Cassazione Civile, Ordinanza n. 19589/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da una verifica fiscale svolta presso la società, all’esito della quale fu notificato un processo verbale di constatazione e, decorso il termine di sessanta giorni, un avviso di accertamento che rideterminava il maggior imponibile ai fini IRES e IVA sulla base di più rilievi, contestando maggiori redditi e costi non deducibili. In primo grado il ricorso della contribuente fu respinto; in appello la CTR Campania accolse invece la domanda della società ritenendo violato il contraddittorio endoprocedimentale. L’Agenzia delle entrate ha ricorso per cassazione con due motivi, entrambi fondati sulla violazione dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000: con il primo ha censurato l’affermazione di un generale obbligo di contraddittorio anche per i tributi non armonizzati; con il secondo ha contestato l’asserita violazione delle regole del contraddittorio anche per l’IVA, evidenziando che il termine dilatorio era stato rispettato e che la società non aveva presentato osservazioni nel termine concesso.
La decisione
La Corte ha ritenuto correttamente costituita la società, nonostante la cancellazione dal registro delle imprese, per effetto del differimento quinquennale degli effetti estintivi previsto dall’art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014, con conservazione dei poteri rappresentativi dell’ex liquidatore nei rapporti tributari. Nel merito, la Corte ha accolto entrambi i motivi del ricorso, affermando la continuità dell’orientamento secondo cui il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio in via generale solo per i tributi armonizzati, mentre per quelli non armonizzati opera solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Ha inoltre rilevato che, nel caso concreto, il termine di sessanta giorni tra PVC e avviso era stato rispettato, la contribuente era stata informata delle garanzie procedimentali ma non aveva formulato alcuna osservazione né prodotto la documentazione riservatasi di depositare. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania per un nuovo esame dell’appello e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
Per i tributi armonizzati presidia il contraddittorio endoprocedimentale; il contribuente può far valere osservazioni entro sessanta giorni dal PVC e la violazione rileva solo se il contraddittorio avrebbe potuto incidere sull’esito dell’accertamento. Per i tributi non armonizzati non introduce un obbligo generale e sussiste solo nei casi espressamente previsti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge nella sentenza impugnata.
art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014
La cancellazione della società dal registro delle imprese non produce, nei rapporti con l’amministrazione finanziaria e gli altri enti creditori indicati, l’effetto estintivo immediato, ma è soggetta a un differimento quinquennale; in tale ambito l’ex liquidatore conserva i poteri di rappresentanza sostanziale e processuale.
art. 2697 c.c.
Richiamato solo indirettamente dalla giurisprudenza sul contraddittorio, in relazione all’onere del contribuente di allegare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio in via generale per i soli tributi armonizzati; per i tributi non armonizzati non esiste un obbligo generalizzato, salvo espressa previsione normativa.
- La violazione del contraddittorio nei tributi armonizzati comporta l’invalidità dell’atto solo se il contribuente dimostra, in concreto, che le osservazioni omesse avrebbero potuto condurre a un esito diverso del procedimento; non basta una doglianza astratta o meramente dilatoria.
- Il rispetto del termine di sessanta giorni tra PVC e avviso di accertamento, con possibilità di presentare osservazioni, integra la garanzia procedimentale prevista dall’art. 12, comma 7, L. 212/2000; non sussiste un autonomo obbligo generalizzato di convocazione o audizione del contribuente.
- La cancellazione della società dal registro delle imprese non impedisce la sua costituzione in giudizio nei rapporti tributari ricompresi nell’art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014, perché l’ex liquidatore conserva la rappresentanza della società per il periodo di differimento previsto.
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