di produzione.
  • In materia di decreto di liquidazione del compenso degli ausiliari del giudice, se il decreto è emesso quando il processo esecutivo è già estinto, il provvedimento è abnorme e non è proponibile l'opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002; il rimedio corretto è il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.
  • La proposizione di un'opposizione avverso un decreto di liquidazione emesso in carenza di potere non sana il difetto originario di impugnabilità dell'atto: la questione è rilevabile d'ufficio in ogni stato del giudizio e conduce alla cassazione senza rinvio.
  • Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi degli ausiliari del magistrato, quando il procedimento coinvolge tutte le parti del giudizio esecutivo, opera il litisconsorzio necessario; tuttavia la tempestiva notifica ad almeno uno dei litisconsorti impedisce la decadenza dall'impugnazione, restando eventualmente necessaria l'integrazione del contraddittorio.
  • Il difensore costituito nel grado di merito può attestare la conformità della copia cartacea di un provvedimento digitale del giudice e della relativa notifica telematica, anche se la parte abbia poi conferito procura a un diverso difensore per il giudizio di legittimità, purché il documento provenga legittimamente dal fascicolo informatico.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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