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Legge

L.R. Umbria 2/2014

Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)).

Normativa regionaleL.R. Umbria 2/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Umbria n. 2/2014 modifica la l.r. 14/2010 sui referendum consultivi: esclude una causa di sospensione per alcuni referendum comunali, aggiorna i termini temporali di indizione, coordina il rinvio alle norme sul referendum abrogativo e cambia il quorum per l’esito favorevole. Le nuove regole si applicano anche ai referendum consultivi già avviati alla data di entrata in vigore della legge.

Modifiche alla disciplina umbra dei referendum consultivi

Modifiche alla disciplina dei referendum consultivi in Umbria

La legge regionale interviene sulla l.r. Umbria 16 febbraio 2010, n. 14, limitatamente alla disciplina dei referendum consultivi. Le modifiche riguardano le cause di sospensione, i termini di indizione, il rinvio alle norme sul referendum abrogativo e il criterio di validità dell’esito favorevole.

Esclusione di una causa di sospensione

Viene precisato che una specifica ipotesi di sospensione prevista dall’articolo 28 della l.r. 14/2010 non si applica al referendum consultivo previsto dall’articolo 23, comma 1, dello Statuto regionale.

Termini per la convocazione del referendum

Per il referendum consultivo, la finestra temporale prima fissata tra il 15 aprile e il 30 giugno viene sostituita da un criterio mobile: il referendum deve ricadere nel periodo compreso tra i 30 e i 120 giorni dalla data del decreto di indizione.

Rinvio alla disciplina del referendum abrogativo

La nuova formulazione del rinvio stabilisce che, per lo svolgimento del referendum consultivo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sul referendum abrogativo della Sezione II, salvo quanto previsto espressamente dalla norma speciale.

Inoltre, per i referendum consultivi relativi a:

  • istituzione di nuovi comuni;
  • fusione di comuni esistenti;
  • modificazione delle circoscrizioni comunali;
  • modificazione delle denominazioni comunali; le ipotesi di sospensione dell’articolo 28 non operano.

Quorum e validità dell’esito

Ai fini dell’approvazione, la risposta affermativa non deve più raggiungere la maggioranza degli aventi diritto, ma la maggioranza dei voti validamente espressi. Si tratta quindi di un abbassamento del quorum richiesto per l’esito favorevole.

Decorrenza ed efficacia

Le modifiche agli articoli 46, 47 e 48 della l.r. 14/2010 si applicano anche ai referendum consultivi della sezione IV del capo III già avviati, ai sensi dell’articolo 43, comma 2, alla data di entrata in vigore della legge.

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale.

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