Sentenza n. 246/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento: con riferimento al ricorso introduttivo del giudizio: - della determinazione 28 febbraio 2025 n. 654 della Città Metropolitana di Catania, di approvazione della graduatoria definitiva e nomina dei vincitori della selezione interna per 8 posti di istruttore tecnico, categoria Che; - del verbale n. 7 in data 28 febbraio 2025 di riesame dei titoli e riformulazione della graduatoria definitiva; - del regolamento per la disciplina delle progressioni verticali dell’ente e, ove necessario, il bando della selezione interna, nella parte in cui si prevede l’età come unico titolo di precedenza a parità di punteggio o si intende precludere l’impugnazione della relativa clausola regolamentare; con riferimento al ricorso incidentale proposto dal Famoso: - della determinazione n. 654/2025 e la graduatoria approvata; - del verbale relativo alla valutazione dei suoi titoli e la nota dell’Amministrazione n. 20711 in data 8 aprile 2025 n. 20711, - nonché dei verbali n. 5 e n. 6 nella parte in cui non sono stati valutati, ai sensi dell’art. 11 del bando, gli incarichi professionali svolti come geometra e dichiarati nel curriculum. con riferimento al ricorso incidentale proposto da Scrofani: - della graduatoria definitiva approvata con determinazione n. 654/2025; - del verbale della commissione relativo alla valutazione dei suoi titoli, nella parte in cui non sono stati valutati, ai sensi dell’art. 9 del bando, l’iscrizione all’albo del personale dirigente dei cantieri di lavoro presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro e l’abilitazione all’espletamento delle mansioni di direttore o istruttore dei cantieri medesimi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva e nomina dei vincitori della selezione interna per otto posti di istruttore tecnico, nonché il verbale di riesame e le clausole del regolamento e del bando sui titoli di precedenza
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, collocato al decimo posto con 25 punti, contestava la determinazione di approvazione della graduatoria e il verbale di riesame, deducendo l’illegittima attribuzione di punteggi ai controinteressati. In particolare, censurava l’attribuzione al candidato collocato davanti a lui di un punto per l’iscrizione all’Albo dei geometri, nonostante la cancellazione intervenuta prima della scadenza del bando; contestava inoltre la valutazione, in favore di altro candidato, della laurea, dell’abilitazione e dell’iscrizione all’Albo dei biologi, ritenute non attinenti al profilo di istruttore tecnico. Deduceva altresì la violazione dell’art. 5, comma 4, d.P.R. n. 487/1994 e dell’art. 7 del regolamento dell’ente per il mancato riconoscimento del titolo di preferenza quale orfano di caduto sul lavoro, dichiarato nel curriculum, nonché l’illegittimità della clausola regolamentare e del bando che prevedeva, a parità di punteggio, criteri di precedenza fondati sull’anzianità di servizio e, in subordine, sulla minore età, senza richiamare i titoli di preferenza previsti dalla disciplina generale. Il controinteressato Famoso proponeva ricorso incidentale per ottenere due punti relativi a incarichi professionali come geometra non valutati dalla commissione, deducendo violazione del bando, del d.P.R. n. 487/1994 ed eccesso di potere. Il controinteressato Scrofani proponeva ricorso incidentale condizionato per ottenere la valutazione dell’iscrizione all’albo del personale dirigente dei cantieri di lavoro e dell’abilitazione alle mansioni di direttore o istruttore dei cantieri.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso principale. Quanto all’iscrizione all’Albo dei geometri, ha ritenuto che l’art. 9 del bando attribuisse il punteggio per le iscrizioni agli albi professionali attinenti al profilo senza richiedere espressamente l’attualità dell’iscrizione. Pertanto, la commissione poteva valorizzare una pregressa e duratura iscrizione, protrattasi per diciannove anni e interrotta per incompatibilità con il sopravvenuto rapporto di pubblico impiego. Tale valutazione è stata ritenuta non manifestamente illogica o irragionevole, in quanto coerente con la finalità di premiare una professionalità acquisita e consolidata, e comunque espressione di discrezionalità tecnica non censurabile in assenza di vizi macroscopici. Anche la valutazione dei titoli del candidato in possesso di laurea e abilitazione in biologia è stata ritenuta legittima: il profilo di istruttore tecnico non è necessariamente limitato alle attività edilizie e urbanistiche, potendo comprendere competenze ambientali, di tutela del territorio e del patrimonio naturale. La commissione, considerato anche il servizio prestato presso l’Ufficio Gestione Riserve Naturali, non aveva effettuato una valutazione palesemente arbitraria o viziata da travisamento. La censura sul mancato riconoscimento del titolo di preferenza è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse, poiché i primi due motivi erano infondati e il ricorrente conservava 25 punti, mentre i controinteressati conservavano 26 punti: mancava quindi la parità di merito necessaria per l’applicazione dei titoli di preferenza e l’eventuale accoglimento della censura non avrebbe modificato la graduatoria. Il ricorso incidentale di Famoso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché il candidato era già ottavo in graduatoria, con 25 punti, e quindi vincitore, sicché l’attribuzione dei punti aggiuntivi non avrebbe modificato la sua posizione utile. Il ricorso incidentale condizionato di Scrofani è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il rigetto del ricorso principale gli consentiva di conservare la posizione utile. Le spese sono state integralmente compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
art. 9 del bando della selezione interna
iscrizioni agli Albi professionali attinenti al profilo
La disposizione non richiede espressamente l’attualità dell’iscrizione; può quindi essere valorizzata una pregressa e duratura iscrizione, se idonea a dimostrare una professionalità acquisita e consolidata.
art. 5, comma 4, d.P.R. n. 487/1994
I titoli di preferenza operano in presenza di parità di punteggio tra candidati; in assenza di tale parità, il candidato non ha interesse a contestarne il mancato riconoscimento.
art. 7 del regolamento concorsi dell’ente
È richiamato dal ricorrente quale disciplina dei titoli di preferenza, ma la relativa censura non è stata esaminata nel merito per carenza di interesse.
art. 13, comma 1, del regolamento per la disciplina delle progressioni verticali
Prevede i criteri di precedenza applicati in caso di parità; la legittimità della clausola non è stata esaminata nel merito perché il ricorrente non versava in situazione di parità di punteggio.
art. 11 del bando della selezione interna
È la disposizione invocata nel ricorso incidentale di Famoso per ottenere la valutazione di incarichi professionali; la domanda non è stata esaminata nel merito per carenza di interesse.
art. 12, comma 3, del bando della selezione interna
Prevede un termine di dieci giorni per le richieste di riesame; la questione sulla natura perentoria del termine non è stata decisiva per il dispositivo.
artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000
Sono richiamati dalle parti in relazione alla dichiarazione dei titoli di preferenza e al valore del curriculum, ma il giudice non ha deciso tale questione nel merito.
Massime di principio
- Quando la lex specialis attribuisce punteggio alle iscrizioni ad albi professionali senza richiedere espressamente l’attualità dell’iscrizione, la commissione può valorizzare una pregressa e duratura iscrizione, soprattutto se la cancellazione è dipesa dall’incompatibilità con il sopravvenuto rapporto di pubblico impiego, purché la scelta non sia manifestamente illogica o irragionevole.
- La valutazione dell’attinenza dei titoli di studio e professionali al profilo concorsuale rientra nella discrezionalità tecnica della commissione; il giudice amministrativo può sindacarla soltanto in presenza di errori macroscopici, manifesta illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti.
- Il profilo di istruttore tecnico presso un ente locale può comprendere, oltre alle competenze edilizie e urbanistiche, attività e conoscenze tecnico-ambientali e di tutela del territorio; pertanto, titoli in materia biologica o ambientale possono essere considerati attinenti quando siano funzionalmente coerenti con le possibili mansioni e con l’esperienza professionale del candidato.
- La contestazione relativa al mancato riconoscimento di un titolo di preferenza è inammissibile per carenza di interesse quando il candidato non si trovi in situazione di parità di punteggio con gli altri concorrenti, poiché l’eventuale riconoscimento del titolo non potrebbe modificare la sua posizione in graduatoria.
- È inammissibile il ricorso incidentale proposto da un candidato già collocato in posizione utile e vincitore quando l’eventuale attribuzione di ulteriori punti non gli procurerebbe un’utilità concreta e attuale; il ricorso incidentale condizionato diviene improcedibile quando il rigetto del ricorso principale rende non più necessario tutelare la posizione del controinteressato.
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