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Sentenza

Sentenza del 29/05/2015 n. 997 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Irpef - Determinazione dell'imposta - Indennità di aeronavigazione - Tassazione dell'indennità sul 50% del suo ammontare solo per l'indennità corrisposta al personale in servizio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente chiedeva di applicare la tassazione agevolata prevista dall'art. 51, comma 6, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, assoggettando a IRPEF soltanto il 50% della quota pensionistica corrispondente all'indennità di aeronavigazione percepita durante il servizio. Sosteneva che tale indennità avesse anche natura risarcitoria, in quanto destinata a compensare il disagio delle continue trasferte e i rischi connessi al servizio di volo, e che tale funzione giustificasse l'estensione dell'agevolazione anche alla pensione.

La decisione

La domanda è stata respinta. La tassazione sul 50% prevista dall'art. 51, comma 6, riguarda esclusivamente l'indennità di aeronavigazione corrisposta al personale in servizio che presta attività lavorativa a bordo di un aeromobile. L'agevolazione non può essere estesa alla quota del trattamento pensionistico derivante dall'indennità percepita durante il servizio, poiché la norma agevolativa deve essere applicata nei limiti della sua specifica previsione.

Norme richiamate

  • Art. 51, comma 6, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    La tassazione sul 50% dell'ammontare dell'indennità di aeronavigazione riguarda il personale che presta lavoro a bordo di un aereo.

    La norma introduce un regime fiscale agevolato limitato all'indennità corrisposta durante il servizio attivo a bordo di un aeromobile. Non consente di applicare la riduzione della base imponibile alla corrispondente quota di una pensione, anche se tale quota deriva da un'indennità percepita in costanza di servizio.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali, soprattutto quelle che riducono la base imponibile, devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese a situazioni non espressamente previste dalla legge.
  • La natura in parte risarcitoria di un emolumento non è sufficiente, da sola, a estendere un trattamento fiscale agevolato a prestazioni diverse da quella indicata dalla norma.
  • Occorre distinguere tra l'indennità percepita dal lavoratore mentre svolge il servizio agevolato e la successiva pensione, anche quando quest'ultima incorpora una quota calcolata sulla base dell'indennità.
  • Per applicare un regime fiscale speciale è necessario verificare sia la natura del reddito sia il momento e il titolo della sua percezione: l'agevolazione prevista per il servizio attivo non si trasferisce automaticamente al trattamento pensionistico.

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