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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45190/2023 del 09/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il GIP di Brescia aveva disposto, con decreto del 7 dicembre 2022, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di euro 307.393,72 nella disponibilità della ditta individuale DY Costruzioni Generali, poiché Pezzini era indagato per il reato previsto dall'art. 2 del d.lgs. n. 74/2000 (utilizzo di elementi passivi fittizi e fatture di società cartiere per evadere le imposte relative ai periodi d'imposta 2017-2019). In sede di riesame il Tribunale di Brescia, con ordinanza del 31/01/2023, ha annullato il decreto di sequestro per mancanza di periculum in mora e ha disposto la restituzione. Il Procuratore ha ricorso per cassazione (art. 325 c.p.p.) deducendo che il Tribunale avrebbe ignorato che l'assenza di movimentazione del conto era conseguenza del blocco operativo del conto stesso e che, pertanto, sussisterebbe il rischio di dispersione del patrimonio; ha censurato la motivazione come contraddittoria e manifestamente illogica. Il difensore dell'indagato ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge o per vizi motivazionali radicali. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale di Brescia fosse sorretta da motivazione adeguata, non apparente né contraddittoria: il Tribunale aveva valutato la piena solidità patrimoniale e finanziaria di Pezzini, l'esistenza di somme rinvenute maggiori rispetto a quelle confiscabili e l'assenza di comportamenti o circostanze che lasciassero presumere una dispersione del patrimonio nei mesi successivi all'esecuzione di misure cautelari nei confronti delle società emittenti le fatture. Per tali ragioni la Corte ha escluso la sussistenza del periculum in mora e ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    La norma è richiamata come riferimento al reato ipotizzato: uso di elementi passivi fittizi e fatture di società cartiere per evadere imposte; la decisione di merito si fonda sull'accertamento istruttorio relativo alla riferibilità delle fatture e alla situazione patrimoniale dell'indagato

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Norma che consente il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro; la Corte ricorda che tale ricorso è ammesso solo per violazione di legge o vizi motivazionali così gravi da rendere incomprensibile il percorso logico-giustificativo

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009)

    Principio interpretativo citato: il vizio di motivazione idoneo a giustificare la cassazione deve consistere in errores in iudicando o in procedendo oppure in una motivazione talmente carente da non garantire i requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro è ammesso prevalentemente per profili di diritto o per vizi motivazionali radicali; non è una via ordinaria per rimettere in discussione valutazioni di merito ben motivate.
  • Nella valutazione del periculum in mora il giudice può legittimamente considerare la solidità patrimoniale dell'indagato, l'esistenza di disponibilità maggiori rispetto alla somma sequestrata e l'assenza di elementi che indichino una concreta dispersione del patrimonio.
  • L'assenza di movimentazione di un conto corrente non è di per sé prova del pericolo di dissipazione se è dimostrabile che il conto era soggetto a blocco operativo; la rilevanza di tale elemento va valutata nel contesto fattuale complessivo dal giudice di merito.
  • Per ottenere l'annullamento in Cassazione è necessario dimostrare un vizio di diritto o che la motivazione del giudice di merito sia così carente da risultare incomprensibile; mere divergenze di apprezzamento dei fatti non sono sufficienti.
  • In situazioni analoghe, la parte che chiede la conservazione del sequestro dovrebbe documentare in modo concreto il rischio di dispersione (movimenti anomali, trasferimenti all'estero, atti di disposizione imminenti); la parte che chiede la restituzione dovrebbe fornire elementi sulla solidità patrimoniale e sull'assenza di condotte dissipative.
  • In sede di impugnazione, allegazioni sulla esistenza di blocchi operativi o altri vincoli sui conti devono essere comprovate e tempestivamente portate all'attenzione del giudice di merito, perché solo valutazioni motivate dal tribunale sul punto sono opponibili in Cassazione.

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