L.R. Umbria 4/2014
Legge finanziaria regionale 2014 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge finanziaria della Regione Umbria per il 2014, con quadro finanziario 2014-2016, limiti al ricorso al mercato, stanziamenti per enti dipendenti e programmi comunitari, aggiornamento di alcune leggi di settore e definizione di fondi speciali e coperture. Disciplina riferita al triennio 2014-2016 e in larga parte legata a esercizi ormai conclusi.
Legge finanziaria regionale Umbria 2014
Legge finanziaria regionale Umbria 2014
La legge definisce il quadro finanziario della Regione Umbria per il triennio 2014-2016 e adegua diverse autorizzazioni di spesa della legislazione regionale vigente. Interviene inoltre su alcune leggi settoriali, aggiornando le modalità di finanziamento di specifici interventi regionali.
Quadro finanziario e ricorso al mercato
Per il 2014 la Regione fissa il livello massimo del ricorso al mercato finanziario. Nel testo consolidato compaiono due formulazioni della soglia massima:
- un importo fino a euro 296.673.622,38, determinato dalla mancata contrazione di mutui e prestiti degli anni precedenti;
- un importo di competenza pari a euro 316.537.910,88, di cui euro 28.500.000,00 per il pareggio del bilancio di previsione ed euro 288.037.910,88 per la mancata contrazione di mutui e prestiti degli anni precedenti. La disciplina ha efficacia riferita al solo esercizio 2014.
Spese per enti dipendenti e programmi comunitari
Il finanziamento delle spese di funzionamento e di attività istituzionale degli enti dipendenti regionali è assicurato mediante gli stanziamenti indicati nella Tabella C allegata alla legge. La stessa disciplina vale anche per la disposizione richiamata dall’articolo 12.
Per il finanziamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili al cofinanziamento comunitario si utilizza lo stanziamento previsto per gli anni 2014, 2015 e 2016 nell’unità previsionale di base 16.2.002, capitolo 9756.
Modifiche alla normativa sui servizi sociali
A decorrere dal 2014, la legge modifica la disciplina del sistema integrato di interventi e servizi sociali:
- il finanziamento degli interventi previsti dall’articolo 4 della l.r. 26/2009 avviene tramite quota del Fondo sociale regionale, con imputazione alle unità previsionali di base 13.1.005 e 13.1.014;
- la spesa prevista dal comma 3 dell’articolo 47 della stessa legge è iscritta all’unità previsionale di base 13.1.008.
Ulteriori riallocazioni di spesa su leggi di settore
Dal 2014 vengono aggiornate le imputazioni contabili di varie spese regionali:
- contenimento e riduzione dell’inquinamento acustico: U.P.B. 05.1.011, capitolo 5013;
- prevenzione sismica del patrimonio edilizio: U.P.B. 05.1.020, capitolo 2853;
- eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati: U.P.B. 04.2.007, capitolo 8915;
- Fondo regionale per la non autosufficienza: U.P.B. 12.1.003 per le spese di cui al comma 1, lettere a) e c), capitoli 2255 e 2256.
Fondi speciali, dotazioni e spese pluriennali
Per il triennio 2014-2016 restano determinati, secondo le tabelle allegate:
- gli importi dei fondi speciali destinati alle spese correnti e in conto capitale;
- le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
- gli importi da iscrivere in bilancio per autorizzazioni di spesa di carattere pluriennale.
Per le spese pluriennali, l’assunzione di impegni nel 2014 a carico di esercizi futuri è consentita nei limiti massimi di impegnabilità indicati nella tabella, compresi gli impegni già assunti negli esercizi precedenti.
Conservazione dei residui vincolati
È disposta la conservazione in bilancio, fino a totale estinzione, dei residui relativi a spese con specifico vincolo di destinazione imposto dai soggetti erogatori dei trasferimenti, secondo quanto previsto dalla normativa contabile regionale richiamata.
Copertura finanziaria, urgenza ed entrata in vigore
Gli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa per il 2014 trovano copertura nel bilancio di previsione annuale 2014 e, per il 2015 e 2016, nel bilancio pluriennale 2014-2016. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
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