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Sentenza

Sentenza del 17/05/2019 n. 13358 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'accertamento relativo al 2004, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva ridotto i costi dedotti, aumentato i compensi dichiarati, ridotto le ritenute d'acconto riconosciute ai fini IRPEF e contestato costi non effettivi ai fini IRAP. Ha sostenuto, per l'IRPEF, di avere aderito al concordato preventivo biennale e che il maggior reddito accertabile non superasse la soglia del 50% prevista dalla legge, con conseguente limitazione dei poteri accertativi dell'Ufficio. Per l'IRAP ha contestato l'assenza di autonoma organizzazione. Ha inoltre sostenuto che le ritenute d'acconto potessero essere provate anche con documenti diversi dalla certificazione del sostituto d'imposta.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, rilevando che la CTR aveva omesso di esaminare l'adesione al concordato preventivo biennale, la sua eventuale decadenza, il superamento della soglia del 50% del maggior reddito e l'eventuale applicabilità dei poteri accertativi previsti in caso di decadenza. Ha accolto anche il secondo motivo limitatamente alla possibilità di provare le ritenute d'acconto con mezzi equipollenti alla certificazione del sostituto, per evitare una doppia imposizione; le altre censure sono state assorbite. Ha rigettato il terzo motivo sull'IRAP, ritenendolo inammissibile perché diretto a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove. La sentenza impugnata è stata cassata nei punti accolti e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 33, commi 3, 4, 8, 8-bis e 9, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326

    Per i medesimi periodi d'imposta di cui al comma 8, relativamente al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, sono preclusi gli atti di accertamento qualora il maggiore reddito accertabile sia inferiore o pari al 50 per cento di quello dichiarato.

    L'adesione al concordato preventivo biennale può limitare i poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria. Il giudice deve verificare sia la permanenza dei benefici sia se il maggior reddito accertabile superi la soglia del 50%, considerando i soli poteri accertativi non già esclusi dalla norma.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 22

    Ai fini dello scomputo delle ritenute d'acconto dall'imposta dovuta, la prova non deve necessariamente risultare dalla sola certificazione del sostituto d'imposta, potendo essere fornita anche con mezzi equipollenti idonei a dimostrare l'effettiva ritenuta.

  • D.P.R. n. 695 del 1996

    La disciplina della contabilità semplificata può consentire agli esercenti arti e professioni di non conservare il registro degli incassi e pagamenti quando siano utilizzati correttamente i registri IVA con le annotazioni richieste. La questione è stata comunque ritenuta assorbita dal rinvio disposto sul tema del concordato.

  • D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218

    In caso di decadenza dai benefici del concordato, devono essere valutate anche le modalità di accertamento e l'eventuale procedimento di accertamento con adesione previsto dalla normativa richiamata.

  • Art. 53 della Costituzione

    Le dichiarazioni fiscali sono, in linea di principio, emendabili anche in sede processuale quando l'errore determini l'assoggettamento a un tributo maggiore di quello previsto dalla legge.

  • D.L. n. 269 del 2003, art. 33, in materia di concordato preventivo biennale

    Il concordato preventivo biennale riguarda principalmente le imposte sui redditi e produce effetti limitati in materia IVA; non preclude l'accertamento o la debenza dell'IRAP.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente la violazione di legge e le argomentazioni che la dimostrano. Non è invece consentito utilizzare il giudizio di legittimità per ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti, salvo i limitati vizi motivazionali previsti dalla legge.

Massime di principio

  • Quando un contribuente invoca un regime agevolativo o concordatario che limita l'accertamento, il giudice deve verificare espressamente l'adesione, la permanenza dei requisiti, l'eventuale decadenza e il rispetto delle soglie quantitative previste dalla legge.
  • La soglia del 50% va rapportata al maggior reddito accertabile determinato attraverso i poteri che l'Amministrazione poteva legittimamente esercitare nel caso concreto.
  • Le ritenute d'acconto possono essere dimostrate con prove documentali diverse dalla certificazione del sostituto, purché siano affidabili e consentano di evitare che il contribuente subisca una doppia imposizione.
  • Un regime che limita l'accertamento delle imposte sui redditi non si estende automaticamente all'IRAP: per quest'ultima occorre verificare autonomamente la sussistenza dell'autonoma organizzazione.
  • Ai fini IRAP, il professionista deve dimostrare concretamente l'assenza di una struttura organizzativa autonoma; l'impiego non occasionale di collaboratori o di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile può costituire indice di autonoma organizzazione.
  • In cassazione non è sufficiente richiamare principi giurisprudenziali: occorre indicare con precisione la norma violata e spiegare perché la decisione impugnata se ne discosti. La diversa lettura delle prove appartiene normalmente ai giudici di merito.

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