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Sentenza

Sentenza n. 1134/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'ottemperanza alla sentenza, passata in cosa giudicata, della Corte di Appello di Napoli sezione Lavoro n. 324/2025 del 3/2/2025 resa a definizione del giudizio RG 1829/2025, con la quale, a seguito di rinvio, si respinge l'appello proposto dal Ministero avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Sez. Lavoro n. 6755/2011, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dal sig. Di Luca;

Giustizia amministrativa202506224

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: determina ministeriale che attribuiva un assegno ad personam riassorbibile, in asserita esecuzione del giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 6755/2011, definitivamente confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 324/2025, che aveva riconosciuto il diritto a un assegno ad personam di euro 309,43 mensili, non riassorbibile, a decorrere dal marzo 2006. La Corte di Cassazione, cassando una precedente sentenza d'appello, aveva enunciato un principio di diritto secondo cui l'assegno avrebbe dovuto essere riassorbibile. La Corte d'Appello in sede di rinvio aveva tuttavia definito il giudizio con il dispositivo di rigetto dell'appello del Ministero, senza modificare espressamente il comando della sentenza di primo grado. Il Ministero, con determina del 16 giugno 2025, aveva attribuito un assegno riassorbibile e applicato il relativo meccanismo di riassorbimento. Il ricorrente ha dedotto la violazione ed elusione del giudicato, sostenendo che il dispositivo della sentenza d'appello comportava la piena conferma della pronuncia di primo grado e del carattere non riassorbibile dell'assegno. Il Ministero ha sostenuto che l'esecuzione dovesse avvenire sulla base del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione e richiamato nella motivazione della sentenza di rinvio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il giudicato da eseguire fosse quello risultante dal dispositivo della sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 324/2025, che aveva rigettato l'appello del Ministero e quindi confermato integralmente la sentenza di primo grado, compreso il riconoscimento di un assegno ad personam non riassorbibile. In caso di contrasto tra motivazione e dispositivo, il dispositivo prevale quale momento precettivo della decisione. Il giudice dell'ottemperanza non può correggere, interpretare creativamente o disapplicare il comando passato in giudicato, neppure quando ritenga che il giudice della cognizione abbia erroneamente applicato un principio di diritto vincolante. Il Ministero, non potendo sostituirsi all'autorità giudiziaria nella definizione del contenuto del giudicato, ha posto in essere un adempimento solo parziale e integrante violazione ed elusione del giudicato. Il TAR ha dichiarato nulla, nei limiti indicati, la determina ministeriale; ha ordinato al Ministero, entro sessanta giorni, di riconoscere un assegno non riassorbibile di euro 309,43 mensili dal marzo 2006 al 30 settembre 2012, ricalcolare le somme dovute con interessi legali e corrispondere le differenze, detraendo gli eventuali acconti. Ha nominato, per il caso di inerzia, un commissario ad acta, con ulteriori sessanta giorni per l'esecuzione. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    L'azione di ottemperanza è diretta a verificare e imporre la corretta, puntuale e integrale esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di dichiarare la nullità degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato e di ordinare gli adempimenti necessari, anche mediante nomina di un commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.

    È stato applicato per dichiarare la nullità, per violazione ed elusione del giudicato, della determina ministeriale nella parte relativa alla riassorbibilità dell'assegno.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    È stato applicato per la nomina del commissario ad acta in caso di mancata esecuzione nel termine assegnato.

  • art. 21 c.p.a.

    È richiamato in relazione alla nomina e all'operatività del commissario ad acta.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato fa stato tra le parti e il dispositivo della pronuncia passata in giudicato costituisce il principale riferimento precettivo per l'esecuzione.

  • art. 3, comma 5, d.lgs. n. 173/2003

    Prevedeva il diritto di opzione per il transito nei ruoli di altra amministrazione pubblica a seguito della trasformazione dell'Agenzia del Demanio in ente pubblico economico.

  • art. 30, comma 2-quinquies, d.lgs. n. 165/2001

    La disposizione era stata ritenuta dalla precedente sentenza d'appello applicabile al trasferimento effettuato nel marzo 2006, con esclusione del mantenimento del trattamento economico più favorevole; la pronuncia definitiva di rinvio, tuttavia, ha avuto dispositivo di rigetto dell'appello.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve attuare il comando contenuto nella pronuncia passata in giudicato e non può modificarlo, correggerlo o sostituirlo con un diverso comando ritenuto più coerente con la motivazione o con principi giuridici applicabili.
  • Quando motivazione e dispositivo di una sentenza passata in giudicato risultano incompatibili, il dispositivo prevale quale momento precettivo della decisione, salvo che sia necessario ricorrere agli ordinari strumenti di impugnazione o correzione previsti dall'ordinamento.
  • Il rigetto dell'appello nel dispositivo della sentenza resa in sede di rinvio comporta, in assenza di ulteriori statuizioni incompatibili, la conferma della sentenza di primo grado e del suo contenuto precettivo.
  • L'amministrazione non può unilateralmente correggere o disapplicare il dispositivo di una sentenza passata in giudicato sulla base di una propria ricostruzione della motivazione o di un principio di diritto che ritenga prevalente; eventuali antinomie devono essere fatte valere mediante gli strumenti processuali disponibili.
  • L'atto amministrativo adottato in esecuzione soltanto parziale o difforme dal comando giudiziale, quando ne eluda il contenuto precettivo, è nullo per violazione o elusione del giudicato ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereNullità del provvedimentoPrincipio di legalità e tipicità

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