Salta al contenuto
Legge

L.R. Umbria 8/2014

Disposizioni per la sicurezza stradale.

Normativa regionaleL.R. Umbria 8/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Umbria un sistema organico per migliorare la sicurezza stradale: Piano regionale triennale, CRUMS, Consulta regionale, rapporto annuale e Giornata regionale. Prevede anche un Fondo per l’assistenza alle vittime e misure di formazione alla mobilità sicura. Le principali previsioni finanziarie e organizzative sono riferite al 2014-2015 e ai programmi iniziali di attuazione.

Disposizioni per la sicurezza stradale e il monitoraggio regionale

Disposizioni per la sicurezza stradale

La legge regionale dell’Umbria definisce un quadro di interventi per migliorare la sicurezza stradale e ridurre le vittime degli incidenti. Il provvedimento organizza pianificazione, monitoraggio, formazione, assistenza alle vittime e momenti pubblici di sensibilizzazione, limitando la propria efficacia al territorio regionale.

Finalità e principi generali

La Regione orienta la propria azione al miglioramento della sicurezza stradale e alla riduzione degli incidenti, conformando a tale obiettivo le politiche sulla mobilità di persone e merci. Il sistema regionale, insieme a enti locali, gestori delle infrastrutture e dei servizi di trasporto, deve ispirarsi a consapevolezza, informazione, valutazione delle alternative di intervento e analisi dell’impatto sulla sicurezza degli interventi infrastrutturali, formativi e di controllo.

Azioni della Giunta regionale e Fondo di incentivazione

La Giunta regionale è chiamata a pianificare e programmare gli interventi, monitorarne gli effetti, diffondere i dati sull’incidentalità e promuovere raccordi intersettoriali e interistituzionali. Sono inoltre previste azioni di promozione della cultura della sicurezza, della mobilità sicura nei percorsi casa-lavoro, del rafforzamento dell’azione sanitaria e di un sistema di consulenza, informazione e assistenza anche legale e psicologica per le vittime di incidenti stradali.

La Giunta predispone anche una procedura di valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per gli interventi sul sistema viario, nel rispetto del decreto legislativo n. 35/2011, con possibile estensione alla disciplina del traffico, ai servizi di trasporto e alle misure di prevenzione e deterrenza.

Inoltre, previo accordo con gli enti locali, la Regione promuove l’utilizzo delle risorse derivanti dalle sanzioni del codice della strada per finalità coerenti con la legge e con il Piano regionale della sicurezza stradale. A tal fine, d’intesa con ANCI Umbria e UPI Umbria, è istituito un Fondo di incentivazione.

Piano regionale della sicurezza stradale

La Giunta regionale, previa consultazione dei soggetti istituzionali, sociali e associativi interessati, adotta il Piano regionale della sicurezza stradale (PRSS) e lo trasmette all’Assemblea legislativa per l’approvazione. Il Piano ha durata triennale e individua indirizzi, misure e interventi per il miglioramento della sicurezza stradale.

Il PRSS prevede in particolare misure di incentivazione, azioni di indirizzo e coordinamento sui progetti di Regione ed enti territoriali, e gli interventi regionali necessari al raggiungimento degli obiettivi della legge. Il Piano è attuato tramite programmi predisposti dal CRUMS sulla base degli indirizzi della Giunta, e approvati dalla stessa Giunta.

Centro regionale umbro di monitoraggio della sicurezza stradale (CRUMS)

Presso la struttura regionale competente è istituito il CRUMS, con funzioni di raccolta, organizzazione ed elaborazione dei dati su incidenti, traffico, rete viaria e altri aspetti rilevanti per la sicurezza stradale. Il Centro gestisce un sistema informativo integrato, individua criticità e fattori di rischio, censisce le azioni e gli interventi, ne monitora gli effetti e predispone quadri conoscitivi utili alla programmazione.

Il CRUMS redige il rapporto regionale sulla sicurezza stradale, predispone strumenti per il raccordo intersettoriale e interistituzionale e prepara i programmi attuativi del PRSS. Al suo interno è istituito anche un Centro di documentazione e confronto (CDC) per supportare le scelte di intervento, valutare i risultati e diffondere le migliori esperienze. La Giunta disciplina con proprio atto attività, funzionamento e modalità di scambio dati.

Consulta regionale sulla sicurezza stradale

È istituita la Consulta regionale sulla sicurezza stradale, organo consultivo della Giunta per le materie di sicurezza stradale. Ha funzioni di proposta, indirizzo e sollecitazione per accrescere la conoscenza delle criticità e delle possibili soluzioni, favorendo la partecipazione dei soggetti istituzionali, sociali, associativi e fondativi interessati.

La Giunta definisce i criteri di composizione, garantendo la partecipazione dei soggetti indicati dalla legge. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta, dura in carica quanto la legislatura, opera con segreteria e supporto tecnico della struttura regionale competente e adotta un proprio regolamento interno. La partecipazione non dà diritto ad alcun compenso o rimborso.

Rapporto regionale sulla sicurezza stradale

La Giunta approva annualmente, su predisposizione del CRUMS, il rapporto regionale sulla sicurezza stradale. Il documento descrive lo stato e l’evoluzione della sicurezza stradale, le criticità e i fattori di rischio, gli interventi programmati, in corso o conclusi, i risultati ottenuti e le principali priorità tecniche, anche in relazione agli obiettivi comunitari, nazionali e regionali.

Il rapporto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale telematico e nel sito istituzionale della Regione.

Formazione alla mobilità sicura e sostenibile

La Regione attribuisce priorità alla formazione sulla mobilità sicura e sostenibile in età scolare e prescolare e alla creazione di aree urbane sicure per la mobilità autonoma a piedi e in bicicletta. La Giunta, d’intesa con enti locali e istituzioni competenti, approva un Programma triennale di incentivazione della formazione.

Il programma si articola in due linee: corsi di formazione con predisposizione di un libretto regionale di educazione alla mobilità sicura e sostenibile; realizzazione, nelle aree vicine alle scuole o comunque ad alta mobilità autonoma, di un sistema viario e di una disciplina del traffico idonei a consentire spostamenti sicuri. La Giunta definisce modalità dei corsi, obiettivi, criteri per il libretto e criteri di realizzazione degli interventi viari e di traffico.

Fondo per l’assistenza alle vittime di incidenti stradali

Per finanziare i servizi di assistenza alle vittime è istituito il Fondo regionale per l’assistenza alle vittime di incidenti stradali. Il Fondo è utilizzato anche per la Giornata regionale della sicurezza stradale ed è alimentato da risorse regionali e da contributi volontari e solidaristici.

La Giunta può inoltre impiegare fino al 10% delle risorse annuali del Fondo per campagne informative e progetti di sensibilizzazione per la prevenzione degli incidenti, in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore.

Giornata regionale della sicurezza stradale

È istituita la Giornata regionale della sicurezza stradale, da celebrarsi ogni anno nel giorno fissato con atto della Giunta. In tale occasione la Regione organizza manifestazioni, convegni e altre iniziative di informazione sullo stato della sicurezza stradale, sulle azioni intraprese e sui risultati conseguiti, presentando e premiando anche le iniziative più significative in materia di sicurezza ed educazione stradale.

La Giunta disciplina con proprio atto criteri e modalità di attuazione della giornata.

Regime finanziario e coperture

La legge individua coperture specifiche e limitate nel tempo, soprattutto per il 2014 e 2015. Sono finanziati con fondi statali i costi relativi al Fondo di incentivazione, al PRSS e ad alcune azioni formative; il CRUMS è finanziato con stanziamenti 2014-2015 e con cofinanziamento statale; il programma di formazione alla mobilità sicura prevede una spesa autorizzata per il 2014; il Fondo per l’assistenza alle vittime è finanziato con 150.000 euro per il 2014, ripartiti tra assistenza, Giornata regionale e campagne di sensibilizzazione.

Per i contributi volontari è prevista l’istituzione di appositi capitoli di bilancio e l’autorizzazione alla loro iscrizione vincolata. Per gli anni successivi, il finanziamento del Fondo è demandato alla legge finanziaria regionale annuale.

Clausola valutativa

La Giunta deve rendere conto all’Assemblea legislativa sull’attuazione della legge e sui risultati ottenuti. Entro il 31 marzo dell’anno successivo all’entrata in vigore e poi ogni anno deve presentare una relazione su Piano regionale e programmi, raccordo interistituzionale, contenuti del rapporto CRUMS, attuazione della formazione alla mobilità sicura e utilizzo delle risorse del Fondo per le vittime.

Norme transitorie e prime scadenze

La Consulta istituita nel 2011 continua a operare fino alla costituzione della nuova Consulta. Entro un anno dall’entrata in vigore la Giunta adotta il PRSS e lo trasmette all’Assemblea legislativa. Entro 180 giorni la Giunta approva il programma triennale di formazione e adotta gli atti organizzativi su assistenza alle vittime, CRUMS/CDC, composizione della Consulta e Giornata regionale della sicurezza stradale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.