Cassazione Penale, Sentenza n. 44376/2023 del 06/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Torino che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dal difensore di Marino avendo l'impugnazione non allegato, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (art.581, comma 1-ter c.p.p.). Il ricorrente deduceva: (i) che la dichiarazione/elezione depositata successivamente (23/05/2023) era stata effettuata in data in cui non risultava ancora emesso il decreto di citazione a giudizio; (ii) l'illegittimità costituzionale dell'art.581, comma 1-ter, per violazione degli artt.3, 24, 27 e 111 Cost., per asimmetria rispetto ai poteri del pubblico ministero e alla posizione della parte civile; (iii) che l'obbligo è inutile ove già esista nel fascicolo una precedente elezione di domicilio; chiedeva, in subordine, sospensione per sollevare la questione di legittimità costituzionale o, comunque, l'accoglimento del ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo manifestamente infondato. Ha confermato che l'art.581, comma 1-ter, introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 (cd. riforma) impone, a pena d'inammissibilità, che con l'atto d'impugnazione sia depositata la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio; tale requisito è formale e attuale rispetto al momento dell'impugnazione e non viene meno dalla esistenza di precedenti elezioni di domicilio in atti, dovendo essere "attualizzato" per lo specifico giudizio d'impugnazione. La Corte ha rilevato che la norma persegue obiettivi di celerità e semplificazione delle notificazioni conformemente alla legge delega (legge n.134/2021) e che il meccanismo normativo (compresi gli artt.157-bis, 157-ter e la nuova formulazione dell'art.164 c.p.p.) giustifica l'adempimento. Ha inoltre ritenuto non fondata la questione di disparità rispetto al pubblico ministero o alla parte civile e non ha ammesso la prospettata incostituzionalità. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
«con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio»
Requisito formale di ammissibilità dell'impugnazione: la dichiarazione/elezione di domicilio deve essere depositata con l'atto di impugnazione (o, comunque, entro i termini per proporre impugnazione) per consentire la notificazione del decreto di citazione a giudizio.
art. 89, comma 3, d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150
«Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto.»
La nuova disciplina sulle notificazioni e sui requisiti di ammissibilità si applica solo alle impugnazioni contro sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022; pertanto la norma era applicabile al caso concreto.
art. 157-bis, comma 1, cod. proc. pen.
«In ogni stato e grado del procedimento, le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ... nonche' del decreto penale di condanna, sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o di ufficio.»
Le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima sono per lo più eseguite tramite il difensore, evidenziando la centralità della figura del difensore nelle notificazioni successive.
art. 157-ter, comma 3, cod. proc. pen.
«In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti e' eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 581, commi 1-ter e 1-quater»
Stabilisce che per l'imputato appellate la notificazione della citazione a giudizio venga eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato/eletto ai sensi dell'art.581(1-ter), giustificando l'obbligo di allegazione del domicilio con l'atto d'impugnazione.
art. 164, cod. proc. pen. (nuova formulazione)
«La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ... nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall'articolo 156, comma 1.»
La riforma ha circoscritto la validità della elezione/dichiarazione di domicilio agli atti specificamente elencati, escludendo la validità automatica "per ogni stato e grado" e richiedendo quindi la reiterazione/attualizzazione in sede di impugnazione.
art. 585, comma 1 e comma 1-bis, cod. proc. pen.
Comma 1-bis: «I termini previsti dal comma 1 sono aumentati di quindici giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza.»
La legge ha previsto un maggior termine (15 giorni in più) per il difensore dell'imputato giudicato in assenza, riconoscendo e temperando le difficoltà pratiche connesse al reperimento dell'elezione/dichiarazione di domicilio.
legge delega 27 settembre 2021, n.134 (art.1, comma 13, lett. a))
«... prevedere che con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione»
La modifica normativa è conforme alla delega parlamentare: la disciplina introdotta mira a velocizzare il processo prevedendo l'attualizzazione del domicilio al momento dell'impugnazione.
Massime di principio
- L'obbligo di allegare la dichiarazione o elezione di domicilio con l'atto d'impugnazione è un requisito formale di ammissibilità: la mancata allegazione comporta inammissibilità dell'impugnazione salvo che il deposito sia effettuato entro i termini di impugnazione previsti dalla legge.
- Dopo il d.lgs. n.150/2022 la precedente elezione di domicilio riportata in atti non vale automaticamente per l'appello: la riforma richiede l'attualizzazione/espressione del domicilio per la notificazione del decreto di citazione a giudizio in sede di impugnazione.
- La finalità della norma è di garantire celerità e certezza delle notificazioni: i giudici considerano ragionevole l'onere formale posto alla difesa quando è giustificato da esigenze di efficienza procedurale e tutela della partecipazione dell'imputato.
- La previsione non costituisce, di per sé, restrizione illegittima del diritto di impugnazione o del diritto di difesa, specie se il legislatore ha previsto misure di compensazione (es. aumento di termini per l'impugnazione in caso di giudicato in assenza).
- In casi pratici il difensore deve curare tempestivamente di ottenere dall'assistito la dichiarazione/elezione di domicilio prima o al momento del deposito dell'appello; se vi sono difficoltà oggettive, valutare il ricorso ai termini maggiorati previsti per l'assenza o altre misure difensive tempestive.
- Se si intende contestare la norma per via costituzionale occorre articolare in modo puntuale e sistematico la violazione di principi costituzionali individuando l'effettivo nesso tra requisito formale e perdita del diritto di impugnazione, fornendo dati/prove sulle concrete lesioni pratiche causate.
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